FINANZIARIA
2004 – SCUOLA
Articolo 14
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l’art. 459 del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 è così sostituito:
"Art. 459.
- 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente
scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento delle proprie
funzioni organizzative ed amministrative, a norma dell’art. 25, comma 5, del
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell’articolo 31 del CCNL 24 luglio 2003, può
essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento sulla base dei
criteri indicati nei commi successivi.
- 2. I docenti di scuola materna ed elementare possono ottenere
l’esonero quando si tratti di circolo didattico con almeno 80 classi.
- 3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e di istituti comprensivi di scuole di
tutti i gradi di istruzione possono ottenere l’esonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno 55 classi, o il semiesonero quando si tratti di
istituti e scuole con almeno 40 classi.
- 4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento può essere anche
disposto sulla base di un numero di classi inferiore di un quinto rispetto a
quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti di scuole o istituti
funzionanti con plessi, sezioni staccate o sedi coordinate.
- 5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate, fermo restando i criteri sopra indicati, l’esonero o il semiesonero
può essere disposto nei confronti dei docenti addetti alla vigilanza delle
predette sezioni staccate o sedi coordinate anche se essi non siano tra i
docenti individuati dal primo comma."
2. Nell’ambito delle attività di riconversione previste dall’art. 1
della legge 22 novembre 2002, n. 268, gli Uffici scolastici regionali
istituiscono corsi di specializzazione intensivi, a livello provinciale o
interprovinciale, destinati ai docenti in situazione di soprannumerarietà appartenenti
a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli
provinciali, individuate con D.M. n. 2845 del 25 ottobre 2002. I suddetti corsi
di specializzazione saranno realizzati entro i limiti di una quota di risorse
finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio destinati alla formazione del personale del comparto Scuola.
3. I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi
di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del
prescritto titolo di specializzazione per il sostegno agli alunni disabili sono
trasferiti su posti di sostegno; il trasferimento viene disposto a domanda e,
nel caso in cui gli interessati non producano domanda o non ottengano una delle
sedi richieste, d’ufficio.
4. Al comma 21 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
aggiunto in fine il seguente periodo:
"Al predetto piano straordinario è destinato un importo non inferiore al
l0 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma 1, della legge l
agosto 2002, n. 166."
5. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo l, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004,
la spesa complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientaniento contro la dispersione scolastica e per
assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;
c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica
superiore e per l’educazione degli adulti.
6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l’affidamento, nell’anno
2004, delle attività in base ai contratti stipulati ai sensi dell’articolo 78,
comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375
milioni di euro.
7. Dopo il comma 7 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Con il decreto di cui al precedente comma sono individuati,
altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del diritto-dovere di istruzione
fonnazione, da attuare con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma
l, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle
scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento
delle tasse scolastiche."