PREMESSA
Il mandato ricevuto
Il compito che la commissione
costituita con DM 2-11-2001 ha ricevuto
dal Ministro è stato quello di “definire criteri per un codice deontologico del
personale della scuola che consenta alla categoria di veder tutelata la propria
dignità, sia personale che professionale, anche al fine di potenziare la
qualità del sistema scolastico”.
La Commissione ha
sviluppato i propri lavori in sedute plenarie e all’interno di tre gruppi
che hanno esaminato rispettivamente:
1. il codice deontologico dei docenti
italiani in un confronto comparato con lo sviluppo dei codici deontologici
delle altre professioni e di quelli degli insegnanti di altri Paesi,
2. gli aspetti giuridici e normativi
che inquadrano attualmente la funzione docente,
3. la nuova identità professionale
dell’insegnante.
Alla luce degli
approfondimenti svolti, la Commissione ritiene di poter affermare che il codice
deontologico potrà contribuire al raggiungimento delle finalità indicate nel
mandato ricevuto solo se sarà connesso al più generale processo di
“professionalizzazione” della docenza.
CONSIDERAZIONI DI
MERITO
CODICE DEONTOLOGICO E
PROFESSIONALIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO
La questione della
“professionalizzazione” dell’insegnamento fu già autorevolmente posta nella “Raccomandazione
sullo status degli insegnanti” redatta dall’UNESCO nel 1966 in questi
termini:
L’insegnamento
dovrebbe essere considerato una professione i cui membri assicurano un servizio
pubblico, tale professione richiede non solo conoscenze approfondite e
competenze specifiche, acquisite e mantenute attraverso studi rigorosi e
continui, ma anche senso di responsabilità individuale e collettiva nei
confronti dell’educazione e del benessere degli allievi (art.6).
Già allora si individuò nell’etica della professione e
in elevati standard professionali lo strumento principe per fare assurgere i
docenti allo status di professionisti, capaci di dare risposta a uno dei
fondamentali diritti umani, il diritto all'istruzione e all’educazione:
Considerato
che lo status della professione dipende in grande misura dal comportamento
degli insegnanti stessi, tutti i docenti dovrebbero perseguire i più alti
standard professionali nell’assolvimento della loro attività (art. 70).
La
definizione e il rispetto degli standard professionali degli insegnanti
dovrebbero essere definiti con il concorso delle loro organizzazioni. (art.71)
Codici etici o di comportamento
dovrebbero essere stabiliti dalle organizzazioni degli insegnanti, poiché
questi codici contribuiscono grandemente ad assicurare il prestigio della
professione e lo svolgimento dei doveri professionali sulla base di principi
concordati.(art.73)
La
linea appare chiara e potrebbe oggi, nella scuola dell’autonomia, essere
espressa e riformulata attraverso le seguenti proposizioni:
1. perché l’insegnamento sia
riconosciuto come professione devono essere esplicitati alti standard
professionali e un codice etico;
2. standard e codice devono essere
definiti e gestiti dagli insegnanti attraverso propri organismi, nella consapevole
assunzione che l’insegnamento, come tutte le professioni riconosciute, si fonda
sull’autonomia del corpo professionale;
3. l’autonomia del corpo
professionale si fonda su due principi indissolubilmente legati: la libertà
progettuale ed educativa e la responsabilità dinanzi ai percorsi offerti e ai
risultati ottenuti, e si sviluppa attraverso comunità di pratiche che vedono il
coinvolgimento pieno di ogni scuola nella discussione della sua funzione
educativa rispetto al territorio di cui è parte.
A tutt’oggi, a livello
internazionale, le posizioni più avanzate sulla questione docente si richiamano a questi principi, da cui sarebbe
utile partire per avviare anche nel nostro Paese quel necessario processo di
“professionalizzazione” entro cui si colloca il codice deontologico.
DOCENZA:
UNA FUNZIONE COMPLESSA CHE RICHIEDE DI AGIRE SU PIÙ PIANI
La
definizione della docenza come funzione complessa comporta l’adozione di
un approccio sistemico comprensivo di piani diversi di riferimento,
distinti, ma correlati tra loro. Tra questi si indicano i seguenti ambiti:
1.
quello
della legge alla quale spetta la definizione di un nuovo stato giuridico;
2.
quello
autonomo della professione, cui compete la definizione e il rispetto degli
standard professionali e del codice deontologico attraverso propri organismi di
autogoverno;
3.
quello
contrattuale, che dovrebbe essere coerente con l’impostazione professionale
definita dai due precedenti ambiti.
1. Stato giuridico degli insegnanti
La
tutela costituzionale della libertà d’insegnamento (garantita e precisata dagli
art. 3, 33, 97, 98) e del diritto
all’istruzione–educazione (affermato dagli art. 2, 3, 33, 34) determina il
nesso diritto-dovere intorno a cui la funzione docente si definisce come
servizio alla persona e alla comunità. In quanto tale essa non è
assoggettabile, nei suoi aspetti fondamentali, a contrattazione tra le parti e
richiede la definizione di uno specifico stato giuridico degli insegnanti. Si
tratta, oggi, di aggiornare quello stabilito dal Decreto delegato 417/1974,
tenendo conto sia dell’intervenuta contrattualizzazione del Pubblico Impiego,
sia della revisione del Titolo V della Costituzione.
Alla
luce della legge 421/92, gli aspetti che rimangono di competenza della legge e
che dovranno essere affrontati dallo stato giuridico, al di fuori della
contrattazione, possono essere così individuati:
a) Funzione docente e libertà d’insegnamento
Costituisce
l’aspetto più delicato dell’identità professionale del docente oggi. Riguarda
il punto in cui il diritto al libero esercizio della cultura e del suo
insegnamento da parte del docente. si coniuga con l’uguale diritto da parte
dello studente di fruire di essa nella prospettiva del miglior apprendimento
possibile, in linea con l’evoluzione della ricerca didattica, delle scienze
cognitive e dello sviluppo tecnologico
Per queste ragioni il
principio della libertà d’insegnamento oggi va interpretato in termini di
responsabilità educativa, didattica, organizzativa nella offerta e gestione di
un servizio che la scuola deve garantire agli studenti, alle famiglie e alla
comunità locale e nazionale.
In un
sistema educativo che, in base al nuovo Titolo V, è definito di “istruzione” e
di “istruzione e formazione professionale”, l’insegnante deve essere pienamente
consapevole della valenza educativa della sua attività in ogni ambito, ed agire
in piena coerenza, esaltando l’unità dell’azione educativa in una visione
sistemica ed integrata.
Il
docente deve saper adattare il suo insegnamento alle diverse attitudini ed
intelligenze così da rendere accessibile e proficua la conoscenza a tutti gli allievi, dando
risposta a inderogabili esigenze di equità sociale e alle attese della società
della conoscenza, in una prospettiva di long life learning. L’apprendimento va
fondato sull’etica della responsabilità, una responsabilità che faccia
riferimento alla triplice condizione umana, all’uomo come persona, all’uomo
come membro di una comunità sociale, all’uomo come parte della specie umana, e
che coerentemente promuova l’autonomia individuale, la partecipazione alla
propria comunità e la coscienza di appartenere tutti al genere umano, legati
ormai da un comune destino planetario. Tutto ciò, ovviamente, senza dimenticare
la nostra cultura e civiltà nazionali.
b) I diritti e i doveri fondamentali degli insegnanti
I diritti e i doveri, definiti
giuridicamente, indicano le caratteristiche fondamentali, ma non esauriscono
gli aspetti fondanti la dimensione etica della
funzione docente. Quest’ultima trova il suo radicamento oltre che nei
principi di un’etica pubblica costituzionale, anche su di una morale personale
che emerge con la consapevolezza della specificità della relazione educativa:
intenzionale, convergente, dialogica, ma anche asimmetrica e per questo
connotata dalla responsabilità dell’insegnante. Questa duplice fonte di
moralità fornisce significati e vincoli entro i quali la categoria docente è
tenuta ad impegnarsi nella definizione di un proprio codice deontologico e di
propri standard professionali, tra questi si impongono: la dignità e il
rispetto della persona che esclude ogni discriminazione per razza, sesso, credo
politico e religioso, provenienza familiare, condizioni sociali, diversa
abilità; la responsabilità, l’imparzialità; il rispetto del pluralismo delle
idee che comporta l’impegno a far conoscere agli allievi i diversi punti di
vista sulle questioni trattate; l’equità; la trasparenza; la fiducia; la
speranza; l’autenticità; la coerenza; la testimonianza; il senso critico; la
solidarietà; la collaborazione.
c) Formazione iniziale e continua
E’ fondamentale che l’insegnante
riceva oggi una formazione iniziale professionalizzante, costituita da
competenze specifiche disciplinari, ma anche da competenze a-specifiche,
trasversali, di natura pedagogico, didattica, comunicativo relazionale e
tecnica. Inoltre deve essere garantito al docente l’accesso ad offerte di formazione continua e all’Amministrazione
chiesto l’obbligo di favorire e monitorare l’aggiornamento in termini
quantitativi e qualitativi.
d) Modalità di reclutamento
Il
reclutamento degli insegnanti dovrà tener conto del nuovo articolo 117 della
Costituzione, con specifico riferimento al decentramento e all’autonomia
scolastica. Dovranno, altresì essere individuate nuove e rigorose modalità di
valutazione collegate a precisi standard professionali
e) La
creazione di nuove figure professionali della docenza
E’
indispensabile identificare e definire una fascia della docenza connotata da
livelli elevati di professionalità, punto di riferimento per la valorizzazione
della categoria, stimolo e volano per favorire la mobilità, la qualità
professionale e una nuova immagine sociale dell’insegnante, sostegno al
miglioramento dell’insegnamento e all’innovazione culturale e didattica delle
scuole autonome, non solo e non tanto a quella organizzativa.
2. Gli organi di autogoverno della
professione, a livello nazionale e regionale
La specifica definizione del codice deontologico così
come degli standard professionali sono compito della professione stessa, come
già veniva autorevolmente indicato nella citata Raccomandazione dell’UNESCO del
1966. Questo impone che i docenti dispongano di un proprio autonomo organismo,
nazionale e con articolazioni regionali.
Esistono due soluzioni fino ad oggi praticate nella
costruzione degli organismi autonomi delle professioni:
a. quella dell’Ordine
professionale, che è la soluzione italiana nata con le libere professioni,
collegate al mercato, e del tutto autoreferenziale;
b. la soluzione
anglosassone del General Council, dove accanto a una maggioranza di
professionisti eletti, sono previste rappresentanze delle istituzioni a
tutela degli interessi sociali generali.
C’è infine in Italia un organismo a cui la docenza
potrebbe in qualche modo ispirarsi ed è il Consiglio Superiore della
Magistratura. La docenza è, come la giustizia, costituzionalmente tutelata
e come tale ad essa potrebbe ispirarsi.
L’organismo di autogoverno della docenza dovrà essere
definito per legge, ma dovrà coinvolgere a livello capillare gli insegnanti e
le loro associazioni e non potrà in alcun modo essere proposto come atto
unilaterale del governo, pena la sua delegittimazione prima ancora di essere
varato. Non potrà nemmeno essere oggetto di contrattazione sindacale. Non è
ambito né materia per interventi sindacali. C’è invece un enorme spazio per
l’associazionismo professionale, che va in questo senso valorizzato e
recuperato, come componente fondamentale della professione.
3. Una necessaria distinzione fra
tre codici: codice deontologico, codice di comportamento, codice di disciplina.
Un’ulteriore questione da chiarire nella ridefinizione
della professione docente - professione che gode di una propria
autonomia, ma è insieme pubblica e dipendente - è l’intreccio fra tre codici:
codice deontologico, codice di comportamento previsto dall’art. 54 del D.lgs.
165/2001, codice di disciplina. Occorre chiarire intanto che mentre la
definizione del codice deontologico è compito del corpo professionale
attraverso il proprio organismo di autogoverno, il codice di disciplina è
materia contrattuale e va definito all’interno del contratto di lavoro.
