Dirigenti scolastici e legge Moratti: nel rispetto della legalita’

 

COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI
CGIL SCUOLA - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA

Non è la prima volta che i Dirigenti Scolastici vengono chiamati ad applicare provvedimenti di dubbia coerenza normativa e chepresentano il segno della forzatura legislativa.

E’ accaduto con una Nota ministeriale non firmata nell’estate del 2001 quando i Dirigenti furono invitati a nominare i supplenti annuali anche non tenendo conto dei criteri di precedenza; è accaduto nell’estate successiva quando si tentò di imporre l’adesione ad unasperimentazione nella scuola di base anche in assenza delle pronunce degli Organi Collegiali; è accaduto ancora nell’estate del 2003 quando si tentò con Decreto Ministeriale, poi corretto in seguito alle forti iniziative di contrasto sindacali, di anticipare per via sperimentale e in forma generalizzata i contenuti della Legge 53, da considerare illegittima in assenza del Decreto attuativo.

Ora la storia si ripete. Il Decreto 59/2004 e la Circolare Ministeriale 29/2004 definiscono modifiche ordinamentali, quali l’introduzione del tutor, la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, l’introduzione del portfolio,che entrano in contraddizione con norme preesistenti e creano problemi di difficile gestione per i Dirigenti Scolastici.

Cgil Cisl Uil Scuola hanno chiesto il ritiro di questi provvedimenti e perciò, contro l’ostinazione del MIUR, hanno promosso un ricorso al Tar per la dichiarazione di illegittimità del Decreto 59 per tre motivi sostanziali:

·         per eccesso di delega, in quanto alcuni importanti contenuti (tutor, orario obbligatorio, portfolio) non sono presenti nel testo della Legge 53;

·         per il non rispetto del dettato stesso della delega laddove si allegano in via provvisoriale Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati senza rispettare la procedura prevista dall’articolo 7 della Legge;

·         per violazione delle norme (articolo 40 del D.L.vo 165/2001) che attribuiscono alla contrattazione gli aspetti del rapporto di lavoro in materia di profilo professionale, orario, utilizzazione del personale e mobilità, in quanto con il tutor il Decreto 59/2004 introduce una figura nuova nell’ambito della docenza e non rispetta quanto il Contratto del Comparto scuola all’articolo 43 prevede, e cioè che le modifiche in materia di rapporti di lavoro derivanti dalla Legge 53 devono passare attraverso la trattativa sindacale.

Il decreto inoltre viola l’autonomia scolastica(sancita dalla riforma del titolo V della Costituzione perché con l’istituzione del tutor entra nel merito dell’organizzazione didattica, materia specificamente riservata all’autonomia scolastica.

Per questi motivi Cgil Cisl Uil Scuola hanno diffidato il MIUR dal dare seguito all’attuazione dei provvedimenti.

Al di là di quelli che saranno gli esiti di tali giuste iniziative giudiziarie, i Dirigenti Scolastici non possono non stare, come sempre, dalla parte della legalità: come lo furono nei casi estivi richiamati in precedenza nonostante le forti pressioni alle forzature normative promananti dall’Amministrazione.

E’ compito della Dirigenza scolastica preservare e irrobustire l’autonomia delle istituzioni scolastiche che è alla base dell’autonomia gestionale dello stesso Dirigente delle scuole. In questo senso il rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99) in materia di autonomia organizzativa e didattica vuol dire gestire la delicata materia del tutor contemperando le diverse prospettive che le norme ci consegnano.

In attesa dei chiarimenti annunciati nella stessa Circolare 29 e degli esiti delle iniziative giudiziarie, il rispetto delle prerogative dell’autonomia e delleprocedure implica sulla materia del tutor, da parte dei Dirigenti Scolastici, il rispetto delle scelte degli Organi collegialie il rispetto delle volontà delle parti in una eventuale trattativa sindacale su orario, utilizzazione, retribuzione.

Come in altre occasioni, anche questa volta i Dirigenti Scolastici saranno in grado di operare nel rispetto delle leggi e dei Contratti e a tutela e sostegno dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ragione e fondamento dell’autonomia del loro Dirigente.

