Sanzioni amministrative inasprite, giudice di pace con ampia discrezionalità.

 Prime anticipazioni del ddl governativo per la riforma della legge sulla droga.

 

(Dal Redattore Sociale)

 

CIRCONDATO da un fitta cortina di segretezza, dovrebbe arrivare giovedì 13 novembre in consiglio dei ministri il testo del governo per la riforma della legge sulla droga (Dpr 309/90). Un testo che ha probabilmente collezionato, da più di due anni a questa parte, il record degli annunci e delle “polemiche preventive”. Da una parte vicepremier Gianfranco Fini, promotore diretto della riforma, ne ha anticipato più volte i contenuti di fondo; dall’altra, esponenti dei partiti di opposizione e la maggior parte delle associazioni di comunità terapeutiche e degli operatori pubblici ha contestato più volte tali contenuti. Tra questi, i più discussi sono certamente stati la reintroduzione della rilevanza penale del consumo personale (con una versione aggiornata della “dose media giornaliera”), un inasprimento generale delle sanzioni, la fine della distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere, la libertà dei soggetti tossicodipendenti di scegliersi autonomamente la comunità senza passare attraverso il Ser.T.
Il disegno di legge governativo sarebbe stato scritto “a più mani” – come è anche naturale trattandosi di riformare un testo unico che implica la partecipazione di diversi ministeri e che contiene sia elementi di repressione che di prevenzione del consumo di droghe. Ed è sicuramente frutto di una lunga serie di equilibri molto faticosi da raggiungere – come testimonia il lungo tempo trascorso tra i primi annunci e la presentazione prevista per giovedì prossimo.

L’Agenzia Redattore Sociale è venuta in possesso di una parte del testo: si tratta di quella relativa, in particolare, al regime delle sanzioni amministrative, originariamente comminabili a coloro che venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti entro la soglia della “dose media giornaliera” (cioè per uso personale) e che dopo il referendum dell’aprile 1993 erano state in parte abrogate. E’ uno spezzone della legge che va letto come tale, e sul quale sono in corso continui aggiustamenti. Lo proponiamo, pur nella sua parzialità, in quanto indicativo dell’approccio generale che animerà la riforma complessiva del “309”. Gli articoli per i quali disponiamo delle ipotesi di modifica vanno dal 75 al 79. Mancano quindi gli articoli 72, 73 e 74, cioè quelli che contengono la parte più conosciuta del testo unico del 1990, dove vengono stabilite le modalità e le condanne penali per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non sappiamo pertanto come verrà definito e trattato l’uso personale né come saranno suddivise le sostanze (l’ipotesi annunciata parlava di 2 sole tabelle: droghe naturali – tra cui oppiacei e cannabinoidi – e droghe sintetiche). Tuttavia c’è da presupporre un giro di vite piuttosto rilevante, dato che la stessa cosa avviene per gli articoli successivi.
Infatti, dell’art. 75 (“Sanzioni amministrative”) salta anzitutto all’occhio l’inasprimento della durata delle sanzioni per chi – fuori dalle ipotesi dell’art. 73 (spaccio) – “importa, esporta, acquista, riceve o comunque detiene sostanze stupefacenti”: il prefetto potrà sospendere, o proibire di conseguire, la patente di guida, il porto d’armi, il passaporto e, per gli stranieri, il permesso di soggiorno per motivi di turismo non più per un periodo tra 1 e 4 mesi, ma da 1 a 12 mesi.

Inoltre, mentre nel “vecchio” articolo 75 tali sanzioni sono sospese dal prefetto se il soggetto accetta di sottoporsi a un percorso terapeutico e socio-riabilitativo, nella nuova formulazione il prefetto invita (si suppone in aggiunta alle sanzioni) l’interessato a intraprendere tale percorso, dandogli la facoltà di scegliere se questo dovrà essere predisposto dal Ser.T. oppure da una struttura privata. In sostanza il servizio pubblico non sarebbe più, come oggi, un passaggio obbligato per la persona segnalata.

Ultimo aspetto da rilevare nell’articolo 75 riguarda una sorta di inversione dell’onere della prova. Alla persona segnalata, nel momento in cui viene convocata per un colloquio davanti al prefetto, verrebbe dato “l’espresso avviso” della facoltà di presentare memorie e certificazioni in grado di far “diagnosticare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso”. Secondo alcune interpretazioni, questo comma si avvicinerebbe molto a contraddire la norma attuale, secondo la quale l’onere della prova spetta unicamente all’accusa.

Secondo il testo in nostro possesso verrebbe reintrodotto – con varie novità interessanti – l’articolo 76, completamente abrogato dal referendum.

Il comma 1 introduce il concetto della possibile “pericolosità” del soggetto segnalato. Se questi è già stato condannato, anche non definitivamente, per reati contro il patrimonio o la persona, la legge sulla droga o la circolazione stradale, potrà incorrere in varie restrizioni della libertà personale (già previste nel vecchio articolo 76). Tra queste, l’obbligo di presentarsi due volte alla settimana in questura o dai carabinieri, di rientrare nella propria abitazione entro orari precisi, di frequentare alcuni locali, di non guidare veicoli a motore ecc.

Tre le differenze rispetto alla stesura originaria: 1) queste sanzioni si applicavano solo se il soggetto interrompeva il programma terapeutico, mentre ora sarebbe introdotta una vasta area di discrezionalità (la costituzione di “pericolo per la sicurezza pubblica”); 2) viene introdotta per la prima volta la figura del giudice di pace, che potrà comminare le sanzioni su richiesta del prefetto (una novità che si inserisce nel graduale e discusso trasferimento di sempre più competenze penali a questo giudice, avvenuto negli ultimi anni); 3) chi contravviene alle sanzioni indicate potrà essere punito con l’arresto da 3 a 18 mesi, mentre in origine il periodo massimo era di 3 mesi.

L’ultimo cambiamento da segnalare riguarda l’articolo 78, che sostanzialmente ripristina la competenza del ministero della sanità di stabilire con un proprio decreto “le procedure diagnostiche, medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

Una competenza che prima del referendum riguardava anche la determinazione dei massimali per individuare la “dose media giornaliera” e che ora ridiventerebbe funzionale a quanto verrà stabilito negli articoli 72, 73 e 74, cioè il nuovo limite entro il quale detenere droghe sarà considerato “uso personale”.

 

 

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza

 

 

 

Tre giorni alla presentazione della legge sulle tossicodipendenze. Corleone (Forum droghe): ''Produrrà discriminazione e colpevolizzazione''

 

 

“Quello che mi lascia stupefatto è che si dia credito al prefetto ex generale Pietro Soggiu, che ha accettato l’incarico di ‘zar’ antidroga al servizio del vice presidente del Consiglio Gianfranco Fini, assumendosi la responsabilità di coordinare il lavoro per la modifica – in senso repressivo – della legge sulle tossicodipendenze”. A tre giorni dalla presentazione del testo (fissata per venerdì 14/11/03) al consiglio dei ministri, interviene nel dibattito Franco Corleone (Forum droghe), “In base alle anticipazioni che abbiamo avuto – continua Corleone – è una legge in netta controtendenza rispetto alle linee praticate nel resto d’Europa. Cosa produrrà? Discriminazione, colpevolizzazione, consumatori. Nient’altro”. Pertanto, “mi stupisce – dice Corleone – che gli operatori del settore non abbiano nulla da dire sul fatto che una legge repressiva di certo non aiuti il recupero, la riabilitazione e il reinserimento sociale. Per quanto mi riguarda, non faccio differenza: Soggiu o Sestini, Fini o la Moratti, li ritengo tutti responsabili di scelte politiche che vanno contro lo stato sociale, e che provocheranno un aumento di morti, malati e detenuti”. In particolare, quello che riguarda l’articolo 13 della Finanziaria, che attribuisce al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga un ruolo fondamentale. Secondo Corleone, “il punto della questione è che non siamo in una situazione normale, in cui si può discutere se le competenze passano dal ministero del Welfare a una struttura centralizzata. Siamo in una situazione di emergenza, alla vigilia della presentazione di una legge autoritaria e repressiva, che attua una svolta a centottantagradi rispetto a una situazione già brutta. E la proposta della Finanziaria è legata a questo processo politico”.

Conclude Corleone: “Penso che, comunque, un fondo che si occupa di tossicodipendenza debba avere un collegamento con il welfare. Siamo disponibili a discutere di altre strutture e collegamenti, senza però chiudere gli occhi, ben sapendo che fra tre giorni soltanto il testo del governo per la riforma della legge sulla droga arriverà in sede del consiglio dei ministri”.

 

GUERRA ALLA DROGA ALL’ITALIANA

 

L'altra legge possibile. Presentata in parlamento la proposta alternativa al ddl Fini. 65 i deputati che la sostengono. Dall'Ansa. Giovedì la conferenza stampa di presentazione

 

TOSSICODIPENDENZE:
PROPOSTA DI LEGGE ALTERNATIVA A DDL FINI

Sarà presentata giovedì 13 novembre 2003 alle ore 12.30 presso la sala stampa della Camera dei deputati, la proposta di legge (AC.4208) che il centro-sinistra ha inteso presentare in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno.

A prima firma Marco Boato, presidente del Gruppo Misto, la proposta di legge è già stata sottoscritta da oltre sessanta esponenti del centro-sinistra, dai Ds alla Margherita, dallo Sdi ai Comunisti Italiani, dai Verdi a Rifondazione Comunista. Con Boato, primi firmatari sono Livia Turco per i Ds, Ruggero Ruggeri della Margherita, Giovanni Russo Spena per Rifondazione Comunista, Maura Cossutta dei Comunisti Italiani, Enrico Buemi per lo Sdi, Luana Zanella dei Verdi. Insieme a loro saranno presenti alla conferenza stampa gli altri firmatari della proposta di legge, che recepisce le proposte elaborate da un cartello di associazioni, operatori del pubblico e del privato sociale, “Dal penale al sociale”, alternative al proibizionismo che qualifica l’azione del governo di centro-destra e il disegno di legge annunciato dal Vice Presidente del Consiglio Fini e che sarà presentato venerdì 14 novembre in Consiglio dei Ministri.