IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per
la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed
in particolare l'articolo 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 12 settembre 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 gennaio 2004;


Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo I
Scuola dell'infanzia

 

Art. 1.
Finalita' della scuola dell'infanzia

1.      La scuola dell'infanzia, non obbligatoria e di durata triennale,
concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialita' di relazione, autonomia, creativita',
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle
opportunita' educative; nel rispetto della primaria responsabilita'
educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle
bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta' didattica
e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuita'
educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.
2. E' assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la
possibilita' di frequenza della scuola dell'infanzia. A tali fini si
provvede attraverso ulteriori decreti legislativi di cui all'articolo
1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, nel rispetto delle modalita' di
copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8, della
predetta legge.
3. Al fine di realizzare la continuita' educativa di cui al comma
1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i
competenti uffici delle regioni e degli enti locali.


Art. 2.
Accesso alla scuola dell'infanzia

1.      Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento.

     Art. 3.
    Attivita' educative

1.      L'orario annuale delle attivita' educative per la scuola
dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformita' all'Accordo che apporta modifiche al
Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti
intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore,
a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia,
tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2.       Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti
curano la personalizzazione delle attivita' educative, attraverso la
relazione con la famiglia in continuita' con il primario contesto
affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sotto attuate opportune
forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in
continuita' con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola
primaria.

3.       Allo scopo di garantire le attivita' educative di cui ai commi 1
e 2 e' costituito l'organico di istituto.

4.       La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al
processo educativo ed in particolare all'autonomia personale delle
bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.


Capo II
Primo ciclo di istruzione


Art. 4.
Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione e' costituito dalla scuola primaria
e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata
dalla sua specificita'. Esso ha la durata di otto anni e costituisce
il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione
e formazione.
2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, e' articolata
in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al
raggiungimento delle strumentalita' di base, e in due periodi
didattici biennali.
3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni,
si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che
completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura
l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.
4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di
primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del
secondo periodo didattico biennale.
5. Il primo ciclo di istruzione ha configurazione autonoma rispetto
al secondo ciclo di istruzione e si conclude con l'esame di Stato.
6. Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate tra loro in istituti comprensivi anche comprendenti le
scuole dell'infanzia esistenti sullo stesso territorio.

Capo III
La scuola primaria



Art. 5.
Finalita'

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversita'
individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilita',
promuove, nel rispetto delle diversita' individuali, lo sviluppo
della personalita', ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le
conoscenze e le abilita' di base, ivi comprese quelle relative
all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni
logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua
italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi
per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare
le capacita' relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo,
di educare ai principi fondamehtali della convivenza civile.


Art. 6.
Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di eta' entro il 31 agosto dell'anno
di riferimento.
2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria
anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di eta' entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 7.
Attivita' educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione
cattolica in conformita' alle norme concordatarie di cui
all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891 ore,
oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta e'
facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza e'
gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attivita'
facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato
l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto
dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di
cui ai commi 1 e 2, nonche' l'assistenza educativa da parte del
personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo mensa fino ad un massimo di 330 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e'
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita'
e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalita' non riconducibile al profilo professionale
dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche
stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci,
contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli
definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
fermo restando che il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di
studio, e' affidato ai docenti responsabili delle attivita' educative
e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale fine
concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarita' didattica
dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di
specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con
il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta
delle attivita' di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attivita' educative e didattiche, di cura delle
relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso
formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
6. Il docente, al quale sono affidati i compiti previsti dal comma
5, assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attivita'
di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.
7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal
piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal
collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di istituto,
dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di
garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la
migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze
professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.
8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalita' di
svolgimento dell'orario delle attivita' didattiche sulla base del
piano dell'offerta formativa, delle disponibilita' strutturali e dei
servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualita'
dell'insegnamento-apprendimento.
9. Nell'organizzazione dell'orario settimanale i criteri della
programmazione delle attivita' educative devono rispettare una
equilibrata ripartizione dell'orario quotidiano tra le attivita'
obbligatorie e quelle opzionali facoltative.

Art. 8.
La valutazione nella scuola primaria

1.      La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da
essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attivita'
educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati;
agli stessi e' affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini
del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimita',
possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno
del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica
motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita' almeno
per il tempo corrispondente al periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono
ammessi a sostenere esami di idoneita' per la frequenza delle classi
seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami e' unica. Per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove
suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.


Capo IV
Scuola secondaria di primo grado


Art. 9.
Finalita' della scuola secondaria di primo grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di
studio, e' finalizzata alla crescita delle capacita' autonome di
studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale;
organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilita', anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realta'
contemporanea; e' caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalita'
dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacita' di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attivita' di istruzione e
di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione
europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e
formazione.

