DICHIARAZIONE DI
INDISPONIBILITA’ A SVOLGERE LA FUNZIONE, PREVISTA DAL COMMA 5 DELL’ ART.7 CAPO
III DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2004,N.59,. DI DOCENTE UNICO
RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE NELLE CLASSI.
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I sottoscritti
insegnanti della Scuola_________/ Istituto Comprensivo_______________in
relazione a quanto deliberato nel Collegio/Consiglio_____________
del__/__/____, trasmettono al Capo d’Istituto
la presente dichiarazione affinché venga messa agli atti per gli usi
specifici previsti dalla Legge.
Di fatto, i commi 5-6-7dell'articolo 7 e il comma 5 dell'articolo 10 del Decreto
Legislativo n.59/2004, i punti 2.4 e
3.4 della Cm. n.29 del 5 marzo ’04, realizzano una illegittima ed inaccettabile compressione della funzione docente di cui i sottoscritti sono titolari.
Nella condivisione delle responsabilità educative e didattiche, gli
insegnanti che operano su una stessa classe ed i propri alunni, nelle loro
reciproche e complesse interazioni, sviluppano variabili di fondamentale
importanza nell’acquisizione di un modello culturale strutturato sulla
valorizzazione delle differenze.
La contitolarità su una stessa classe rappresenta la migliore esperienza
organizzativa che il sistema scolastico italiano abbia saputo produrre per marginalizzare il degrado
educativo dell’omologazione culturale negli alunni, condizione che trova agio
soprattutto attraverso l’appiattimento verso
un debole “modello unico”.
All’interno del Team docente corresponsabile, nell’estrinsecazione
consapevole e professionale della propria libertà di insegnamento, le
esperienze e le aspettative diversificate, gli atteggiamenti personali, il
diverso “stile” didattico ed educativo nell’applicazione delle competenze,
realizzano di fatto il modello di scuola che, partendo da precise valenze
costituzionali, riesce a connotarsi e a strutturarsi negli allievi su di un
piano pedagogico che forma e responsabilizza al principio del valore della
differenza, alla consapevolezza della realtà, verso scenari variegati di opportunità culturali e sociali.
Nel Decreto Legislativo n.59/2004 vi è invece un profondo scollamento
tra i pochi principi rivolti al rispetto della crescita culturale che si sviluppa
da aspetti valoriali delle diversità e le disposizioni particolari calate
“dall’alto” nell’ organizzione e nell’amministrazione delle classi.
C’è, di fatto, la strutturazione di un modello educativo e didattico
oltraggioso della differenza!I rimandi appiccicaticci alle vuote enunciazioni di principio della Legge delega n.53,
allora, assumono alla luce dello spessore, della serietà, della consistenza
dell’opera comune, dell’azione collegiale fin qui svolta dai docenti
nell’Istituzione scolastica italiana, il sapore di una stonata e becera beffa,
più consona alle mistificazioni dei teatrini politici che non alle
ambientazioni responsabilizzanti della
scuola. E come già accennato, non si sta parlando di disposizioni generali, ma
di precise scelte particolari!
E’ intuitivo che in questo contesto la scomparsa delle ore di compresenza frontale, a disposizione
degli alunni con forti debiti formativi, avrà immediate ripercussioni sulla
produttività dei percorsi didattici idonei a garantire l’uguaglianza delle
opportunità tra gli allievi. L’organizzazione del lavoro scolastico, svolto
quotidianamente durante le compresenze, strutturantesi su delle linee
flessibili di sviluppo e di crescita, rende altresì possibile garantire, a
tutti , condizioni tali da poter rimuovere le cause di ordine economico e
sociale che ostacolano la fruizione di tutti i diversi diritti costituzionali,
tra cui il diritto allo studio.
La garanzia, derivante dall’impostazione costituzionalmente
compensativa della scuola elementare nell’organizzazione scolastica italiana
viene così fortemente indebolita dalla cancellazione delle ore di
compresenza.Da qui, in un clima di recessione delle ore formative a
disposizione, o si procederà all’abbandono delle “situazioni difficili”, o si
svincoleranno numerose problematiche formative che oltre a colpire direttamente
gli alunni più esposti, si ripercuoteranno incisivamente sull’intero gruppo
classe.
Il documento del CESP di Bologna , che i sottoscritti riportano e fanno
proprio in tutte le parti, è crudamente esemplificativo di questo modello culturale che si sta tentando di
proiettare nelle aule italiane attraverso la riforma:
--“L’introduzione
della figura del tutor costituisce, sia dal punto di vista didattico che
organizzativo, uno dei cardini più importanti su cui poggia il nuovomodello di
scuola proposto dalla Riforma. Al docente-tutor vengono affidati gli alunni di
cui deve predisporre, con la collaborazione delle famiglie, il percorso di
studi personalizzato. Al tutor viene affidata “la cura del rapporto con le
famiglie” e 1’ “orientamento nella scelta delle attività opzionali”. Al tutor spetterà
anche la cura della documentazione del
percorso formativo, cioè la raccolta delle valutazioni e delle prove
“significative” che ogni docente, compresi i titolari dei progetti opzionali,
dovrà consegnare per la compilazione del portfolio. Il tutor dovrà infine
coordinare le attività didattiche ed educative.
