DROGHE - Sanzioni oltre una ''massima quantità'' e due
sole tabelle di sostanze. Fini anticipa il ddl del governo
VERRA’ reintrodotta la “dose media giornaliera” già
abolita dal referendum del 1993? Anche se la definizione usata non è questa, il
concetto sembra essere molto simile se ci si basa sulle anticipazioni di un
nuovo ddl governativo anticipato oggi a Vienna dal vicepremier Gianfranco Fini.
Intervenuto all’assemblea annuale dell’Undcp per il secondo anno consecutivo,
Fini ha parlato di un disegno di legge che prevedrà la sanzione dell'uso
personale di sostanze stupefacenti. Le sanzioni penali scatterebbero al di
sopra di una certa soglia, quelle amministrative (ritiro del passaporto, della
patente, del permesso di soggiorno turistico) al di sotto della massima
quantità stabilita dalla legge per ogni diversa droga. Le sanzioni, però, ha
spiegato Fini, potranno essere sospese dall'avvio di un percorso di recupero,
cioè se il soggetto accetterà di sottoporsi a un programma di disintossicazione
presso un centro pubblico o privato. Sempre sul fronte penale, potrà esservi
anche la sospensione per condanne fino a 6 anni (oggi il limite è di 4 anni) in
modo da consentire ai detenuti tossicodipendenti di passare dal carcere alla
comunità.
Altra importante novità contenuta nella proposta illustrata da Fini è la
riduzione da 6 a 2 delle tabelle delle sostanze stupefacenti: la distinzione
sarebbe semplicemente tra sostanze naturali e sostanze sintetiche, mentre oggi
avviene in base alle diverse caratteristiche e agli effetti. In questo modo,
dice Fini "di fatto sarà eliminata la distinzione tra droghe pesanti e
leggere".
"Gli operatori, le famiglie - ha dichiarato Fini all’agenzia Ansa - ci
chiedono di non essere tolleranti con gli spacciatori. Tolleranza non è una
parola da usare quando si parla della droga e di chi la spaccia". Invece,
ha proseguito il vicepremier italiano, “sarà il recupero dei tossicodipendenti
il cuore della riforma che il governo offre al confronto politico e nella
società”.
Tornando alla questione della “dose” non vi sono per ora molti dettagli. Fini
ha specificato che “non si parla più di concetto di dose personale o di dose
minima giornaliera, ma di qualcosa di più adeguato e approfondito”. Il
sottosegretario Mantovano ha poi parlato “di un quantitativo che può essere
assunto anche da un tossicodipendente assuefatto a determinate sostanze”. La
quantità sarebbe determinata a livello scientifico per ciascuna sostanza.
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''Dose media
giornaliera'' prima e dopo il referendum del ’93. Storia di un limite
controverso, che forse tornerà
LA PROPOSTA di
riforma della legge sulla droga, anticipata oggi a nome del governo da
Gianfranco Fini, prefigura il sostanziale ripristino di una delle norme più
rilevanti abrogate dal referendum del 1993: il concetto di “dose media
giornaliera” di una sostanza stupefacente: al di sotto di essa il consumatore
veniva sottoposto a sanzioni solo amministrative; oltre quella soglia la
detenzione di sostanze diventava automaticamente di natura penale. La legge 162
del 90, inglobata nel testo unico (dpr 309)
dello stesso anno, prevedeva infatti la punibilità del consumo personale di
sostanze stupefacenti, e fu proprio su questa norma che si incentrò il
referendum promosso dai radicali e sostenuto al momento del voto da vari gruppi
del privato sociale.
Cancellato il divieto di consumo personale indicato all’art. 72 comma 1, cadde
inevitabilmente la “dose media” prevista dall’art. 75 comma 1. Tuttavia il
referendum, pur eliminando la dose media giornaliera, non ha evitato che la
detenzione di qualsiasi quantità di sostanza continui a costituire un illecito
amministrativo, punito ai sensi dell’art. 75 (colloquio con il prefetto,
segnalazione ai servizi pubblici, sospensione della patente, ecc.).
