UFFICIO
LEGISLATIVO
Schema di decreto legislativo concernente le norme generali
ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n.53.
CAPO I
Secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e
formazione
Articolo
1
(Secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione)
1.
Il secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione è
costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e formazione
professionale. Esso è il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 76.
2.
Lo Stato garantisce i
livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione.
3.
Nel secondo ciclo del
sistema educativo si persegue la formazione intellettuale, spirituale e morale,
anche ispirata ai principi della Costituzione, lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla
collettività nazionale ed alla civiltà europea.
4.
Tutte le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione sono
dotate di autonomia didattica, organizzativa, e di ricerca e sviluppo.
5.
I percorsi liceali e
i percorsi di istruzione e formazione professionale nei
quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari
dignità e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla
convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani
attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione
critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e
l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità
delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la
padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il
profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi
assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici
indicati ai Capi II e III.
6.
Nei percorsi del
secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
7.
Le istituzioni del
sistema educativo di istruzione e formazione assicurano
ed assistono, anche associandosi tra loro, la possibilità di cambiare scelta tra
i percorsi liceali e, all'interno di questi, tra gli indirizzi, ove previsti,
nonché di passare dai percorsi liceali a quelli dell'istruzione e formazione
professionale e viceversa. A tali fini le predette istituzioni adottano apposite iniziative didattiche, per consentire l'acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta.
8.
La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi
indirizzo di cui all'articolo 2, comma 8, o livello di qualsiasi percorso o
frazione di percorso formativodel secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli
studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al
comma 7. Le istituzioni del sistema educativo di
istruzione e formazione riconoscono inoltre, con specifiche
certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze
formative, i tirocini di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196
e gli stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. Ai
fini di quanto previsto nel presente comma sono validi anche i crediti formativi
acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n.276.
9.
Le modalità di valutazione dei crediti, ai fini dei passaggi tra
i percorsi del sistema dei licei, sono definite con le norme regolamentari
adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo
2003, n.53.
10. Le corrispondenze e
modalità di riconoscimento tra i crediti acquisiti nei
percorsi liceali e i crediti acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione
professionale ai fini dei passaggi dal sistema dei licei al sistema
dell'istruzione e formazione professionale e viceversa sono definite mediante
accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni, recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
11. Sono riconosciuti i
crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente
presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.
12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 12-bis. I titoli e le qualifiche di cui al Capo III sono rilasciati dalle Regioni e Province autonome. Essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui al medesimo Capo III;
13. La continuità dei
percorsi di istruzione e formazione professionale con
quelli di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni è realizzata per il tramite
di accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo 28
agosto 1997, n.281 e successive modificazioni,
prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.
14. I percorsi dei licei, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi, di cui all'articolo 2 comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato "Campus". Per la realizzazione delle finalità dell'intero sistema educativo e per l'attuazione di un forte legame con il mondo del lavoro, dell'economia e delle professioni, il Campus ha una struttura flessibile e organica, e fornisce differenti opportunità di istruzione e di formazione. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento allocati nel Campus possiede una propria identità ordinamentale e curricolare, e assume una durata e una graduazione corrispondenti alla tipologia e al compito. Alla trasformazione degli attuali istituti di istruzione secondaria superiore, nei centri polivalenti di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
14. I
percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di
istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in
un'unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni
scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di
insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. I
percorsi dei licei inoltre, ed in particolare di quelli articolati in indirizzi,
di cui all'articolo 2, comma 8, possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo,
insieme, un centro polivalente denominato «Campus» o «Polo formativo». Le
convenzioni predette prevedono modalità di gestione e
coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza delle istituzioni
scolastiche e formative interessate, delle associazioni imprenditoriali del
settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali»;
CAPO II
I percorsi
liceali
Articolo
2
(Finalità e
durata)
1. I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, ed acquisisca la padronanza di conoscenze, competenze, abilità e capacità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, e le competenze adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. In particolare i licei a indirizzi di cui agli articoli 4, 6 e 10 integrano le funzioni previste dal primo periodo con una specifica funzione di preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento;
2.
I percorsi liceali
hanno durata quinquennale. Essi si sviluppano in due periodi biennali e in un
quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede
altresì la maturazione di competenze mediante l'approfondimento delle conoscenze
e l'acquisizione di capacità e di abilità
caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di
studi.
3.
I percorsi liceali
realizzano il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato
B, secondo le indicazioni nazionali di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4,
C/5, C/6, C/7, e C/8.
4. Nell'ambito dei percorsi liceali, d'intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, sono stabilite, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore.nonché per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento potrà essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti e di esperienze pratiche e di stage;
5.
