DICHIARAZIONE DI INDISPONIBILITA’ A SVOLGERE LA FUNZIONE, PREVISTA DAL COMMA 5 DELL’ ART.7 CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 FEBBRAIO 2004,N.59,. DI DOCENTE UNICO RESPONSABILE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE NELLE CLASSI.

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I sottoscritti insegnanti della Scuola_________/ Istituto Comprensivo_______________in relazione a quanto deliberato nel Collegio/Consiglio_____________ del__/__/____, trasmettono al Capo d’Istituto  la presente dichiarazione affinché venga messa agli atti per gli usi specifici previsti dalla Legge.

Di fatto, i commi 5-6-7dell'articolo 7 e il comma 5 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo n.59/2004, i punti  2.4 e 3.4 della Cm. n.29 del 5 marzo ’04, realizzano una illegittima ed  inaccettabile compressione della funzione docente di cui i sottoscritti sono  titolari.

Nella condivisione delle responsabilità educative e didattiche, gli insegnanti che operano su una stessa classe ed i propri alunni, nelle loro reciproche e complesse interazioni, sviluppano variabili di fondamentale importanza nell’acquisizione di un modello culturale strutturato sulla valorizzazione delle differenze.

La contitolarità su una stessa classe rappresenta la migliore esperienza organizzativa che il sistema scolastico italiano abbia saputo  produrre per marginalizzare il degrado educativo dell’omologazione culturale negli alunni, condizione che trova agio soprattutto attraverso l’appiattimento verso  un debole “modello unico”.

All’interno del Team docente corresponsabile, nell’estrinsecazione consapevole e professionale della propria libertà di insegnamento, le esperienze e le aspettative diversificate, gli atteggiamenti personali, il diverso “stile” didattico ed educativo nell’applicazione delle competenze, realizzano di fatto il modello di scuola che, partendo da precise valenze costituzionali, riesce a connotarsi e a strutturarsi negli allievi su di un piano pedagogico che forma e responsabilizza al principio del valore della differenza, alla consapevolezza della realtà, verso  scenari variegati di opportunità culturali e sociali.

Nel Decreto Legislativo n.59/2004 vi è invece un profondo scollamento tra i pochi principi rivolti al rispetto della crescita culturale che si sviluppa da aspetti valoriali delle diversità e le disposizioni particolari calate “dall’alto” nell’ organizzione e nell’amministrazione delle classi.

C’è, di fatto, la strutturazione di un modello educativo e didattico oltraggioso della differenza!I rimandi appiccicaticci  alle vuote enunciazioni di principio della Legge delega n.53, allora, assumono alla luce dello spessore, della serietà, della consistenza dell’opera comune, dell’azione collegiale fin qui svolta dai docenti nell’Istituzione scolastica italiana, il sapore di una stonata e becera beffa, più consona alle mistificazioni dei teatrini politici che non alle ambientazioni  responsabilizzanti della scuola. E come già accennato, non si sta parlando di disposizioni generali, ma di precise scelte particolari!

E’ intuitivo che in questo contesto la scomparsa delle ore  di compresenza frontale, a disposizione degli alunni con forti debiti formativi, avrà immediate ripercussioni sulla produttività dei percorsi didattici idonei a garantire l’uguaglianza delle opportunità tra gli allievi. L’organizzazione del lavoro scolastico, svolto quotidianamente durante le compresenze, strutturantesi su delle linee flessibili di sviluppo e di crescita, rende altresì possibile garantire, a tutti , condizioni tali da poter rimuovere le cause di ordine economico e sociale che ostacolano la fruizione di tutti i diversi diritti costituzionali, tra cui il diritto allo studio.

La garanzia, derivante dall’impostazione costituzionalmente compensativa della scuola elementare nell’organizzazione scolastica italiana viene così fortemente indebolita dalla cancellazione delle ore di compresenza.Da qui, in un clima di recessione delle ore formative a disposizione, o si procederà all’abbandono delle “situazioni difficili”, o si svincoleranno numerose problematiche formative che oltre a colpire direttamente gli alunni più esposti, si ripercuoteranno incisivamente sull’intero gruppo classe.

Il documento del CESP di Bologna , che i sottoscritti riportano e fanno proprio in tutte le parti, è crudamente esemplificativo di questo  modello culturale che si sta tentando di proiettare nelle aule italiane attraverso la riforma:

 

 

--“L’introduzione della figura del tutor costituisce, sia dal punto di vista didattico che organizzativo, uno dei cardini più importanti su cui poggia il nuovomodello di scuola proposto dalla Riforma. Al docente-tutor vengono affidati gli alunni di cui deve predisporre, con la collaborazione delle famiglie, il percorso di studi personalizzato. Al tutor viene affidata “la cura del rapporto con le famiglie” e 1’ “orientamento nella scelta delle attività opzionali”. Al tutor spetterà anche la cura della  documentazione del percorso formativo, cioè la raccolta delle valutazioni e delle prove “significative” che ogni docente, compresi i titolari dei progetti opzionali, dovrà consegnare per la compilazione del portfolio. Il tutor dovrà infine coordinare le attività didattiche ed educative.