Così come per il codice deontologico, si considera importante e urgente anche
la definizione di uno specifico codice di disciplina, che sia adeguato alla
natura della professione docente, considerato che, solo per gli insegnanti, si
fa tuttora riferimento alle vecchie norme generali degli impiegati civili dello
stato, ossia al DPR 3/1957. Per quanto concerne invece la definizione di un
ulteriore codice di comportamento, lo si considera sovrabbondante rispetto a
quello deontologico, e si ritiene che la docenza possa conformarsi ai casi
previsti dall’art. 54 comma 4 del D.lgs. 165/2001, laddove si prevede che per
ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello Stato, sia la categoria ad
adottare uno specifico codice etico.
IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL
CODICE DEONTOLOGICO DEGLI INSEGNANTI
Si
è posto recentemente il problema se sia più efficace la formulazione di un solo
codice generale per tutti gli insegnanti o la specifica formulazione di
codici assunti dai docenti delle scuole
autonome.
Si
ritiene che le due ipotesi non siano in contraddizione. C’è da un lato un
bisogno indilazionabile di “dare un volto” alla professione docente. Una
professione è tale solo se i suoi tratti distintivi sono resi espliciti e
riconoscibili. La docenza in Italia non è stata finora né definita né
riconosciuta come professione. L’esplicitazione degli standard professionali e
del codice deontologico ad opera di un proprio autonomo organismo si configura
come un passaggio “obbligato” per la
professionalizzazione degli insegnanti. Ciò non toglie che entro il quadro
generale definito, i docenti delle singole scuole autonome possano in seguito
puntualizzare proprie regole professionali più aderenti alla specifica
situazione in cui si trovano ad operare, pur senza alterare i riferimenti
fondamentali. Infatti l’adozione del codice deontologico potrà realmente
incidere sull’azione educativa solo se sarà frutto di un reale confronto e di
un profondo ripensamento della propria identità professionale da parte della
comunità dei docenti, che sono tenuti a rispettarlo.
In
tutte le società avanzate le etiche professionali sono diventate un elemento
molto importante. Si configurano all’interno delle “etiche speciali” e sono
assurte a strumenti per fronteggiare rilevanti necessità sociali. Non si tratta
quindi di rigide, assolute norme comportamentali, bensì di regole deontologiche
adeguate ai problemi che si devono
affrontare. La capacità di individuare comportamenti capaci di dare risposta ai
bisogni reali della società, rappresenta infatti una delle condizioni
essenziali perché le società possano progredire.
Le
ragioni per cui le professioni si danno
codici etico-deontologici possono essere così sintetizzate:
1. per contemperare l’”autonomia
professionale” (che è una delle caratteristiche “costitutive” delle
professioni, insieme al sapere specialistico) con gli interessi dei fruitori
delle prestazioni professionali, e con i più generali interessi e bisogni della società;
2. per promuovere alti standard di
pratica professionale;
3. per stabilire un quadro di
comportamenti e responsabilità che aiutino a costruire l’identità professionale;
4. per aumentare il senso di
appartenenza alla comunità professionale;
5. per fornire ai membri della
professione punti di riferimento ai fini dell’autovalutazione;
6. come segno di maturità
professionale.
CODICE DEONTOLOGICO SOLO PER I
DOCENTI O ANCHE PER I DIRIGENTI?
Infine un’ultima considerazione. Poiché il mandato
ricevuto fa riferimento al “personale della scuola”, e non specificamente agli
insegnanti, ci si chiede se un codice deontologico non debba interessare anche
i dirigenti scolastici.
Se vogliamo allinearci con quanto si sta
faticosamente tentando in altri Paesi, dobbiamo dire che anche i dirigenti
scolastici devono avere uno specifico codice deontologico, così come specifici
standard professionali.
Questo si sta facendo laddove sta crescendo
l’attenzione per la figura e la funzione dei dirigenti scolastici come “leader
educativi” o “leader per l’apprendimento”.
Se è vero, come abbiamo ritenuto
nelle considerazioni di merito, che la formulazione del codice deontologico è
parte del più generale processo di professionalizzazione dell’insegnamento, è
necessario avviare tutti quegli atti che sostengono e rendono possibile questo
percorso. In particolare si raccomanda che:
1.
sia
distinta con chiarezza, fra le norme e disposizioni che definiscono e regolano
la professione docente, la parte contrattualizzata da quella legificata, e che
contestualmente al contratto si proceda all’aggiornamento dello stato
giuridico, che dovrà riguardare e tenere conto di tutti gli aspetti messi in
evidenza nelle precedenti considerazioni di merito riguardanti questo punto
specifico. Si chiede anche che vengano distinti gli interlocutori rispetto a
questi due ambiti - stato giuridico e contratto - in modo da evitare dannose
confusioni dei ruoli. Questa distinzione di competenze risulta fondamentale per
il processo di professionalizzazione della docenza, è infatti evidente che
compete alle Associazioni l’affronto delle questioni legate alla
professionalità e quindi allo stato giuridico e agli aspetti demandati
all’autonomia del corpo professionale, mentre ai Sindacati l’affronto delle
questioni più squisitamente contrattuali (retribuzione, orario di servizio,
mobilità, congedi, diritti sindacali ecc..).
2.
si
proceda alla contestuale consultazione per varare l’organismo autonomo della
docenza. Anche in tal caso, come precedentemente sottolineato, i referenti
dovranno essere le associazioni professionali degli insegnanti, poiché i
sindacati nulla possono e devono avere a che fare con tale organismo, che è
tutto di natura professionale. Nel merito si ritiene che sia poco consona alla
natura della funzione docente la creazione di un vero e proprio Ordine
Professionale. Si considera più adeguato un organismo professionale simile ai
General Teaching Councils dei Paesi anglosassoni, o - meglio - se si vuole un
organismo che nel nostro Paese trovi riferimenti nel Consiglio Superiore della
Magistratura. Si potrebbe ipotizzare un Consiglio Superiore della Docenza
composto da una maggioranza di docenti eletti, a cui si aggiungano alcuni
membri designati appartenenti all'Università e/o altre istituzioni di alta cultura. L’organismo
della docenza dovrà essere autonomo e indipendente dalla Amministrazione e
svincolato da qualsiasi forma diretta o indiretta di ingerenza sindacale, e
assolutamente scevro da forme di cogestione con rappresentanze di genitori e
studenti, che sarebbero una contraddizione in termini con l’emancipazione
professionale degli insegnanti. Un tale organismo dovrebbe avere ampi
poteri in relazione a:
·
la
garanzia e la promozione della libertà di insegnamento, costituzionalmente
tutelata e precisata, e della libertà associativa;
·
la
definizione e il controllo degli standard di formazione iniziale e di accesso
alla professione;
·
la
definizione e il controllo di standard di sviluppo per fasce di ulteriore e più
elevata professionalità;
·
la
creazione e la gestione dell'Albo professionale, al quale dovrebbero essere iscritti obbligatoriamente
tutti gli insegnanti abilitati, rendendo l'iscrizione condizione necessaria e
indispensabile per esercitare la professione in tutte le scuole pubbliche, sia
statali che paritarie, in condizione di ruolo o di supplenza;
·
la
definizione e gestione del codice deontologico.
3.
Si
dia ampia diffusione alle problematiche connesse alla elaborazione del codice
deontologico e si avvii da subito il dibattito nelle scuole. A questo scopo si
invita il ministro a rendere fruibile tutto il materiale elaborato dalla
commissione, perché possa costituire il punto di partenza per una più ampia
riflessione. Si considera, infatti, che il “processo” di costruzione del codice
deontologico sia più importante della sua stessa definizione finale.
4.
Nelle
linee di indirizzo relative al rinnovo del contratto nazionale di lavoro del
personale appartenente all’area autonoma dei docenti del comparto scuola,
individuata a norma dell’art. 21 della legge 59/1997, venga espressamente
indicata la definizione del codice disciplinare, che attualmente fa ancora
riferimento al TU degli impiegati civili dello stato (Legge 3/57). Tali norme
appaiono obsolete e poco rappresentative della condizione e dell’evoluzione che
caratterizzano la funzione docente. Il nuovo codice disciplinare dovrà coordinarsi con i principi a cui si ispira il
codice deontologico, nonché con le leggi e regolamenti di futura emanazione,
anche attuativi del nuovo Titolo V della
Costituzione.