I percorsi dei licei
si concludono con un esame di Stato il cui superamento
costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di
alta formazione artistica, musicale e coreutica, fermo restando il valore del
titolo di studio a tutti gli altri effetti e competenze previsti
dall'ordinamento giuridico. L'ammissione al quinto anno dà inoltre accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore.
6.
Il sistema dei licei
comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale e coreutico, scientifico, tecnologico
e delle scienze umane. Ciascuno di essi approfondisce
la cultura liceale, definita al comma 1, come previsto nei successivi articoli.
7.
Nel liceo economico e
nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da
assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla
specificità dei licei medesimi.
8.
I percorsi liceali
artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere
ai diversi fabbisogni formativi.
9.
Al superamento
dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali di cui all'articolo 14 viene rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la
tipologia di liceo e 'eventuale indirizzo e settore;
10. (…..)
Articolo 6
(Liceo
economico)
1.
Il percorso del liceo
economico approfondisce la cultura liceale dal punto di vista delle categorie
interpretative dell'azione personale e sociale messe a
disposizione dagli studi economici e giuridici. Fornisce allo studente le
conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per conoscere
forme e regole economiche, sociali, istituzionali e giuridiche, individuando
la interdipendenza tra i diversi fenomeni e cogliendo i
rapporti tra le dimensioni globale e locale. Assicura la padronanza di
competenze sistematiche nel campo dell'economia e della cultura
dell'imprenditorialità.
2.
Il percorso del liceo
economico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi:
a.
economico-aziendale;
b.
economico-istituzionale.
3.
Nell'indirizzo
economico-aziendale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le
attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze
organizzative, amministrative e gestionali. Tali
competenze possono essere orientate sui settori dei servizi, del
credito, del turismo, delle produzioni agro-alimentari e della
moda, rimessi alla libera scelta dello studente.
4. Nell'indirizzo economico-istituzionale lo studente acquisisce in particolare, attraverso le attività e gli insegnamenti obbligatori rimessi alla sua scelta, competenze economico-giuridico-istituzionali nelle dimensioni locale, nazionale, europea e internazionale. Tali competenze possono essere orientate sui settori della ricerca e dell'innovazione, internazionale, della finanza pubblica e della pubblica amministrazione, rimessi alla libera scelta dello studente e in relazione al tessuto economico, sociale e produttivo del territorio.
5. L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 924 ore nel primo e nel secondo biennio e di 858 ore nel quinto anno. è di 1.056 ore nel primo biennio e di 858 ore nel secondo biennio e nel quinto anno; L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 198 ore nel secondo biennio e di 165 ore nel quinto anno. è di 198 ore nel secondo biennio e nel quinto anno»; L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L’orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi, relativamente ai settori di cui ai commi 3 e 4, è di 99 ore nel secondo biennio e nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti facoltativi è di 66 ore per ciascuno dei cinque anni di corso
(…..)
Articolo 10
(Liceo
tecnologico)
1. Il percorso del liceo tecnologico approfondisce la cultura liceale attraverso il punto di vista della tecnologia. Fornisce allo studente le conoscenze, le competenze, le abilità e le capacità necessarie per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni. Assicura lo sviluppo della creatività e della inventiva progettuale e applicativa nonché la padronanza delle tecniche, dei processi tecnologici e delle metodologie di gestione relative. Il liceo tecnologico, per le caratteristiche vocazionali e operative, sviluppa la padronanza degli strumenti per comprendere le problematiche scientifiche e storico-sociali collegate alla tecnologia e alle sue espressioni
2.
Il liceo tecnologico
assicura, inoltre, l'acquisizione di una perizia applicativa e pratica
attraverso esercitazioni svolte nei laboratori dotati delle apposite attrezzature
3.
Il percorso del liceo
tecnologico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti
indirizzi:
a.
meccanico e meccatronico;
b.
elettrico ed elettronico;
c.
informatico e comunicazione;
d. grafico
e.
chimico e materiali;
f.
produzioni biologiche e
biotecnologie alimentari;
g.
Costruzioni,
ambiente e territorio;
h.
Logistica e
trasporti;
i.
Tecnologie tessili e
dell'abbigliamento.
4.
Nei primi due anni
del liceo tecnologico sono attivati l'insegnamento obbligatorio di una delle
discipline caratterizzanti gli indirizzi, finalizzata all'orientamento per la
scelta di indirizzo, ovvero esperienze laboratoriali connesse ad insegnamenti caratterizzanti il
triennio.
5.
Gli indirizzi si
caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli
esiti di cui ai commi 1 e 2. e per lo stretto raccordo con le imprese del settore di
riferimento su territorio
6.
L'orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 957 ore
nel primo biennio, di 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore nel quinto anno.
L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori di
indirizzo, dedicato alle attività laboratoriali, è di 363 ore nel secondo biennio e di 330 ore
nel quinto anno. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori a
scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L'orario annuale delle
attività e insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 33 ore nel
primo anno, di 66 ore nel secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel
quinto anno.
7.
L’orario annuale
delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
957 ore nel primo biennio, di 792 ore nel secondo biennio e di 825 ore nel
quinto anno è di 1023 ore nel primo
biennio, di 594 ore nel secondo biennio e di 561 ore nel quinto anno;
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
di indirizzo, dedicato alle attività laboratoriali, è di 363 ore nel secondo biennio e di 330 ore
nel quinto anno ivi compresi i
laboratori, è di 561 ore nel secondo biennio e di 594 ore nel quinto
anno; L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori
a scelta dello studente è di 99 ore nel primo biennio. L’orario annuale delle attività e insegnamenti
facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 33 ore nel primo anno, di 66 ore nel
secondo, nel terzo e nel quarto anno e di 33 ore nel quinto anno.
L'orario annuale delle attività e
insegnamenti facoltativi, per tutti gli indirizzi, è di 66 ore per ciascuno dei
cinque anni di corso
(….)
Articolo
12
(Organizzazione educativa e didattica)
1.
Le attività educative
e didattiche di cui all'articolo 3, sono assicurate con la dotazione di
personale docente assegnato all'istituto. Per lo svolgimento delle attività e
degli insegnamenti di cui all'articolo 3, ove essi richiedano una specifica
professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, gli
istituti stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di diritto privato con esperti, in possesso di adeguati requisiti
tecnico-professionali, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2.
L'organizzazione
delle attività educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilità degli istituti, in costante rapporto con
le famiglie e con le istituzioni sociali, culturali e produttive del territorio,
fermo restando che il perseguimento delle finalità dei licei, così come previste
dal presente capo, è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani
di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative
e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre
prioritariamente il docente in possesso di specifica formazione che svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attività di
cui all'articolo 3, commi 2 e 3, di tutorato degli
studenti, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo
compiuto dallo studente, con l'apporto degli altri docenti.
3.
Il miglioramento dei
processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente ad un
periodo didattico.
4.
Nell'ambito dei
percorsi liceali sono definite, d'intesa con le università e con le istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e con riferimento
all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle competenze, delle
conoscenze e per l'incremento delle capacità e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di istruzione superiore.
5. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alle modifiche delle indicazioni di cui all’allegato B. di cui agli allegati C, C/1, C/2, C/3, C/4, C/5, C/6, C/7, C/8, D, D-bis, E ed F, del presente decreto.
(….)
Articolo
15
(Livelli essenziali delle prestazioni)
1.
L'iscrizione e la
frequenza ai percorsi di istruzione e formazione
professionale rispondenti ai livelli essenziali definiti dal presente Capo e
garantiti dallo Stato, anche in relazione alle indicazioni dell'Unione Europea,
rappresentano assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dal
profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A..
2.
Nell'esercizio delle
loro competenze legislative esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo
servizio, le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti
dal presente Capo.
3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento e l'attribuzione dell'autonomia di cui all'art. 1, comma 4 alle istituzioni formative che realizzano i percorsi di cui al comma 1, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 3. I livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accreditamento delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e, relativamente alle istituzioni formative, anche per l'attribuzione dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 4
4.
Le modalità di accertamento del rispetto dei livelli essenziali
di cui al presente Capo sono definite con il regolamento previsto dall'articolo
7, comma 1, lettera c, della legge 28 marzo 2003, n.53.
5.
I titoli e le
qualifiche rilasciate a conclusione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale,
rispondenti ai requisiti di cui al comma 2, costituiscono titolo per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n.144,
fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti
dall'ordinamento giuridico.
6.
I titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di
istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi
all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa
frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la
possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
7.
Le qualifiche
professionali conseguite attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 costituiscono crediti formativi
per il proseguimento nei percorsi di cui al Capo II e al presente Capo, secondo
le modalità di riconoscimento indicate dall'art. 51,
comma 2 del predetto decreto legislativo.
Articolo
17
(Livelli essenziali dell'orario minimo annuale e
dell'articolazione dei percorsi formativi)
1.
Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali dell'orario minimo annuale e
dell'articolazione dei percorsi formativi, un orario complessivo annuale
obbligatorio dei percorsi formativi di almeno 990 ore annue. Le Regioni
assicurano inoltre, agli stessi fini, l'articolazione dei percorsi formativi
nelle seguenti tipologie:
a.
percorsi di durata triennale,
che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale;
b. percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale.
2.
Ai fini di cui al
comma 1, anche per offrire allo studente una contestuale pluralità di scelte le
Regioni assicurano l'adozione di misure che consentano
l'avvio contemporaneo dei percorsi del sistema educativo di istruzione e
formazione.
(…..)
Articolo
20
(Livelli essenziali della valutazione e
certificazione delle competenze)
1.