Si tratta quindi di una figura chiave dal punto di vista organizzativo, che dovrà permettere di gestire la frammentazione del tempo-scuola e l’aumento delle discipline di studio introdotte dalla riforma assumendo il ruolo che fino ad ora competeva al Consiglio di classe

La Classe e il Consiglio di classe non saranno più il fondamento didattico organizzativo della scuola. La divisione del curriculum obbligatorio da quello opzionale e l’introduzione dei piani di studio personalizzati sovvertono di fatto il modello collegiale e pluralistico esistente a vantaggio di un modello individualistico. Scompare insomma quello sfondo sociale, quella collettività, rispetto alla quale venivano pensati e discussi i percorsi didattico- educativi specifici di ciascun alunno.

Il tutor non sarà dunque un insegnante come gli altri e non avrà lo stesso ruolo dell’attuale coordinatore che opera in funzione del Consiglio di classe e della collegialità e quindi su un terreno di parità con i colleghi. Il tutor risponde piuttosto all’esigenza di limitare le competenze del Consiglio di classe e, in definitiva, di sostituirlo in quanto inadeguato al nuovo modello di scuola “personalizzata”.

L’istituzione del tutor è attualmente in contraddizione con lo stato giuridico degli insegnanti che, sia sul fronte legislativo (DLvo 297/94 art.395) che su quello contrattuale (CCNL 2002-2005 artt 24- 25), indica la funzione docente come unica. Gli insegnanti hanno tutti pari compiti e pari responsabilità, ad esempio nella cura del rapporto con i genitori degli alunni. Il tutor insomma espropria il resto dei docenti di un diritto/dovere fondante della funzione docente riducendoli al rango di collaboratori.”--

 

 

Per quanto fin qui espresso, la presente dichiarazione esplicita anche  il radicale dissenso per una politica scolastica  tesa a realizzare forme di gerarchizzazione, di tipologia e  funzioni,tra gli insegnanti.

Allo stato attuale non è possibile derogare , nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del DLgs 297/94, al vincolo posto in essere dal Consiglio d’Istituto/Circolo nell’assegnazione dei docenti alle classi.Ed è obbligatorio acquisire il parere del Collegio Docenti su quegli stessi criteri che il Consiglio di Circolo/d’Istituto ha inteso adottare e fissare.Per tale motivo l’obbligo di dare attuazione alle deliberazioni degli organi collegiali, fissato nell’art 396 del DLgs 297/94, non viene minimamente leso da quanto  disposto dal comma 7 dell’art. 7 del DL 59/2004.Lo stesso comma 7 non sembra in alcun modo svilire l’utilizzazione dei docenti in base al POF così come previsto dall’art.6 del CCNL in materia di contrattazione d’Istituto.

In ogni caso, per  motivazioni e scelte che attengono alla dimensione assolutamente personale degli individui, i sottoscritti, manifestando liberamente il proprio pensiero, dichiarano l’assoluta indisponibilità  a svolgere la funzione reimpostata ed estremizzata di docente unico responsabile delle attività educative e didattiche nelle classi, e manifestano l’incontrovertibile volontà di non partecipare:

·     a qualsiasi corso relativo al conseguimento della particolare e specifica formazione prevista dall’art.7 del DLgs 59/94;

·     alle iniziative generali di formazione sui processi innovativi di riforma, previste dal comma 3 dell’art.2del DM n. 61/2003, già poste in essere dal progetto operativo dell’U.S.Regionale___________.

I sottoscritti, conseguentemente, manifestano l’inaccettabilità di una eventuale assegnazione su una degradante funzione “da docente di scorta", nelle ore in cui il “tutor” non svolge servizio, in quanto tale eventualità costituirebbe una profonda lesione della onorabilità sociale e della dignità professionale dell’insegnante. A tal proposito i sottoscritti  esecrano con forza il tentativo di dividere la categoria in due tipologie, paventando forme di carriera legate al differenziale di responsabilità “speso” con gli alunni e calcolato fra le bipolari e contrapposte possibilità di docenza che, ad avviso degli scriventi, sono in evidente contrasto con quanto sancito dagli artt.33 e 97 del Dettato Costituzionale. Libertas pecunia lui non potest!

 

 

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