Roma 3 Maggio 2004

 

I Dirigenti Scolastici Cgil Cisl Uil Scuola e l’attuazione della legge n. 53/2003

Pubblichiamo un documento elaborato dal Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Scolastici Cgil Cisl Uil Scuola sulle disposizioni attuative della Legge 53/2003 nella scuola dell’infanzia e del primo ciclo, come scaturiscono dal D.L.vo 59/2004 e dalla Circolare Ministeriale 29/2004.
In questa fase, in cui i maggiori Sindacati della scuola chiedono il ritiro del Decreto attuativo e in cui è in corso uno stato di agitazione che vedrà lo sciopero del 26 marzo 2004 con al centro proprio questa richiesta che avanza dal mondo della scuola, il Dirigente Scolastico è chiamato ad effettuare scelte, insieme con gli Organi Collegiali, rispettose delle Leggi e delle Direttive, ma soprattutto rispettose di quelle norme il (DPR 275/99) che prevedono l’autonomia scolastica ormai tutelata dalla stessa Costituzione.
Il testo unitario del Coordinamento Nazionale si propone di offrire ai Dirigenti scolastici una lettura ragionata delle disposizioni impartite dal Miur, al fine di individuare linee di comportamento rispettose delle Leggi e degli adempimenti a cui sono tenuti i Dirigenti delle scuole.

Roma, 12 marzo 2004


C O O R D I N A M E N T O N A Z I O N A L E
D I R I G E N T I S C O L A S T I C I CGIL CISL UIL SCUOLA


Decreto e Circolare applicativi della Legge n.53/2003


Il Decreto L.vo 59/2004 e la C.M. 29/2004, in attuazione della Legge 53/2004 concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo scolastico, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mostrano ancora, se ce ne fosse stato bisogno, come le misure governative siano prese all’insegna della fretta, della confusione e della volontà di forzare comunque per poter acquisire un cambiamento purchessia da spendere a livello politico-mediatico piuttosto che a livello di vere, profonde e condivise trasformazioni nell’interesse del Paese e della scuola pubblica.

Come già in parte avvenuto con l’ultima stesura del Decreto Legislativo, anche la Circolare ministeriale N. 29 tende a tranquillizzare, senza riuscirvi, l’utenza e gli operatori scolastici prorogando di fatto per un anno gli effetti sull’organico, sull’offerta formativa, sulla nuova organizzazione didattico-organizzativa della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo.

Le note che seguono vogliono solo leggere le misure ministeriali dal punto di vista della Dirigenza scolastica in relazione alle conseguenze organizzative e gestionali con cui saranno alle prese le scuole dell’autonomia.

Scuola dell’infanzia
Sugli anticipi la Circolare ribadisce che essi sono possibili solo a tre determinate condizioni (esaurimento delle liste di attesa, disponibilità dei posti, assenso del Comune).
La Legge 53 prevede però anche la definizione di nuove modalità organizzative e nuove professionalità.
Il Decreto rende queste altre due condizioni, della definizione di nuove professionalità e nuove modalità organizzative, come risultato da perseguire nell’ambito delle sperimentazioni dell’anticipo.
La Circolare sulle iscrizioni prevedeva la possibilità degli anticipi solo a seguito delle intese fra Direzioni Regionali e Enti Locali interessati entro il 15 febbraio.
Ora la CM 29 introduce un’altra (la sesta) condizione, che nuove modalità organizzative e nuove professionalità saranno attivate solo dopo uno specifico accordo coi Sindacati, in attuazione dell’articolo 43 del CCNL Comprato Scuola. Specifica, infatti la CM 29 “Solo a conclusione della citata fase negoziale sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi”. E subito dopo, però, si aggiunge che i MIUR avvierà la rilevazione del fabbisogno di risorse derivante dagli anticipi.
In conclusione le scuole possono attivare gli anticipi solo se:
- entro il 15 febbraio vi sono state le intese la cui titolarità è delle Direzioni Regionali e degli Enti Locali interessati;
- entro quella data ( e non dopo) vi sono state iscrizioni;
- vi è la delibera degli Organi Collegiali sugli stessi anticipi, trattandosi di materia sperimentale.

In assenza di tali condizioni e tali procedure gli anticipi sono illegittimi.

L’orario di funzionamento, che finora, di fatto fino al momento in cui si sono effettuate le iscrizioni, contemplava in via solo straordinaria l’ orario antimeridiano (per esempio per mancanza della mensa), ora si può sviluppare in tre diversi modelli di 25, 40, 48 ore settimanali rendendo la scuola dipendente dalla domanda individuale ed esautorandola rispetto all’offerta formativa.
L’orario di 25 ore si attiverà solo su richiesta delle famiglie e solo per le nuove sezioni.
L’offerta formativa dovrà essere fatta dalla scuola, riconfermando, in presenza della mensa, il modello di 40 ore con conseguente proposta di organico.
L’organico sarà formulato sulla base dei parametri esistenti.

Scuola primaria
L’anticipo delle iscrizioni è stato possibile solo per chi compie gli anni entro il 28 febbraio dell’anno scolastico di riferimento.
Le risorse stanziate dalla Legge 53 sono insufficienti: da ciò la deroga agli anticipi anche per l’anno scolastico a venire, fissata al compimento alla data del 28 febbraio che la Legge invece prevede per il compimento di età entro il 30 aprile.

L’orario di funzionamento, secondo la Circolare 29, può essere quello normale di modulo, di 27 ore, che coincide con quello obbligatorio del Decreto o quello comprensivo della quota facoltativa opzionale con tre ore settimanali aggiuntive.
Il Decreto in realtà ha assicurato con le quote orarie di tempo obbligatorio, facoltativo opzionale, di mensa, i vecchi modelli di modulo e di tempo pieno.
Le stesse iscrizioni, secondo le indicazione della Circolare N.2, sono avvenute, in assenza di Decreto ancora non approvato, sulla base dei moduli di iscrizioni e dei moduli orari (modulo e tempo pieno) previgenti.
La cosa peraltro riguarda solo le classi prime perché le classi di continuità, anche se il Decreto prevede la estensione immediata a tutta la scuola primaria, non sono state reiscritte.
In definitiva sia le classi prime sia le classi di continuità si sono iscritte tutte ai vecchi modelli orari, di modulo e di tempo pieno.
Peraltro la Circolare 29 specifica che l’offerta facoltativa opzionale va fatta per pacchetti di tre ore intere e non di singole ore.

L’offerta formativa nella sua quantità e qualità deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed adottata nell’ambito del POF dal Consiglio di Istituto.

Per gli organici il MIUR prevede di assicurare, non potendo fare in tempo una ricognizione sulle scelte delle famiglie ai fini della formulazione dell’organico di diritto, 30 ore settimanali per tutte le classi di modulo e le 40 ore del tempo pieno ( anche se su questo ultimo punto nell’ambito dell’organico dell’anno scolastico trascorso).

In definitiva la proposta di organico per l’anno scolastico 2004-2005 dovrà esser formulata sulla base della normativa previgente.

Il Dirigente Scolastico informerà con cura e puntualità le OO.SS. e le RSU prima di formulare definitivamente la proposta di organico.

La funzione tutoriale è la materia più spinosa, per la contraddittorietà delle norme e per la confusione che ingenerano le stesse indicazioni della Circolare.
Il tutor dunque:
- non è una nuova figura ma è una funzione della docenza con specifica formazione;
- non è sovraordinato gerarchicamente agli altri insegnanti;
- nelle prime tre classi deve fare almeno 18 ore, non necessariamente all’intero gruppo classe;
- condivide la funzione con gli altri insegnanti e si avvale della loro collaborazione;
- è nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri indicati dal Collegio (Circolare 29) e dal Consiglio di Istituto nell’ambito della assegnazione dei Docenti alle classi (Decreto).
Nelle Indicazioni nazionali allegate e che sono state introdotte in via sperimentale ,invece, il tutor può avere da 18 a 21 ore e può essere assegnato a tutte le classi della scuola primaria sempre per lo stesso gruppo classe.

L’introduzione del tutor deve essere calato nella realtà attuale della funzione docente che è regolata dal Contratto della scuola e dalle prerogative attribuite dall’autonomia scolastica (DPR 275/99).
In questo quadro, tenendo conto delle leggi vigenti oltre che del Decreto attuativo e della Circolare, il Dirigente Scolastico, privilegiando il testo del Decreto sulle Indicazioni :
- acquisisce i criteri del Collegio e del Consiglio di Istituto;
- acquisisce dal Collegio le indicazioni sull’utilizzo delle ore di contemporaneità di tutti i docenti, compreso l’eventuale tutor, sulla base del servizio di insegnamento previsto dal Contratto Scuola;
- in sede di negoziato contratta le ricadute delle scelte di cui sopra.

Data la situazione, che ad oggi risulta alquanto generalizzata, di non condivisione, da parte del corpo docente e delle famiglie, della decisione ministeriale di introdurre il tutor, si può verificare l’ipotesi che il Collegio e il Consiglio si rifiuteranno di indicare i criteri di nomina, come anche l’ipotesi di rifiuto di accettazione da parte dei singoli docenti.
Al verificarsi di una o di tutte e due le ipotesi, è consigliabile evitare forzature, anche in considerazione del fatto che su questo punto la Circolare 29 annuncia ulteriori “indicazioni e precisazioni”.
A tale proposito si richiama ancora una volta l’articolo 43 dell’ultimo Contratto Scuola che prevede, come è noto, una specifica “Norma di rinvio” proprio per disciplinare, in via pattizia, le modifiche ai vari aspetti del rapporto di lavoro (compresi quindi i profili finanziari che dovrebbero prevedere stanziamenti aggiuntivi ad integrazione delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica) che “si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della Legge 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”.
Ovviamente, una diversa decisione (ad esempio, nominare lo stesso il tutor, anche senza criteri espressi dagli Organi Collegiali, sulla base di considerazioni che si ritengono fondate sulla generica collaborazione dovuta dal Docente al funzionamento della scuola) potrebbe andare incontro ai ricorsi e ai contenziosi facilmente prevedibili e annunciati dai Sindacati confederali che ritengono l’istituzione del tutor un’ingerenza in una materia (la funzione docente) che è riserva contrattuale (come lo sono, ad esempio le Funzioni strumentali).

Scuola secondaria di primo grado
L’orario di funzionamento con 27 ore settimanali obbligatorie e 6 ore settimanali facoltative opzionali riguarda solo le classi prime, mentre le seconde e terze classi manterranno l’attuale assetto orario.

Considerando che si possono aggiungere le ore di mensa per sette ore settimanali, si può dire che gli attuali moduli di tempo normale e tempo prolungato possono essere confermati per l’anno scolastico successivo.

Del resto le iscrizioni sono avvenute sulla base della modulistica e dell’offerta formativa dell’anno in corso.

L’offerta formativa, una volta ottenuto l’organico, sarà presentata dalle scuole alle famiglie, in tempo utile per l’avvio regolare dell’anno scolastico, orientandone le scelte con riferimento alla stessa dotazione organica.
L’offerta formativa potrà ricalcare esattamente quella dell’anno in corso.

L’organico per tutte le classi, quindi anche per le prime, sarà formulato sulla base dei parametri tuttora vigenti.
Il personale che, sulla base delle riduzioni all’orario delle discipline introdotte dal Decreto, si troverà con ore in esubero sarà impiegato nelle attività aggiuntive a quelle di obbligo.

L’assetto delle discipline ricavabile dalle Indicazioni nazionali contenute nell’Allegato C avranno nelle classi prime una consistenza oraria minima media e massima.
La lingua straniera sempre nelle classi prime avrà, ai fini della formulazione dell’organico di diritto, l’attuale consistenza oraria e riguarderà solo una lingua. Per la seconda lingua si daranno successive istruzioni con possibilità di utilizzo degli attuali insegnanti di seconda lingua sperimentale e di altri docenti in possesso dei requisiti.
I docenti di Ed. Tecnica saranno utilizzati per l’insegnamento di tecnologia (nel nuovo assetto in quota alle discipline di Matematica Scienze e tecnologia e quindi per un’ora) e per le due ore residue nelle attività facoltative opzionali.
Lo strumento musicale viene conservato in base all’attuale assetto scaturito dalla Legge 124/99, per l’anno prossimo, secondo disposizioni già impartite.

In conclusione, considerando che le iscrizioni sono state fatte sui precedenti moduli di iscrizione e secondo i precedenti moduli orari, considerando che l’organico viene assicurato per coprire il tempo prolungato e viene formulato sulla base della normativa previgente, il Dirigente Scolastico può lavorare per:
- proporre lo stesso organico di quest’anno;
- proporre la stessa offerta formativa di quest’anno.

Il Dirigente Scolastico informerà con cura e puntualità le OO.SS. e le RSU prima di formulare definitivamente la proposta di organico.

La funzione tutoriale è la materia più spinosa, per la contraddittorietà delle norme e per la confusione che ingenerano le stesse indicazioni della Circolare.
Il tutor secondo il Decreto e la Circolare, dunque,
- non è una nuova figura ma è una funzione della docenza con specifica formazione;
- non è sovraordinato gerarchicamente agli altri insegnanti;
- condivide la funzione con gli altri insegnanti e si avvale della loro collaborazione;
- è nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri indicati dal Collegio (Circolare 29) e dal Consiglio di Istituto nell’ambito della assegnazione dei Docenti alle classi (Decreto).

L’introduzione del tutor deve essere calato nella realtà attuale della funzione docente che è regolata dal Contratto della scuola (CCNL 24 7 2003) e dalle prerogative attribuite dall’autonomia scolastica (DPR 275/99).
In questo quadro, tenendo conto delle leggi vigenti oltre che del Decreto attuativo e della Circolare, il Dirigente Scolastico,:
- acquisisce i criteri del Collegio e del Consiglio di Istituto;
- in sede di negoziato contratta le ricadute delle scelte di cui sopra.

Data la situazione, che ad oggi risulta alquanto generalizzata, di non condivisione, da parte del corpo docente e delle famiglie, della decisione ministeriale di introdurre il tutor, si può verificare l’ipotesi che il Collegio e il Consiglio si rifiuteranno di indicare i criteri di nomina, come anche l’ipotesi di rifiuto di accettazione da parte dei singoli docenti.
Al verificarsi di una o di tutte e due le ipotesi, è consigliabile evitare forzature, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha annunciato ulteriori “indicazioni e precisazioni” .
A tale proposito si richiama ancora una volta l’articolo 43 dell’ultimo Contratto Scuola che prevede, come è noto, una specifica “Norma di rinvio” proprio per disciplinare, in via pattizia, le modifiche ai vari aspetti del rapporto di lavoro (compresi quindi i profili finanziari che dovrebbero prevedere stanziamenti aggiuntivi ad integrazione delle risorse del fondo dell’istituzione scolastica) che “si renderanno necessarie in relazione all’entrata in vigore della Legge 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative”.

Ovviamente, una diversa decisione (ad esempio, nominare lo stesso il tutor, anche senza criteri espressi dagli Organi Collegiali, sulla base di considerazioni che si ritengono fondate sulla generica collaborazione dovuta dal Docente al funzionamento della scuola) potrebbe andare incontro ai ricorsi e ai contenziosi facilmente prevedibili e annunciati dai Sindacati confederali che ritengono l’introduzione del tutor un’ingerenza in una materia (la funzione docente) che è riserva contrattuale (come lo sono, ad esempio, le Funzioni strumentali).

Roma, 12 marzo 2004

IL COORDINAMENTO NAZIONALE
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CGIL CISL UIL SCUOLA

Per l'Autonomia, contro il decreto attuativo della legge 53, per la dirigenza scolastica

Pubblichiamo il testo di una “Lettera aperta” ai colleghi da parte dei Responsabili Nazionali dei Dirigenti Scolastici CGIL CISL UIL Scuola in cui si affrontano i temi oggi all’attenzione dei Dirigenti Scolastici: il Decreto attuativo della legge 53/2003 nel primo ciclo; la mobilitazione dei Dirigenti Scolastici a tutela della loro autonomia gestionale e dei loro livelli retributivi.

In particolare, per quanto riguarda il D.L.vo sul primo ciclo nella lettera si richiamano:  il ruolo autonomo della Dirigenza Scolastica che non può essere considerata come mera esecutrice di scelte operate altrove; la sovranità dell’autonomia delle scuole in materia didattica ed organizzativa per cui esse legittimamente possono confermare l’attuale offerta formativa, che è più ricca oggi di quella che si preannuncia nel Decreto; la legittimità di una posizione che non vede nel tutor una figura automaticamente istituita al di fuori delle norme autonomistiche e contrattuali attualmente vigenti.

Roma, 12 febbraio 2004


LETTERA APERTA AI COLLEGHI

Cara/o Collega,

con la presente lettera aperta vorremmo insieme a te fare il punto su due grandi questioni che in questo momento ci riguardano assai da vicino:
- il Decreto attuativo della legge 53/2003 con i connessi problemi gestionali e organizzativi;
- la mobilitazione dei Dirigenti Scolastici per la salvaguardia e la valorizzazione della loro autonomia professionale e della loro condizione retributiva.

Il decreto attuativo della Legge 53/2003

Il varo del Decreto attuativo della legge 53/2003 avvenuto il 23 gennaio 2004 apre numerosi problemi di gestione e di organizzazione che metteranno a dura prova la tenuta delle istituzioni scolastiche quali luoghi di erogazione del servizio istituzionale scolastico.

Per la prima volta nella storia del Paese assistiamo alla produzione di misure per la scuola pubblica che si connotano per una logica di sottrazione: di tempo scolastico, di curriculum, di risorse professionali, di organico, di risorse finanziarie.

E tutto ciò avviene in un modo affrettato, forzato, senza un coinvolgimento dei soggetti professionali e dei protagonisti, a vario titolo, del fatto formativo: Dirigenti Scolastici, Genitori, Docenti e Ata, Enti Locali. Anzi, tutto ciò avviene in una situazione di forte protesta di quegli stessi soggetti e protagonisti che si sentono esclusi dalla partecipazione al processo decisionale.

Forzature dei tempi e delle decisioni mettono le scuole e i Dirigenti Scolastici nelle condizioni di non poter interloquire con argomentazioni certe e rassicuranti, fondate su di un chiaro ed esigibile impianto normativo, che deve essere proprio delle istituzioni scolastiche.
La stessa Circolare sulle iscrizioni, infatti, piuttosto che contenere e risolvere lo stato generale di incertezza e preoccupazioni dell’utenza e del personale, si è riservata di dare ulteriori istruzioni ed indicazioni riferite alle aree di attività opzionali/facoltative in attesa di definizione del quadro normativo. Le iscrizioni sono avvenute di fatto in base all’ ordinamento vigente e in base all’offerta formativa in corso nelle scuole, ma ordinamento e offerta formativa saranno fra breve cambiati.

La scuola e la Dirigenza vengono concepite come terminali ultimi esecutori di decisioni e di scelte che fanno capo ad altri soggetti: il MIUR, le Direzioni regionali, i CSA, gli Enti Locali. L’autonomia delle scuole è mortificata se non annullata dentro uno scenario che non le vede protagoniste: l’attivazione, ad esempio, dell’anticipo nella scuola dell’infanzia è affidata alla concertazione fra Uffici Scolastici e d Enti Locali, senza il coinvolgimento delle scuole.
La stessa offerta formativa, al di là del curriculum obbligatorio ridotto a 27 ore e la cui ridefinizione è ancora tutta da conoscere nelle sue conseguenze anche sulla dotazione professionale, è declassata nella quota facoltativa ad una scelta a domanda individuale da parte delle famiglie: l’attività propria dei Collegi e dei professionisti dell’insegnamento, che consiste nella capacità di lettura dei bisogni di formazione e nella loro traduzione in offerta formativa è di fatto annullata.

La Dirigenza Scolastica ha le sue radici nobili nell’ordinamento dell’autonomia, non è una Dirigenza esecutiva, ma fonda la sua specificità nell’essere espressione di una volontà collettiva di una particolare comunità educativa. E’ a tale comunità, ivi comprese le componenti professionali della scuola, che lo statuto dell’autonomia affida la responsabilità di scelte organizzative e didattiche finalizzate al pieno soddisfacimento del diritto all’istruzione e formazione.

In tale contesto la figura del tutor, ad esempio, non può essere introdotta per Decreto. Essa è questione di organizzazione didattica che attiene alla competenza dei Collegi, ed è questione di organizzazione del lavoro che attiene alla competenza della contrattazione sindacale.Per questo ogni determinazione in merito non può che essere assunta attraverso quei passaggi didattici e contrattuali, che il Decreto tende a conculcare.

In questo quadro, pensiamo che noi dobbiamo interpretare il nostro ruolo nell’ attuale contingenza, lavorando, nel rispetto delle Leggi e dei provvedimenti conseguenti, affinché sia offerto all’utenza il massimo del tempo consentito, affinché sia salvaguardato il massimo della dotazione organica e delle professionalità attualmente a disposizione, affinché l’offerta formativa sia il frutto della elaborazione collettiva dei professionisti della didattica e della cultura e non il casuale affastellarsi delle domande individualistiche e soggettive di una utenza segmentata difficilmente riconducibile ad una dimensione culturale senza l’intervento ordinatore della scuola.
Per affermare queste idee vi invitiamo a partecipare alla grande manifestazione nazionale indetta da CGIL CISL UIL e da CGIL CISL UIL Scuola in Piazza della Repubblica a Roma il 28 febbraio, ore14.

Per il Contratto dell’Area V, per l’autonomia del Dirigente, per la sovranità del Contratto

CGIL CISL UIL Scuola hanno presentato dall’ormai lontano settembre 2002 la piattaforma unitaria per l’avvio del negoziato contrattuale dell’Area V della Dirigenza Scolastica.
Da quel momento si sono susseguite incessantemente le iniziative, anche congiuntamente allo Snals, per l’apertura delle trattative, per il bando di concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti scolastici e, da ultimo, per il ritiro della C.M. 49/2003 con cui il Miur, estendendo arbitrariamente e contro la volontà parlamentare alla Dirigenza Scolastica la legge 145/2003 cosiddetta dello spoils system, ha colpito gravemente l’autonomia gestionale e professionale dei Dirigenti Scolastici.
Il punto più alto della nostra mobilitazione è stata la prima riuscitissima manifestazione pubblica dei Dirigenti Scolastici italiani davanti a Palazzo Madama il 21 ottobre 2003, giornata in cui si sono esauriti gli incontri richiesti e ottenuti con tutti i gruppi parlamentari, con il Presidente della Commissione cultura del Senato, con il Ministro della Funzione Pubblica, Dott. L. Mazzella. In quegli incontri tutti i nostri interlocutori hanno riconosciuto la fondatezza delle nostre ragioni alla base delle nostre rivendicazioni.
Il Ministro dell’Istruzione, che pure non aveva mancato di fornire in occasione del tavolo di conciliazione del 5 settembre, convocato a seguito della proclamazione dello stato di agitazione, tramite i vertici amministrativi del MIUR, promesse e assicurazioni, non ha dato seguito a nessuno dei suoi annunci: niente avvio delle trattative, niente indizione del bando di concorso ordinario per Dirigenti scolastici, e nessuna iniziativa tesa al ritiro della CM 49/2003 e ripristino della sovranità contrattuale in materia di rapporto di lavoro.
Oggi, anche gli altri Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni vengono chiamati alla mobilitazione dalle Confederazioni CGIL CISL UIL.
La nostra lotta così si inserisce in un fronte più vasto e più forte, dal momento che le grandi Confederazioni assumono su di sé la questione della Dirigenza come fondamentale condizione di difesa dell’efficienza e della qualità dei servizi pubblici. Ma, in questo contesto, la Dirigenza Scolastica, in accordo con le Confederazioni, manterrà le sue specificità rivendicative centrate sull’equiparazione retributiva alle altre dirigenze di stato e sulla salvaguardia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche come fondamento dell’autonomia della Dirigenza Scolastica.
Saremo dentro le lotte più generali, parteciperemo all’Assemblea nazionale per il Contratto delle Dirigenze pubbliche e ci prepariamo ad una giornata di lotta con sciopero, ove non dovessero arrivare segnali positivi dalla controparte.

Cara/o collega,
ti chiediamo perciò di essere con noi e con le nostre lotte soprattutto in questo difficile momento per la scuola pubblica del nostro Paese.
Ti chiediamo di partecipare alle nostre assemblee che da due anni a questa parte stiamo svolgendo in tutte le Regioni e in tutte le Province, e ti diamo di nuovo appuntamento per la manifestazione nazionale del 28 febbraio 2004 a Roma contro il D.L.vo di attuazione della legge 53/2003, per la qualità della scuola pubblica, per la difesa del carattere nazionale dell’istruzione.

 

Un caro saluto e buon lavoro

 

I Coordinatori Nazionali dei Dirigenti Scolastici di CGIL Scuola CISL Scuola UIL Scuola