La Uil (area V: dirigenza scuola) è la prima vittima illustre della legge 29/93 in tema di rappresentanza della tutela degli interessi legittimi  dei lavoratori. L'ARaN - con nota del 10 maggio 2002 (prot. 4827) - aveva già  inoltrato richiesta di parere al Consiglio di Stato per definire se - in mancanza di elezioni RSU di comparto - l'ammissione alle trattative nazionali delle organizzazioni sindacali della dirigenza dovesse avvenire in base alla misurazione del solo dato associativo calcolato sul 4% o sul 5% (come avviene nel comparto scuola). Il  Dipartimento della Funzione Pubblica, nelle more del parere citato, ha invitato l'Aran a prendere provvisoriamente in considerazione, ai soli fini della partecipazione alle eventuali trattative nazionali, anche le organizzazioni che raggiungono una percentuale tra il 4% e il 4,99%. "Sospendendo" il giudizio sulla rappresentatività (o meno) della UIL.

 

Ora questo nodo interpretativo è stato sciolto e la UIL (area dirigenziale) è fuori dalla trattativa : Elenco delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per ciascuna Area dirigenziale

 

 

 

RAPPRESENTATIVITA' 2002 - 2003

Informativa sulle organizzazioni sindacali rappresentative
ammesse alla contrattazione nazionale
nel quadriennio contrattuale normativo 2002 - 2005
e primo biennio economico 2002 - 2003


A tutte le Amministrazioni

10 maggio 2002 Prot. 4827

Il Comitato Direttivo dell'Aran in data 18 aprile 2002 ha provveduto ad accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali del personale dirigente e non dirigente dei comparti di contrattazione pubblica che saranno ammesse alla contrattazione collettiva nazionale per il quadriennio contrattuale normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003.

Nei comparti sono risultate rappresentative a livello nazionale le organizzazioni sindacali che hanno raggiunto una percentuale non inferiore al 5% calcolata come media tra il dato associativo (deleghe) e il dato elettorale (elezioni RSU).

Nelle aree dirigenziali, non essendosi svolte le elezioni delle RSU, la rappresentatività è stata calcolata sul solo dato associativo. Corre tuttavia l'obbligo di segnalare che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inoltrato richiesta di parere al Consiglio di Stato per definire se l'ammissione alle trattative nazionali delle organizzazioni sindacali della dirigenza debba avvenire in base alla misurazione del solo dato associativo calcolato sul 4% o sul 5%. Lo stesso Dipartimento, nelle more del parere citato, ha invitato l'Aran a prendere provvisoriamente in considerazione, ai soli fini della partecipazione alle eventuali trattative nazionali, anche le organizzazioni che raggiungono una percentuale tra il 4% e il 4,99%.

Elenchi delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, di cui all'accertamento del 18 aprile 2002.

o                    Elenco delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per ciascun Comparto

o                    Elenco delle Organizzazioni Sindacali rappresentative per ciascuna Area dirigenziale

o                    Elenco delle Confederazione ammesse agli Accordi e Contratti Quadro

Per quanto attiene alle aree dirigenziali sono indicate quelle ammesse con riserva sia nelle aree III e IV della sanità che nell'area I, nell'ambito dei rispettivi settori.

L'accertamento della rappresentatività potrà essere soggetto a modifiche alla luce delle risultanze della rideterminazione dei comparti e delle aree dirigenziali di contrattazione di cui al Contratto Collettivo Nazionale Quadro che dovrà essere stipulato in materia, dopo l'atto di indirizzo all'Aran dell'Organismo di Coordinamento dei Comitati di Settore, tuttora in corso.

Dovrà anche essere stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la ripartizione dei distacchi, permessi e delle altre prerogative sindacali valido per il periodo contrattuale in oggetto in ciascun comparto e area di contrattazione.

Informativa analoga alla presente è stata fornita alle organizzazioni sindacali.

Si rammenta, però, che la nuova rappresentatività ha efficacia immediata solo nei tavoli di contrattazione nazionale. Diversa è, invece, la situazione nei singoli luoghi di lavoro. Pertanto, allo stato attuale, ai fini dei comportamenti di codeste Amministrazioni, in particolare, si sottolinea:

o                    nel periodo intercorrente sino alla stipula dei nuovi contratti nazionali di lavoro per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che ufficializzeranno il nuovo accertamento, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali rimane in capo ai sindacati già rappresentativi nel biennio economico 2000 - 2001;

o                    non muta la attuale delegazione trattante composta (oltre che dalle RSU per il personale non dirigente) dai sindacati firmatari del CCNL che si sta tuttora applicando. Pertanto gli esiti della rappresentatività di cui alla presente informativa non influenzano ancora la contrattazione integrativa per gli aspetti citati. Tale assunto è basato sull'art. 6, comma 3, dei Contratti Collettivi Nazionali Quadro del 9 agosto 2000 (comparti) e del 25 febbraio 2001 (dirigenza) che disciplina il caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi, a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività, il quale, esplicitamente, prevede che il subentro dei nuovi soggetti avvenga, in ciascun comparto e area dirigenziale, dalla data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun biennio economico, nel caso di specie del CCNL relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 e primo biennio economico 2002 - 2003. In sostanza l'art. 6 regola la fase transitoria tra l'accertamento dei nuovi soggetti rappresentativi di cui alla presente lettera e la loro effettiva operatività nei luoghi di lavoro legata alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro;

o                    l'eventuale cambiamento delle persone "fisiche" della delegazione trattante nei luoghi di lavoro (anche frutto di nuove affiliazioni in capo ai soggetti attualmente abilitati alla contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 6) deve avvenire in base all'art. 10, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 7 agosto 1998;

o                    le nuove denominazioni delle organizzazioni sindacali risultanti dagli elenchi citati potranno essere utilizzate solo dopo la stipulazione dei contratti nazionali di cui al primo alinea.

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Il rispetto dei comportamenti sopra richiamati, peraltro derivanti dalla legge e da contratti collettivi quadro, non ha alcuna natura di limitazione delle libertà sindacali, ma serve a dare trasparenza e certezza alla formazione delle delegazioni trattanti nel luogo di lavoro e ad evitare inutili contenziosi.

Pertanto analoga raccomandazione è stata effettuata anche alle Confederazioni sindacali.

Si significa, infine, che l'art. 43 del d.lgs. 165/2001 attribuisce il compito dell'accertamento della rappresentatività esclusivamente all'ARAN e da tale accertamento discendono le organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative nazionali per la stipulazione dei contratti di lavoro. Tra queste sono ammesse alla contrattazione integrativa nei luoghi di lavoro solo quelle che sottoscrivono il CCNL di comparto o area dirigenziale. Pertanto, si ribadisce ancora una volta che, nel caso di organizzazioni sindacali non indicate tra quelle rappresentative o, seppur rappresentative, non firmatarie del CCNL che si sta applicando (ved. relativo frontespizio), non sussistono i presupposti per eventuali loro ammissioni alle trattative nella sede locale.