L’abrogazione dell’art. 72 comma 1 (consumo personale), insomma, non ha inciso
direttamente sul sistema, perché la repressione del fenomeno consumo resta
affidata all’art. 75, divenuto ormai cardine del trattamento sanzionatorio del
consumatore. In sintesi, il sistema derivato dagli effetti abrogativi del
referendum è stato:
- divieto penalmente
sanzionato di ogni attività concernente gli stupefacenti non volta all’uso
personale, bensì alla destinazione delle sostanze a terzi (spaccio);
- il venir meno del
divieto dell’uso personale non terapeutico contenuto nell’art.72, comma 1, ma
nello stesso tempo uso degli stupefacenti non liberalizzato e anzi sanzionato
amministrativamente;
- scomparsa del
discrimine tra condotte di rilievo penale e di rilievo amministrativo
rappresentato dal concetto di dose media giornaliera: pertanto la finalità
dell’uso personale, quando comprovata, esclude l’applicabilità di sanzioni
penali e determina l’assoggettabilità delle condotte alle sanzioni
amministrative irrogate dal Prefetto.
Va anche sottolineato che la scomparsa della dose media giornaliera ha creato
quello che molti esperti giuridici hanno definito un “vuoto legislativo”: senza
l’aggancio a quella quantità – la cui determinazione è effettuata dal ministero
della sanità – forze dell’ordine e magistrati non hanno più un criterio unico,
per quanto controverso, con cui determinare se le sostanze sequestrate sono da
considerare per uso personale o per spaccio. Un vuoto che non è stato ancora
colmato e che ha sicuramente influito nella stesura della proposta che il
governo si appresta ad approvare e sottoporre al Parlamento
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Droghe: le tabelle
con le sostanze soggette a controllo
L''art. 13 della
legge sugli stupefacenti (n.309/90)
individua le sei tabelle delle sostanze soggette a controllo, sostanze elencate
per ordine di importanza e di pericolosità.
In definitiva, le sostanze stupefacenti o psicotrope vengono raggruppate
secondo determinati criteri (sanciti dall’art.14). Tali tabelle devono
contenere l’elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle
convenzioni e negli accordi internazionali e vengono aggiornate sulla base di
quanto previsto dalle convenzioni o in seguito a nuove acquisizioni
scientifiche.
In particolare, nella Tabella I è inserito l’oppio e le sostanze da cui possono
essere ottenute le sostanze oppiacee naturali, estraibili dal papavero. Nella
prima sono inserite anche le sostanze ottenute per trasformazione chimica e le
sostanze ottenute per sintesi, riconducibili per struttura chimica ed effetti
agli oppiacei. L’ecstasy è presente proprio in questa tabella, insieme alle
foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante del sistema nervoso centrale
da questa estraibili, nonché le sostanze di tipo anfetaminico. La cannabis e
l’hascish sono inserite nella Tabella II, mentre nella Tabella III sono
indicate le sostanze di tipo barbiturico con notevoli capacità di indurre
dipendenza fisica e psichica, nonché sostanze ad effetto ipnotico-sedativo.
Nella Tabella IV sono indicate le sostanze di corrente impiego terapeutico, per
le quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza
fisica o psichica, tuttavia di intensità minore rispetto alle sostanze
precedenti.
Infine, nella Tabella V sono indicate le preparazioni contenenti alcune
sostanze elencate nelle tabelle precedenti (oppio, cannabis, barbiturici,
ecc...) quando queste, per la loro composizione qualitativa e quantitativa e
per le modalità d’uso, non presentino rischi di abuso. Nella VI, poi, ecco i
prodotti ansiolitici, antidepressivi o psicostimolanti, che alla lunga possono
però dare pericolo di abuso o di farmacodipendenza.