Gazzetta Ufficiale N. 171 del 25 Luglio 2003

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 13 giugno 2003
Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
i Ministri degli affari esteri, dell'interno
dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive

Visti gli articoli 2, comma 3, e 18 della legge 9 luglio 1990, n.
185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione,
importazione e transito dei materiali d'armamento;
Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con i
Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero in data 28 ottobre 1993, con cui e' stato approvato l'elenco
dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste
dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonche',
il decreto interministeriale 1° settembre 1995, concernente
approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento emanato in
applicazione della medesima normativa;
Ravvisata la necessita' di approvare un testo aggiornato del
predetto elenco avuto anche riguardo alle intese internazionali
intercorse;

Decreta:

Art. 1.

1. E' approvato il nuovo elenco dei materiali d'armamento da
comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della
legge 9 luglio 1990, n. 185.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro della difesa
Martino

Il Ministro degli affari esteri
Frattini

Il Ministro dell'interno
Pisanu

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro delle attivita' produttive
Marzano

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