Sanzioni
amministrative inasprite, giudice di pace con ampia discrezionalità.
Prime anticipazioni del ddl governativo per
la riforma della legge sulla droga.
(Dal Redattore
Sociale)
CIRCONDATO da un fitta cortina di
segretezza, dovrebbe arrivare giovedì 13 novembre in consiglio dei ministri il
testo del governo per la riforma della legge sulla droga (Dpr 309/90). Un testo
che ha probabilmente collezionato, da più di due anni a questa parte, il record
degli annunci e delle “polemiche preventive”. Da una parte vicepremier
Gianfranco Fini, promotore diretto della riforma, ne ha anticipato più volte i
contenuti di fondo; dall’altra, esponenti dei partiti di opposizione e la
maggior parte delle associazioni di comunità terapeutiche e degli operatori
pubblici ha contestato più volte tali contenuti. Tra questi, i più discussi
sono certamente stati la reintroduzione della rilevanza penale del consumo
personale (con una versione aggiornata della “dose media giornaliera”), un
inasprimento generale delle sanzioni, la fine della distinzione tra droghe
pesanti e droghe leggere, la libertà dei soggetti tossicodipendenti di
scegliersi autonomamente la comunità senza passare attraverso il Ser.T.
Il disegno di legge governativo sarebbe stato scritto “a più mani” – come è
anche naturale trattandosi di riformare un testo unico che implica la
partecipazione di diversi ministeri e che contiene sia elementi di repressione
che di prevenzione del consumo di droghe. Ed è sicuramente frutto di una lunga
serie di equilibri molto faticosi da raggiungere – come testimonia il lungo
tempo trascorso tra i primi annunci e la presentazione prevista per giovedì
prossimo.
L’Agenzia Redattore Sociale è
venuta in possesso di una parte del testo: si tratta di quella relativa, in
particolare, al regime delle sanzioni amministrative, originariamente
comminabili a coloro che venivano trovati in possesso di sostanze stupefacenti
entro la soglia della “dose media giornaliera” (cioè per uso personale) e che
dopo il referendum dell’aprile 1993 erano state in parte abrogate. E’ uno
spezzone della legge che va letto come tale, e sul quale sono in corso continui
aggiustamenti. Lo proponiamo, pur nella sua parzialità, in quanto indicativo
dell’approccio generale che animerà la riforma complessiva del “309”. Gli
articoli per i quali disponiamo delle ipotesi di modifica vanno dal 75 al 79.
Mancano quindi gli articoli 72, 73 e 74, cioè quelli che contengono la parte
più conosciuta del testo unico del 1990, dove vengono stabilite le modalità e
le condanne penali per la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Non
sappiamo pertanto come verrà definito e trattato l’uso personale né come
saranno suddivise le sostanze (l’ipotesi annunciata parlava di 2 sole tabelle:
droghe naturali – tra cui oppiacei e cannabinoidi – e droghe sintetiche).
Tuttavia c’è da presupporre un giro di vite piuttosto rilevante, dato che la
stessa cosa avviene per gli articoli successivi.
Infatti, dell’art. 75 (“Sanzioni amministrative”) salta anzitutto all’occhio
l’inasprimento della durata delle sanzioni per chi – fuori dalle ipotesi
dell’art. 73 (spaccio) – “importa, esporta, acquista, riceve o comunque detiene
sostanze stupefacenti”: il prefetto potrà sospendere, o proibire di conseguire,
la patente di guida, il porto d’armi, il passaporto e, per gli stranieri, il
permesso di soggiorno per motivi di turismo non più per un periodo tra 1 e 4
mesi, ma da 1 a 12 mesi.
Inoltre, mentre nel “vecchio”
articolo 75 tali sanzioni sono sospese dal prefetto se il soggetto accetta di
sottoporsi a un percorso terapeutico e socio-riabilitativo, nella nuova
formulazione il prefetto invita (si suppone in aggiunta alle sanzioni)
l’interessato a intraprendere tale percorso, dandogli la facoltà di scegliere se
questo dovrà essere predisposto dal Ser.T. oppure da una struttura privata. In
sostanza il servizio pubblico non sarebbe più, come oggi, un passaggio
obbligato per la persona segnalata.
Ultimo aspetto da rilevare
nell’articolo 75 riguarda una sorta di inversione dell’onere della prova. Alla
persona segnalata, nel momento in cui viene convocata per un colloquio davanti
al prefetto, verrebbe dato “l’espresso avviso” della facoltà di presentare
memorie e certificazioni in grado di far “diagnosticare il tipo, il grado e
l’intensità dell’abuso”. Secondo alcune interpretazioni, questo comma si
avvicinerebbe molto a contraddire la norma attuale, secondo la quale l’onere
della prova spetta unicamente all’accusa.
Secondo il testo in nostro
possesso verrebbe reintrodotto – con varie novità interessanti – l’articolo 76,
completamente abrogato dal referendum.
Il comma 1 introduce il concetto della possibile
“pericolosità” del soggetto segnalato. Se questi è già stato condannato, anche
non definitivamente, per reati contro il patrimonio o la persona, la legge
sulla droga o la circolazione stradale, potrà incorrere in varie restrizioni
della libertà personale (già previste nel vecchio articolo 76). Tra queste,
l’obbligo di presentarsi due volte alla settimana in questura o dai
carabinieri, di rientrare nella propria abitazione entro orari precisi, di
frequentare alcuni locali, di non guidare veicoli a motore ecc.
Tre le differenze rispetto alla
stesura originaria: 1) queste sanzioni si applicavano solo se il soggetto interrompeva
il programma terapeutico, mentre ora sarebbe introdotta una vasta area di
discrezionalità (la costituzione di “pericolo per la sicurezza pubblica”); 2)
viene introdotta per la prima volta la figura del giudice di pace, che potrà
comminare le sanzioni su richiesta del prefetto (una novità che si inserisce
nel graduale e discusso trasferimento di sempre più competenze penali a questo
giudice, avvenuto negli ultimi anni); 3) chi contravviene alle sanzioni
indicate potrà essere punito con l’arresto da 3 a 18 mesi, mentre in origine il
periodo massimo era di 3 mesi.
L’ultimo cambiamento da segnalare
riguarda l’articolo 78, che sostanzialmente ripristina la competenza del
ministero della sanità di stabilire con un proprio decreto “le procedure diagnostiche,
medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e
l’intensità dell’abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Una competenza che prima del
referendum riguardava anche la determinazione dei massimali per individuare la
“dose media giornaliera” e che ora ridiventerebbe funzionale a quanto verrà
stabilito negli articoli 72, 73 e 74, cioè il nuovo limite entro il quale
detenere droghe sarà considerato “uso personale”.
Tre
giorni alla presentazione della legge sulle tossicodipendenze. Corleone (Forum droghe): ''Produrrà discriminazione
e colpevolizzazione''
“Quello che mi lascia stupefatto è che si dia credito
al prefetto ex generale Pietro Soggiu, che ha accettato l’incarico di ‘zar’
antidroga al servizio del vice presidente del Consiglio Gianfranco Fini,
assumendosi la responsabilità di coordinare il lavoro per la modifica – in
senso repressivo – della legge sulle tossicodipendenze”. A tre giorni dalla
presentazione del testo (fissata per venerdì 14/11/03) al consiglio dei
ministri, interviene nel dibattito Franco Corleone (Forum droghe), “In base
alle anticipazioni che abbiamo avuto – continua Corleone – è una legge in netta
controtendenza rispetto alle linee praticate nel resto d’Europa. Cosa produrrà?
Discriminazione, colpevolizzazione, consumatori. Nient’altro”. Pertanto, “mi
stupisce – dice Corleone – che gli operatori del settore non abbiano nulla da
dire sul fatto che una legge repressiva di certo non aiuti il recupero, la
riabilitazione e il reinserimento sociale. Per quanto mi riguarda, non faccio
differenza: Soggiu o Sestini, Fini o la Moratti, li ritengo tutti responsabili
di scelte politiche che vanno contro lo stato sociale, e che provocheranno un
aumento di morti, malati e detenuti”. In particolare, quello che riguarda
l’articolo 13 della Finanziaria, che attribuisce al Dipartimento nazionale per
le politiche antidroga un ruolo fondamentale. Secondo Corleone, “il punto della
questione è che non siamo in una situazione normale, in cui si può discutere se
le competenze passano dal ministero del Welfare a una struttura centralizzata.
Siamo in una situazione di emergenza, alla vigilia della presentazione di una
legge autoritaria e repressiva, che attua una svolta a centottantagradi
rispetto a una situazione già brutta. E la proposta della Finanziaria è legata
a questo processo politico”.
Conclude Corleone: “Penso che, comunque, un fondo
che si occupa di tossicodipendenza debba avere un collegamento con il welfare.
Siamo disponibili a discutere di altre strutture e collegamenti, senza però
chiudere gli occhi, ben sapendo che fra tre giorni soltanto il testo del
governo per la riforma della legge sulla droga arriverà in sede del consiglio
dei ministri”.
L'altra legge
possibile. Presentata in parlamento la proposta alternativa
al ddl Fini. 65 i deputati che la sostengono. Dall'Ansa. Giovedì la conferenza
stampa di presentazione
TOSSICODIPENDENZE:
PROPOSTA DI LEGGE ALTERNATIVA A DDL FINI
Sarà presentata giovedì 13 novembre 2003 alle ore 12.30
presso la sala stampa della Camera dei deputati, la proposta di legge (AC.4208)
che il centro-sinistra ha inteso presentare in materia di depenalizzazione del
consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i
tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno.
A prima firma Marco Boato, presidente
del Gruppo Misto, la proposta di legge è già stata sottoscritta da oltre
sessanta esponenti del centro-sinistra, dai Ds alla Margherita, dallo Sdi ai
Comunisti Italiani, dai Verdi a Rifondazione Comunista. Con Boato, primi
firmatari sono Livia Turco per i Ds, Ruggero Ruggeri
della Margherita, Giovanni Russo Spena per Rifondazione
Comunista, Maura Cossutta dei Comunisti Italiani, Enrico Buemi
per lo Sdi, Luana Zanella dei Verdi. Insieme a loro saranno
presenti alla conferenza stampa gli altri firmatari della proposta di legge,
che recepisce le proposte elaborate da un cartello di associazioni, operatori
del pubblico e del privato sociale, “Dal penale al sociale”, alternative al
proibizionismo che qualifica l’azione del governo di centro-destra e il disegno
di legge annunciato dal Vice Presidente del Consiglio Fini e che sarà
presentato venerdì 14 novembre in Consiglio dei Ministri.