Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e
del Cittadino
Parigi,
26 agosto 1789
I rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale,
considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei
diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e dalla
corruzione dei governi,
hanno
stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali,
inalienabili e sacri dell'uomo,
affinchè questa dichiarazione, costantemente presente a
tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti
e i loro doveri;
affinchè maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere
legislativo e quelli del Potere esecutivo da poter essere in ogni istanza
paragonati con il fine di ogni istituzione politica;
affinchè i reclami dei cittadini, fondati da ora innanzi su
dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il
mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti.
In
conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto
gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti
Diritti dell'Uomo e del Cittadino:
Articolo
1
Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni
sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.
Articolo
2
Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali
ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la
sicurezza e la resistenza all'oppressione.
Articolo
3
Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun
corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da
essa.
Articolo
4
La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così,
l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che
assicurano agli altri membri della società il godimento di quegli stessi
diritti. Questi limiti possono essere determinati solo dalla Legge.
Articolo
5.
La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò
che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere
costretto a fare ciò che essa non ordina.
Articolo
6
La Legge è l'espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno
diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua
formazione. Essa deve quindi essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che
punisca. Tutti i cittadini essendo uguali ai suoi occhi sono ugualmente
ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro
capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro
talenti.
Articolo
7
Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi
determinati dalla legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che
procurano, spediscono, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono
essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge,
deve obbedire immediatamente; opponendo resistenza si rende colpevole.
Articolo
8
La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e
nessuno può essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata
anteriormente al delitto, e legalmente applicata.
Articolo
9
Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato
colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario
per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Articolo
10
Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purchè la
manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.
Articolo
11
La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più
preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare
liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi
determinati dalla Legge.
Articolo
12
La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza
pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per
l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.
Articolo
13
Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è
indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra
tutti i cittadini, in ragione delle loro sostanze.
Articolo
14
Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i
loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo
liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la
ripartizione e la durata.
Articolo
15
La società ha il diritto di chieder conto a ogni agente pubblico della sua
amministrazione.
Articolo
16
Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione
dei poteri determinata, non ha costituzione.
Articolo
17
La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne
privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in
maniera evidente, e previa una giusta indennità.