Si tratta quindi di una figura
chiave dal punto di vista organizzativo, che dovrà permettere di gestire la
frammentazione del tempo-scuola e l’aumento delle discipline di studio
introdotte dalla riforma assumendo il ruolo che fino ad ora competeva al
Consiglio di classe
La Classe e il Consiglio di
classe non saranno più il fondamento didattico organizzativo della scuola. La
divisione del curriculum obbligatorio da quello opzionale e l’introduzione dei
piani di studio personalizzati sovvertono di fatto il modello collegiale e
pluralistico esistente a vantaggio di un modello individualistico. Scompare insomma
quello sfondo sociale, quella collettività, rispetto alla quale venivano
pensati e discussi i percorsi didattico- educativi specifici di ciascun alunno.
Il tutor non sarà dunque un
insegnante come gli altri e non avrà lo stesso ruolo dell’attuale coordinatore
che opera in funzione del Consiglio di classe e della collegialità e quindi su
un terreno di parità con i colleghi. Il tutor risponde piuttosto all’esigenza
di limitare le competenze del Consiglio di classe e, in definitiva, di
sostituirlo in quanto inadeguato al nuovo modello di scuola “personalizzata”.
L’istituzione del tutor è
attualmente in contraddizione con lo stato giuridico degli insegnanti che, sia sul fronte
legislativo (DLvo 297/94 art.395) che su quello contrattuale (CCNL 2002-2005 artt
24- 25), indica la funzione docente come unica. Gli insegnanti hanno tutti pari
compiti e pari responsabilità, ad esempio nella cura del rapporto con i
genitori degli alunni. Il tutor insomma espropria il resto dei docenti di un
diritto/dovere fondante della funzione docente riducendoli al rango di
collaboratori.”--
Per quanto fin qui espresso, la presente dichiarazione esplicita
anche il radicale dissenso per una
politica scolastica tesa a realizzare
forme di gerarchizzazione, di tipologia e
funzioni,tra gli insegnanti.
Allo stato attuale non è possibile
derogare , nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del DLgs 297/94, al
vincolo posto in essere dal Consiglio d’Istituto/Circolo nell’assegnazione dei
docenti alle classi.Ed è obbligatorio acquisire il parere del Collegio Docenti
su quegli stessi criteri che il Consiglio di Circolo/d’Istituto ha inteso
adottare e fissare.Per tale motivo l’obbligo di dare attuazione alle
deliberazioni degli organi collegiali, fissato nell’art 396 del DLgs 297/94, non
viene minimamente leso da quanto
disposto dal comma 7 dell’art. 7 del DL 59/2004.Lo stesso comma 7 non
sembra in alcun modo svilire l’utilizzazione
dei docenti in base al POF così come previsto dall’art.6 del CCNL in
materia di contrattazione d’Istituto.
In ogni caso, per
motivazioni e scelte che attengono alla dimensione assolutamente
personale degli individui, i sottoscritti, manifestando liberamente il proprio
pensiero, dichiarano l’assoluta indisponibilità a svolgere la funzione reimpostata ed estremizzata di docente
unico responsabile delle attività educative e didattiche nelle classi, e
manifestano l’incontrovertibile volontà di non partecipare:
·
a qualsiasi corso relativo al conseguimento della particolare e
specifica formazione prevista dall’art.7 del DLgs 59/94;
·
alle iniziative generali di formazione sui processi innovativi di
riforma, previste dal comma 3 dell’art.2del DM n. 61/2003, già poste in essere
dal progetto operativo dell’U.S.Regionale___________.
I sottoscritti, conseguentemente, manifestano l’inaccettabilità di una
eventuale assegnazione su una degradante funzione “da docente di scorta",
nelle ore in cui il “tutor” non svolge servizio, in quanto tale eventualità
costituirebbe una profonda lesione della onorabilità sociale e della dignità
professionale dell’insegnante. A tal proposito i sottoscritti esecrano con forza il tentativo di dividere
la categoria in due tipologie, paventando forme di carriera legate al
differenziale di responsabilità “speso” con gli alunni e calcolato fra le bipolari
e contrapposte possibilità di docenza che, ad avviso degli scriventi, sono in
evidente contrasto con quanto sancito dagli artt.33 e 97 del Dettato
Costituzionale. Libertas pecunia lui non potest!
----NOME---- |
---COGNOME--- |
---DOMICILIO--- |
-----DOCUMENTO----- |
-----FIRMA----- |
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