Le Regioni
assicurano, quali livelli essenziali riferiti alla valutazione e certificazione
delle competenze:
a.
che gli apprendimenti e
il comportamento degli studenti siano oggetto di valutazione collegiale e di
certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti e degli esperti, di
cui all'articolo 19;
b.
che a tutti gli studenti
iscritti ai percorsi sia rilasciata certificazione periodica e annuale delle
competenze, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi
formativi;
c. che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegua il certificato consegua la qualificadi operatore professionale con riferimento alla relativa qualifica,alla relativa figura professionale a conclusione dei percorsi di durata triennale, ovvero il diploma professionale di tecnico, a conclusione dei percorsi di durata almeno quadriennale; «c-bis) che, ai fini della continuità dei percorsi, di cui all'articolo 1, comma 13, il titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) assuma la denominazione di diploma professionale di tecnico superiore
(…..)
Articolo
25
(Insegnamento dell'inglese e della seconda lingua
comunitaria)
1.
Al fine di raccordare
le competenze nella lingua inglese e nella seconda lingua comunitaria, in uscita
dal primo ciclo, con quelle da raggiungere al termine dei percorsi
liceali:
a.
la correlazione tra gli
orari di insegnamento, così come previsti dal decreto legislativo 10 febbraio
2004, n. 59 e dagli allegati da C/1 a C/8 del presente decreto, e livelli di
apprendimento in uscita dalla scuola primaria, dalla scuola secondaria di primo
grado, dal primo biennio, dal secondo biennio e dal quinto anno dei licei, è
evidenziata nell' allegato D al medesimo decreto;
b.
l'orario annuale
obbligatorio di cui all'articolo 10, comma 1 del decreto legislativo 10 febbraio
2004, n. 59, è incrementato di 33 ore destinate all'insegnamento della lingua
inglese; conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa ed
opzionale degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto
di un corrispondente numero di ore;
c.
le indicazioni
nazionali relative agli obiettivi specifici di apprendimento per l'inglese nella
scuola primaria e quelle relative agli obiettivi specifici di apprendimento per
la lingua inglese e per la seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di
primo grado, contenute rispettivamente negli allegati B e C al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono sostituite da quelle contenute
nell'allegato E al presente decreto.
2.
Al fine di offrire agli
studenti l'opportunità di conseguire un livello di
apprendimento della lingua inglese analogo a quello della lingua italiana
è data facoltà, nella scuola secondaria di primo grado, alle famiglie che ne
facciano richiesta, di utilizzare, per l'apprendimento della predetta lingua,
anche il monte ore dedicato alla seconda lingua comunitaria. Tale scelta è
effettuata al primo anno della scuola secondaria di primo grado e si intende confermata per l'intero corso della scuola
secondaria di primo grado ed anche per i percorsi del secondo ciclo di
istruzione e formazione. I livelli di apprendimento in
uscita dalla scuola secondaria di primo grado e dai percorsi dei licei sono
determinati, per gli studenti che si sono avvalsi della scelta medesima, secondo
l'allegato D-bis.
3. Resta ferma la
possibilità, per gli studenti di cui al comma 2, di avvalersi dell'insegnamento
di una seconda lingua comunitaria nell'ambito delle
attività ed insegnamenti facoltativi;
(….)
CAPO V
Norme
transitorie e finali
Articolo
27 |
Articolo
27 | |||
|
|
Articolo
28
(Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione)
1.
A partire dall'anno
scolastico e dall'anno formativo 2006/2007, e fino alla completa attuazione del
presente decreto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 ricomprende
i primi tre anni degli istituti di istruzione
secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale realizzati sulla base dell'accordo-quadro in sede di Conferenza
Unificata 19 giugno 2003. Per tali percorsi sperimentali continuano ad
applicarsi l'accordo in sede di Conferenza
Stato-Regioni 15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata
28 ottobre 2004.
2.
I percorsi
sperimentali di cui al comma 1 sono oggetto di valutazione da parte del Servizio
Nazionale di Valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286 e di monitoraggio da parte
dell'ISFOL.
3.
All'assolvimento del
diritto-dovere nei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al Capo III sono destinate le risorse di cui all'articolo
6, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 sul diritto dovere
all'istruzione e alla formazione, da ripartirsi tra le Regioni come previsto dal
comma 4 del medesimo articolo, nonché una quota delle risorse di cui
all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, da ripartirsi con le
medesime modalità.
4.
Con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di
accordi da concludere in sede di Conferenza Unificata, sono individuati modalità
e tempi per il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e
strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
alle Regioni e agli Enti locali nell'ambito del sistema educativo di istruzione
e formazione, secondo quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della
Costituzione. Ai predetti trasferimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno
2003, n. 131. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di
Trento e Bolzano il trasferimento di cui alla presente lettera è disposto con le modalità previste dai rispettivi statuti, in
quanto le relative funzioni non siano già attribuite»;