FINANZIARIA 2004 – SCUOLA

 

 

Articolo 14

(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)

l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito:
"Art. 459.
- 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’art. 25, comma 5, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 31 del CCNL 24 luglio 2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei criteri indicati nei commi successivi.

- 2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 classi.

- 3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno 40 classi.

- 4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.

- 5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi coordinate, fermo restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi coordinate anche se essi non siano tra i docenti individuati dal primo comma."

2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1 della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi di specializzazione saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola.

3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste, d’ufficio.

4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto in fine il seguente periodo:
"Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al l0 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l agosto 2002, n. 166."

5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientaniento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti.

6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.

7. Dopo il comma 7 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma sono individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione fonnazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma l, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche."