Dirigenti scolastici e legge Moratti: nel rispetto della
legalita’
COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI
SCOLASTICI
CGIL SCUOLA - CISL SCUOLA - UIL SCUOLA
Non è la prima volta che i Dirigenti Scolastici vengono
chiamati ad applicare provvedimenti di dubbia coerenza normativa e
chepresentano il segno della forzatura legislativa.
E’ accaduto con una Nota ministeriale non firmata
nell’estate del 2001 quando i Dirigenti furono invitati a nominare i supplenti
annuali anche non tenendo conto dei criteri di precedenza; è accaduto
nell’estate successiva quando si tentò di imporre l’adesione ad
unasperimentazione nella scuola di base anche in assenza delle pronunce degli
Organi Collegiali; è accaduto ancora nell’estate del 2003 quando si tentò con
Decreto Ministeriale, poi corretto in seguito alle forti iniziative di
contrasto sindacali, di anticipare per via sperimentale e in forma
generalizzata i contenuti della Legge 53, da considerare illegittima in assenza
del Decreto attuativo.
Ora la storia si ripete. Il Decreto 59/2004 e la Circolare
Ministeriale 29/2004 definiscono modifiche ordinamentali, quali l’introduzione
del tutor, la riduzione dell’orario obbligatorio annuale, l’introduzione del
portfolio,che entrano in contraddizione con norme preesistenti e creano problemi
di difficile gestione per i Dirigenti Scolastici.
Cgil Cisl Uil Scuola hanno chiesto il ritiro di questi
provvedimenti e perciò, contro l’ostinazione del MIUR, hanno
promosso un ricorso al Tar per la dichiarazione di illegittimità del Decreto 59
per tre motivi sostanziali:
·
per
eccesso di delega, in quanto alcuni importanti contenuti (tutor, orario
obbligatorio, portfolio) non sono presenti nel testo della Legge 53;
·
per il non
rispetto del dettato stesso della delega laddove si allegano in via provvisoriale
Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati senza rispettare la
procedura prevista dall’articolo 7 della Legge;
·
per
violazione delle norme (articolo 40 del D.L.vo 165/2001) che attribuiscono alla
contrattazione gli aspetti del rapporto di lavoro in materia di profilo
professionale, orario, utilizzazione del personale e mobilità,
in quanto con il tutor il Decreto 59/2004 introduce una figura nuova
nell’ambito della docenza e non rispetta quanto il Contratto del Comparto
scuola all’articolo 43 prevede, e cioè che le modifiche in materia di rapporti
di lavoro derivanti dalla Legge 53 devono passare attraverso la trattativa
sindacale.
Il
decreto inoltre viola l’autonomia scolastica(sancita dalla riforma del titolo V
della Costituzione perché con l’istituzione del tutor entra nel merito
dell’organizzazione didattica, materia specificamente riservata all’autonomia
scolastica.
Per
questi motivi Cgil Cisl Uil Scuola hanno diffidato il MIUR dal dare seguito
all’attuazione dei provvedimenti.
Al di
là di quelli che saranno gli esiti di tali giuste iniziative giudiziarie, i
Dirigenti Scolastici non possono non stare, come sempre, dalla parte della
legalità: come lo furono nei casi estivi richiamati in precedenza nonostante le
forti pressioni alle forzature normative promananti dall’Amministrazione.
E’
compito della Dirigenza scolastica preservare e irrobustire l’autonomia delle
istituzioni scolastiche che è alla base dell’autonomia gestionale dello stesso
Dirigente delle scuole. In questo senso il rispetto di quanto previsto dal
Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275/99) in
materia di autonomia organizzativa e didattica vuol dire gestire la delicata
materia del tutor contemperando le diverse prospettive che le norme ci consegnano.
In
attesa dei chiarimenti annunciati nella stessa Circolare 29 e degli esiti delle
iniziative giudiziarie, il rispetto delle prerogative dell’autonomia e
delleprocedure implica sulla materia del tutor, da parte dei Dirigenti
Scolastici, il rispetto delle scelte degli Organi collegialie il rispetto delle
volontà delle parti in una eventuale trattativa sindacale su orario,
utilizzazione, retribuzione.
Come
in altre occasioni, anche questa volta i Dirigenti Scolastici saranno in grado
di operare nel rispetto delle leggi e dei Contratti e a tutela e sostegno
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, ragione e fondamento
dell’autonomia del loro Dirigente.
Roma 3 Maggio 2004
I Dirigenti Scolastici Cgil
Cisl Uil Scuola e l’attuazione della legge n. 53/2003
Pubblichiamo un documento
elaborato dal Coordinamento Nazionale dei Dirigenti Scolastici Cgil Cisl Uil
Scuola sulle disposizioni attuative della Legge 53/2003 nella scuola
dell’infanzia e del primo ciclo, come scaturiscono dal D.L.vo 59/2004 e dalla
Circolare Ministeriale 29/2004.
In questa fase, in cui i maggiori Sindacati della scuola chiedono il ritiro
del Decreto attuativo e in cui è in corso uno stato di agitazione che vedrà lo
sciopero del 26 marzo 2004 con al centro proprio questa richiesta che avanza
dal mondo della scuola, il Dirigente Scolastico è chiamato ad effettuare
scelte, insieme con gli Organi Collegiali, rispettose delle Leggi e delle
Direttive, ma soprattutto rispettose di quelle norme il (DPR 275/99) che
prevedono l’autonomia scolastica ormai tutelata dalla stessa Costituzione.
Il testo unitario del Coordinamento Nazionale si propone di offrire ai
Dirigenti scolastici una lettura ragionata delle disposizioni impartite dal
Miur, al fine di individuare linee di comportamento rispettose delle Leggi e
degli adempimenti a cui sono tenuti i Dirigenti delle scuole.
Roma, 12 marzo 2004
C O O R D I N A M E N T O N A Z I O N A L E
D I R I G E N T I S C O L A S T I C I CGIL CISL UIL SCUOLA
Decreto e Circolare applicativi della Legge n.53/2003
Il Decreto L.vo 59/2004 e la C.M. 29/2004, in attuazione della Legge 53/2004
concernente la scuola dell’infanzia e il primo ciclo scolastico, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado, mostrano ancora, se ce ne
fosse stato bisogno, come le misure governative siano prese all’insegna della
fretta, della confusione e della volontà di forzare comunque per poter
acquisire un cambiamento purchessia da spendere a livello politico-mediatico
piuttosto che a livello di vere, profonde e condivise trasformazioni
nell’interesse del Paese e della scuola pubblica.
Come già in parte avvenuto con
l’ultima stesura del Decreto Legislativo, anche la Circolare ministeriale N. 29
tende a tranquillizzare, senza riuscirvi, l’utenza e gli operatori scolastici
prorogando di fatto per un anno gli effetti sull’organico, sull’offerta
formativa, sulla nuova organizzazione didattico-organizzativa della scuola
dell’infanzia e della scuola del primo ciclo.
Le note che seguono vogliono
solo leggere le misure ministeriali dal punto di vista della Dirigenza
scolastica in relazione alle conseguenze organizzative e gestionali con cui
saranno alle prese le scuole dell’autonomia.
Scuola dell’infanzia
Sugli anticipi la Circolare ribadisce che essi sono possibili solo a tre
determinate condizioni (esaurimento delle liste di attesa, disponibilità dei
posti, assenso del Comune).
La Legge 53 prevede però anche la definizione di nuove modalità organizzative e
nuove professionalità.
Il Decreto rende queste altre due condizioni, della definizione di nuove
professionalità e nuove modalità organizzative, come risultato da perseguire
nell’ambito delle sperimentazioni dell’anticipo.
La Circolare sulle iscrizioni prevedeva la possibilità degli anticipi solo a
seguito delle intese fra Direzioni Regionali e Enti Locali interessati entro il
15 febbraio.
Ora la CM 29 introduce un’altra (la sesta) condizione, che nuove modalità
organizzative e nuove professionalità saranno attivate solo dopo uno specifico
accordo coi Sindacati, in attuazione dell’articolo 43 del CCNL Comprato Scuola.
Specifica, infatti la CM 29 “Solo a conclusione della citata fase negoziale
sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli
anticipi”. E subito dopo, però, si aggiunge che i MIUR avvierà la rilevazione
del fabbisogno di risorse derivante dagli anticipi.
In conclusione le scuole possono attivare gli anticipi solo se:
- entro il 15 febbraio vi sono state le intese la cui titolarità è delle
Direzioni Regionali e degli Enti Locali interessati;
- entro quella data ( e non dopo) vi sono state iscrizioni;
- vi è la delibera degli Organi Collegiali sugli stessi anticipi, trattandosi
di materia sperimentale.
In assenza di tali condizioni e
tali procedure gli anticipi sono illegittimi.
L’orario di funzionamento, che
finora, di fatto fino al momento in cui si sono effettuate le iscrizioni,
contemplava in via solo straordinaria l’ orario antimeridiano (per esempio per
mancanza della mensa), ora si può sviluppare in tre diversi modelli di 25, 40, 48
ore settimanali rendendo la scuola dipendente dalla domanda individuale ed
esautorandola rispetto all’offerta formativa.
L’orario di 25 ore si attiverà solo su richiesta delle famiglie e solo per le
nuove sezioni.
L’offerta formativa dovrà essere fatta dalla scuola, riconfermando, in presenza
della mensa, il modello di 40 ore con conseguente proposta di organico.
L’organico sarà formulato sulla base dei parametri esistenti.
Scuola primaria
L’anticipo delle iscrizioni è stato possibile solo per chi compie gli anni
entro il 28 febbraio dell’anno scolastico di riferimento.
Le risorse stanziate dalla Legge 53 sono insufficienti: da ciò la deroga agli
anticipi anche per l’anno scolastico a venire, fissata al compimento alla data
del 28 febbraio che la Legge invece prevede per il compimento di età entro il
30 aprile.
L’orario di funzionamento,
secondo la Circolare 29, può essere quello normale di modulo, di 27 ore, che
coincide con quello obbligatorio del Decreto o quello comprensivo della quota
facoltativa opzionale con tre ore settimanali aggiuntive.
Il Decreto in realtà ha assicurato con le quote orarie di tempo obbligatorio,
facoltativo opzionale, di mensa, i vecchi modelli di modulo e di tempo pieno.
Le stesse iscrizioni, secondo le indicazione della Circolare N.2, sono
avvenute, in assenza di Decreto ancora non approvato, sulla base dei moduli di
iscrizioni e dei moduli orari (modulo e tempo pieno) previgenti.
La cosa peraltro riguarda solo le classi prime perché le classi di continuità,
anche se il Decreto prevede la estensione immediata a tutta la scuola primaria,
non sono state reiscritte.
In definitiva sia le classi prime sia le classi di continuità si sono iscritte
tutte ai vecchi modelli orari, di modulo e di tempo pieno.
Peraltro la Circolare 29 specifica che l’offerta facoltativa opzionale va fatta
per pacchetti di tre ore intere e non di singole ore.
L’offerta formativa nella sua
quantità e qualità deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti ed adottata
nell’ambito del POF dal Consiglio di Istituto.
Per gli organici il MIUR
prevede di assicurare, non potendo fare in tempo una ricognizione sulle scelte
delle famiglie ai fini della formulazione dell’organico di diritto, 30 ore
settimanali per tutte le classi di modulo e le 40 ore del tempo pieno ( anche
se su questo ultimo punto nell’ambito dell’organico dell’anno scolastico
trascorso).
In definitiva la proposta di
organico per l’anno scolastico 2004-2005 dovrà esser formulata sulla base della
normativa previgente.
Il Dirigente Scolastico
informerà con cura e puntualità le OO.SS. e le RSU prima di formulare
definitivamente la proposta di organico.
La funzione tutoriale è la
materia più spinosa, per la contraddittorietà delle norme e per la confusione
che ingenerano le stesse indicazioni della Circolare.
Il tutor dunque:
- non è una nuova figura ma è una funzione della docenza con specifica
formazione;
- non è sovraordinato gerarchicamente agli altri insegnanti;
- nelle prime tre classi deve fare almeno 18 ore, non necessariamente
all’intero gruppo classe;
- condivide la funzione con gli altri insegnanti e si avvale della loro
collaborazione;
- è nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri indicati dal
Collegio (Circolare 29) e dal Consiglio di Istituto nell’ambito della
assegnazione dei Docenti alle classi (Decreto).
Nelle Indicazioni nazionali allegate e che sono state introdotte in via
sperimentale ,invece, il tutor può avere da 18 a 21 ore e può essere assegnato
a tutte le classi della scuola primaria sempre per lo stesso gruppo classe.
L’introduzione del tutor deve
essere calato nella realtà attuale della funzione docente che è regolata dal
Contratto della scuola e dalle prerogative attribuite dall’autonomia scolastica
(DPR 275/99).
In questo quadro, tenendo conto delle leggi vigenti oltre che del Decreto
attuativo e della Circolare, il Dirigente Scolastico, privilegiando il testo
del Decreto sulle Indicazioni :
- acquisisce i criteri del Collegio e del Consiglio di Istituto;
- acquisisce dal Collegio le indicazioni sull’utilizzo delle ore di
contemporaneità di tutti i docenti, compreso l’eventuale tutor, sulla base del
servizio di insegnamento previsto dal Contratto Scuola;
- in sede di negoziato contratta le ricadute delle scelte di cui sopra.
Data la situazione, che ad oggi
risulta alquanto generalizzata, di non condivisione, da parte del corpo docente
e delle famiglie, della decisione ministeriale di introdurre il tutor, si può
verificare l’ipotesi che il Collegio e il Consiglio si rifiuteranno di indicare
i criteri di nomina, come anche l’ipotesi di rifiuto di accettazione da parte
dei singoli docenti.
Al verificarsi di una o di tutte e due le ipotesi, è consigliabile evitare
forzature, anche in considerazione del fatto che su questo punto la Circolare
29 annuncia ulteriori “indicazioni e precisazioni”.
A tale proposito si richiama ancora una volta l’articolo 43 dell’ultimo
Contratto Scuola che prevede, come è noto, una specifica “Norma di rinvio”
proprio per disciplinare, in via pattizia, le modifiche ai vari aspetti del
rapporto di lavoro (compresi quindi i profili finanziari che dovrebbero
prevedere stanziamenti aggiuntivi ad integrazione delle risorse del fondo
dell’istituzione scolastica) che “si renderanno necessarie in relazione
all’entrata in vigore della Legge 53/2003 e delle connesse disposizioni
attuative”.
Ovviamente, una diversa decisione (ad esempio, nominare lo stesso il tutor,
anche senza criteri espressi dagli Organi Collegiali, sulla base di
considerazioni che si ritengono fondate sulla generica collaborazione dovuta
dal Docente al funzionamento della scuola) potrebbe andare incontro ai ricorsi
e ai contenziosi facilmente prevedibili e annunciati dai Sindacati confederali
che ritengono l’istituzione del tutor un’ingerenza in una materia (la funzione
docente) che è riserva contrattuale (come lo sono, ad esempio le Funzioni
strumentali).
Scuola secondaria di primo
grado
L’orario di funzionamento con 27 ore settimanali obbligatorie e 6 ore
settimanali facoltative opzionali riguarda solo le classi prime, mentre le
seconde e terze classi manterranno l’attuale assetto orario.
Considerando che si possono
aggiungere le ore di mensa per sette ore settimanali, si può dire che gli
attuali moduli di tempo normale e tempo prolungato possono essere confermati
per l’anno scolastico successivo.
Del resto le iscrizioni sono
avvenute sulla base della modulistica e dell’offerta formativa dell’anno in
corso.
L’offerta formativa, una volta
ottenuto l’organico, sarà presentata dalle scuole alle famiglie, in tempo utile
per l’avvio regolare dell’anno scolastico, orientandone le scelte con
riferimento alla stessa dotazione organica.
L’offerta formativa potrà ricalcare esattamente quella dell’anno in corso.
L’organico per tutte le classi,
quindi anche per le prime, sarà formulato sulla base dei parametri tuttora
vigenti.
Il personale che, sulla base delle riduzioni all’orario delle discipline
introdotte dal Decreto, si troverà con ore in esubero sarà impiegato nelle
attività aggiuntive a quelle di obbligo.
L’assetto delle discipline
ricavabile dalle Indicazioni nazionali contenute nell’Allegato C avranno nelle
classi prime una consistenza oraria minima media e massima.
La lingua straniera sempre nelle classi prime avrà, ai fini della formulazione
dell’organico di diritto, l’attuale consistenza oraria e riguarderà solo una
lingua. Per la seconda lingua si daranno successive istruzioni con possibilità
di utilizzo degli attuali insegnanti di seconda lingua sperimentale e di altri
docenti in possesso dei requisiti.
I docenti di Ed. Tecnica saranno utilizzati per l’insegnamento di tecnologia
(nel nuovo assetto in quota alle discipline di Matematica Scienze e tecnologia
e quindi per un’ora) e per le due ore residue nelle attività facoltative
opzionali.
Lo strumento musicale viene conservato in base all’attuale assetto scaturito
dalla Legge 124/99, per l’anno prossimo, secondo disposizioni già impartite.
In conclusione, considerando
che le iscrizioni sono state fatte sui precedenti moduli di iscrizione e
secondo i precedenti moduli orari, considerando che l’organico viene assicurato
per coprire il tempo prolungato e viene formulato sulla base della normativa
previgente, il Dirigente Scolastico può lavorare per:
- proporre lo stesso organico di quest’anno;
- proporre la stessa offerta formativa di quest’anno.
Il Dirigente Scolastico
informerà con cura e puntualità le OO.SS. e le RSU prima di formulare
definitivamente la proposta di organico.
La funzione tutoriale è la
materia più spinosa, per la contraddittorietà delle norme e per la confusione
che ingenerano le stesse indicazioni della Circolare.
Il tutor secondo il Decreto e la Circolare, dunque,
- non è una nuova figura ma è una funzione della docenza con specifica
formazione;
- non è sovraordinato gerarchicamente agli altri insegnanti;
- condivide la funzione con gli altri insegnanti e si avvale della loro
collaborazione;
- è nominato dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri indicati dal
Collegio (Circolare 29) e dal Consiglio di Istituto nell’ambito della
assegnazione dei Docenti alle classi (Decreto).
L’introduzione del tutor deve
essere calato nella realtà attuale della funzione docente che è regolata dal
Contratto della scuola (CCNL 24 7 2003) e dalle prerogative attribuite
dall’autonomia scolastica (DPR 275/99).
In questo quadro, tenendo conto delle leggi vigenti oltre che del Decreto
attuativo e della Circolare, il Dirigente Scolastico,:
- acquisisce i criteri del Collegio e del Consiglio di Istituto;
- in sede di negoziato contratta le ricadute delle scelte di cui sopra.
Data la situazione, che ad oggi
risulta alquanto generalizzata, di non condivisione, da parte del corpo docente
e delle famiglie, della decisione ministeriale di introdurre il tutor, si può
verificare l’ipotesi che il Collegio e il Consiglio si rifiuteranno di indicare
i criteri di nomina, come anche l’ipotesi di rifiuto di accettazione da parte
dei singoli docenti.
Al verificarsi di una o di tutte e due le ipotesi, è consigliabile evitare
forzature, anche in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha
annunciato ulteriori “indicazioni e precisazioni” .
A tale proposito si richiama ancora una volta l’articolo 43 dell’ultimo
Contratto Scuola che prevede, come è noto, una specifica “Norma di rinvio”
proprio per disciplinare, in via pattizia, le modifiche ai vari aspetti del
rapporto di lavoro (compresi quindi i profili finanziari che dovrebbero
prevedere stanziamenti aggiuntivi ad integrazione delle risorse del fondo
dell’istituzione scolastica) che “si renderanno necessarie in relazione
all’entrata in vigore della Legge 53/2003 e delle connesse disposizioni
attuative”.
Ovviamente, una diversa
decisione (ad esempio, nominare lo stesso il tutor, anche senza criteri
espressi dagli Organi Collegiali, sulla base di considerazioni che si ritengono
fondate sulla generica collaborazione dovuta dal Docente al funzionamento della
scuola) potrebbe andare incontro ai ricorsi e ai contenziosi facilmente
prevedibili e annunciati dai Sindacati confederali che ritengono l’introduzione
del tutor un’ingerenza in una materia (la funzione docente) che è riserva
contrattuale (come lo sono, ad esempio, le Funzioni strumentali).
Roma, 12 marzo 2004
IL COORDINAMENTO NAZIONALE
DEI DIRIGENTI SCOLASTICI CGIL CISL UIL SCUOLA
Per l'Autonomia, contro il decreto attuativo della legge 53, per
la dirigenza scolastica
Pubblichiamo
il testo di una “Lettera aperta” ai colleghi da parte dei Responsabili
Nazionali dei Dirigenti Scolastici CGIL CISL UIL Scuola in cui si affrontano i
temi oggi all’attenzione dei Dirigenti Scolastici: il Decreto attuativo della
legge 53/2003 nel primo ciclo; la mobilitazione dei Dirigenti Scolastici a
tutela della loro autonomia gestionale e dei loro livelli retributivi.
In
particolare, per quanto riguarda il D.L.vo sul primo ciclo nella lettera si
richiamano: il ruolo autonomo della Dirigenza Scolastica che non può
essere considerata come mera esecutrice di scelte operate altrove; la sovranità
dell’autonomia delle scuole in materia didattica ed organizzativa per cui esse
legittimamente possono confermare l’attuale offerta formativa, che è più ricca
oggi di quella che si preannuncia nel Decreto; la legittimità di una posizione
che non vede nel tutor una figura automaticamente istituita al di fuori delle
norme autonomistiche e contrattuali attualmente vigenti.
Roma, 12 febbraio 2004
LETTERA APERTA AI COLLEGHI
Cara/o Collega,
con la presente lettera aperta vorremmo insieme a te fare il
punto su due grandi questioni che in questo momento ci riguardano assai da
vicino:
- il Decreto attuativo della legge 53/2003 con i connessi problemi gestionali e
organizzativi;
- la mobilitazione dei Dirigenti Scolastici per la salvaguardia e la
valorizzazione della loro autonomia professionale e della loro condizione
retributiva.
Il decreto attuativo della Legge 53/2003
Il varo del Decreto attuativo della legge 53/2003 avvenuto il 23
gennaio 2004 apre numerosi problemi di gestione e di organizzazione che
metteranno a dura prova la tenuta delle istituzioni scolastiche quali luoghi di
erogazione del servizio istituzionale scolastico.
Per la prima volta nella storia del Paese assistiamo alla
produzione di misure per la scuola pubblica che si connotano per una logica di
sottrazione: di tempo scolastico, di curriculum, di risorse professionali, di
organico, di risorse finanziarie.
E tutto ciò avviene in un modo affrettato, forzato, senza un
coinvolgimento dei soggetti professionali e dei protagonisti, a vario titolo,
del fatto formativo: Dirigenti Scolastici, Genitori, Docenti e Ata, Enti
Locali. Anzi, tutto ciò avviene in una situazione di forte protesta di quegli
stessi soggetti e protagonisti che si sentono esclusi dalla partecipazione al
processo decisionale.
Forzature dei tempi e delle decisioni mettono le scuole e i
Dirigenti Scolastici nelle condizioni di non poter interloquire con
argomentazioni certe e rassicuranti, fondate su di un chiaro ed esigibile
impianto normativo, che deve essere proprio delle istituzioni scolastiche.
La stessa Circolare sulle iscrizioni, infatti, piuttosto che contenere e
risolvere lo stato generale di incertezza e preoccupazioni dell’utenza e del
personale, si è riservata di dare ulteriori istruzioni ed indicazioni riferite
alle aree di attività opzionali/facoltative in attesa di definizione del quadro
normativo. Le iscrizioni sono avvenute di fatto in base all’ ordinamento
vigente e in base all’offerta formativa in corso nelle scuole, ma ordinamento e
offerta formativa saranno fra breve cambiati.
La scuola e la Dirigenza vengono concepite come terminali ultimi
esecutori di decisioni e di scelte che fanno capo ad altri soggetti: il MIUR, le
Direzioni regionali, i CSA, gli Enti Locali. L’autonomia delle scuole è
mortificata se non annullata dentro uno scenario che non le vede protagoniste:
l’attivazione, ad esempio, dell’anticipo nella scuola dell’infanzia è affidata
alla concertazione fra Uffici Scolastici e d Enti Locali, senza il
coinvolgimento delle scuole.
La stessa offerta formativa, al di là del curriculum obbligatorio ridotto a 27
ore e la cui ridefinizione è ancora tutta da conoscere nelle sue conseguenze
anche sulla dotazione professionale, è declassata nella quota facoltativa ad
una scelta a domanda individuale da parte delle famiglie: l’attività propria
dei Collegi e dei professionisti dell’insegnamento, che consiste nella capacità
di lettura dei bisogni di formazione e nella loro traduzione in offerta
formativa è di fatto annullata.
La Dirigenza Scolastica ha le sue radici nobili nell’ordinamento
dell’autonomia, non è una Dirigenza esecutiva, ma fonda la sua specificità
nell’essere espressione di una volontà collettiva di una particolare comunità
educativa. E’ a tale comunità, ivi comprese le componenti professionali della
scuola, che lo statuto dell’autonomia affida la responsabilità di scelte
organizzative e didattiche finalizzate al pieno soddisfacimento del diritto
all’istruzione e formazione.
In tale contesto la figura del tutor, ad esempio, non può essere
introdotta per Decreto. Essa è questione di organizzazione didattica che
attiene alla competenza dei Collegi, ed è questione di organizzazione del
lavoro che attiene alla competenza della contrattazione sindacale.Per questo
ogni determinazione in merito non può che essere assunta attraverso quei
passaggi didattici e contrattuali, che il Decreto tende a conculcare.
In questo quadro, pensiamo che noi dobbiamo interpretare il nostro
ruolo nell’ attuale contingenza, lavorando, nel rispetto delle Leggi e dei
provvedimenti conseguenti, affinché sia offerto all’utenza il massimo del tempo
consentito, affinché sia salvaguardato il massimo della dotazione organica e
delle professionalità attualmente a disposizione, affinché l’offerta formativa
sia il frutto della elaborazione collettiva dei professionisti della didattica
e della cultura e non il casuale affastellarsi delle domande individualistiche
e soggettive di una utenza segmentata difficilmente riconducibile ad una
dimensione culturale senza l’intervento ordinatore della scuola.
Per affermare queste idee vi invitiamo a partecipare alla grande manifestazione
nazionale indetta da CGIL CISL UIL e da CGIL CISL UIL Scuola in Piazza della
Repubblica a Roma il 28 febbraio, ore14.
Per il Contratto dell’Area V, per l’autonomia del
Dirigente, per la sovranità del Contratto
CGIL CISL UIL Scuola hanno presentato dall’ormai lontano
settembre 2002 la piattaforma unitaria per l’avvio del negoziato contrattuale
dell’Area V della Dirigenza Scolastica.
Da quel momento si sono susseguite incessantemente le iniziative, anche
congiuntamente allo Snals, per l’apertura delle trattative, per il bando di
concorso ordinario per il reclutamento dei Dirigenti scolastici e, da ultimo,
per il ritiro della C.M. 49/2003 con cui il Miur, estendendo arbitrariamente e
contro la volontà parlamentare alla Dirigenza Scolastica la legge 145/2003
cosiddetta dello spoils system, ha colpito gravemente l’autonomia gestionale e professionale
dei Dirigenti Scolastici.
Il punto più alto della nostra mobilitazione è stata la prima riuscitissima
manifestazione pubblica dei Dirigenti Scolastici italiani davanti a Palazzo
Madama il 21 ottobre 2003, giornata in cui si sono esauriti gli incontri
richiesti e ottenuti con tutti i gruppi parlamentari, con il Presidente della
Commissione cultura del Senato, con il Ministro della Funzione Pubblica, Dott.
L. Mazzella. In quegli incontri tutti i nostri interlocutori hanno riconosciuto
la fondatezza delle nostre ragioni alla base delle nostre rivendicazioni.
Il Ministro dell’Istruzione, che pure non aveva mancato di fornire in occasione
del tavolo di conciliazione del 5 settembre, convocato a seguito della
proclamazione dello stato di agitazione, tramite i vertici amministrativi del
MIUR, promesse e assicurazioni, non ha dato seguito a nessuno dei suoi annunci:
niente avvio delle trattative, niente indizione del bando di concorso ordinario
per Dirigenti scolastici, e nessuna iniziativa tesa al ritiro della CM 49/2003
e ripristino della sovranità contrattuale in materia di rapporto di lavoro.
Oggi, anche gli altri Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni vengono
chiamati alla mobilitazione dalle Confederazioni CGIL CISL UIL.
La nostra lotta così si inserisce in un fronte più vasto e più forte, dal
momento che le grandi Confederazioni assumono su di sé la questione della
Dirigenza come fondamentale condizione di difesa dell’efficienza e della
qualità dei servizi pubblici. Ma, in questo contesto, la Dirigenza Scolastica,
in accordo con le Confederazioni, manterrà le sue specificità rivendicative
centrate sull’equiparazione retributiva alle altre dirigenze di stato e sulla
salvaguardia dell’autonomia delle istituzioni scolastiche come fondamento
dell’autonomia della Dirigenza Scolastica.
Saremo dentro le lotte più generali, parteciperemo all’Assemblea nazionale per
il Contratto delle Dirigenze pubbliche e ci prepariamo ad una giornata di lotta
con sciopero, ove non dovessero arrivare segnali positivi dalla controparte.
Cara/o collega,
ti chiediamo perciò di essere con noi e con le nostre lotte soprattutto in
questo difficile momento per la scuola pubblica del nostro Paese.
Ti chiediamo di partecipare alle nostre assemblee che da due anni a questa
parte stiamo svolgendo in tutte le Regioni e in tutte le Province, e ti diamo
di nuovo appuntamento per la manifestazione nazionale del 28 febbraio 2004 a
Roma contro il D.L.vo di attuazione della legge 53/2003, per la qualità della
scuola pubblica, per la difesa del carattere nazionale dell’istruzione.
Un caro saluto e buon lavoro