Art. 10.
Attivita' educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui
all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola
secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle
regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento
della religione cattolica in conformita' alle norme concordatarie, di
cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, e' di 891
ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la
personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del
piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, attivita' e insegnamenti, coerenti con il
profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo
ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta e' facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza e' gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attivita' facoltative per le quali
le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette
richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di
ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni
scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in
rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
4. Allo scopo di garantire le attivita' educative e didattiche, di
cui ai commi 1 e 2, nonche' l'assistenza educativa da parte del
personale docente nel tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo mensa fino ad un massimo di 231 ore annue, fermo restando il
limite del numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15, e'
costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attivita'
e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una
specifica professionalita' non riconducibile agli ambiti disciplinari
per i quali e' prevista l'abilitazione all'insegnamento, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte
nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in
possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica.
5. L'organizzazione delle attivita' educative e didattiche rientra
nell'autonomia e nella responsabilita' delle istituzioni scolastiche,
fermo restando che il perseguimento delle finalita' di cui
all'articolo 9 e' affidato, anche attraverso la personalizzatone dei
piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previste dai medesimi piani di
studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata
del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in
costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge
funzioni di orientamento nella scelta delle attivita' di cui al comma
2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attivita'
educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di
cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Art. 11.
Valutazione, scrutini ed esami

1.      Ai fini della validita' dell'anno, per la valutazione degli
allievi e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per
casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente
stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da
essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli
insegnamenti e delle attivita' educative e didattiche previsti dai
piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli
interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e
allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del
passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento
di tutti gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresi' il
comportamento degli alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non
ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di
idoneita', al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano
compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di
eta' e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i candidati
che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno
uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i
candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di eta' e
che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe
della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un
triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni
di eta'.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa
valutazione, nonche' la continuita' didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarita',
almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.


Capo V
Norme finali e transitorie

 

Art. 12.
Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla
scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla
definizione delle esigenze di nuove professionalita' e modalita'
organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di eta'
entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilita' dei
posti, la recettivita' delle strutture, la funzionalita' dei servizi
e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi
conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla
finanza comunale dal patto di stabilita'. Dovra' essere favorita
omogeneita' di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli
di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunita' esistenti.
Alle stesse condizioni e modalita', per gli anni scolastici
successivi puo' essere consentita un'ulteriore, graduale
anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede,
con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della
legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo
comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo
individuato nell'allegato A.

Art. 13.
Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
eta' entro il 28 febbraio 2004.
Per gli anni scolastici successivi puo' essere consentita, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite
temporale previsto dall'articolo 6, comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono
avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe
della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005,
la terza, la quarta e la quinta classe.
3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento,
l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualita'.
Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta,
in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo
individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Art. 14.
Scuola secondaria di primo grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 e' avviata la prima
classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno
successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda
classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la
terza classe di completamento del ciclo.
2. Fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si
adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e
organizzativo individuato nell'allegato C, facendo riferimento al
profilo educativo culturale e professionale individuato nell'allegato
D.
3. Al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento
per l'anno scolastico 2004-2005, e fino alla messa a regime della
scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico delle scuole
secondarie di primo grado, come definito dall'articolo 10, comma 4,
viene confermato secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 1982, n. 782.
4. In attesa dell'emanazione del regolamento governativo di cui al
comma 2, le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria
autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la
configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai
nuovi piani di studio allegati al presente decreto.
5. Ai fini dell'espletamento dell'orario di servizio obbligatorio,
il personale docente interessato ad una diminuzione del suo attuale
orario di cattedra viene utilizzato per le finalita' e per le
attivita' educative e didattiche individuate, rispettivamente,
dall'articolo 9 e dall'articolo 10.
6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono ridefinite le classi di abilitazione
all'insegnamento, in coerenza con i nuovi piani di studio della
scuola secondaria di primo grado.

Art. 15.
Attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato

1.      Al fine di realizzare le attivita' educative di cui
all'articolo 7, commi 1, 2 e 3, e all'articolo 10, commi 1, 2 e 3, e'
confermato in via di prima applicazione, per l'anno scolastico
2004-2005, il numero dei posti attivati complessivamente a livello
nazionale per l'anno scolastico 2003-2004 per le attivita' di tempo
pieno e di tempo prolungato ai sensi delle norme previgenti. Per gli
anni successivi, ulteriori incrementi di posti, per le stesse
finalita', possono essere attivati nell'ambito della consistenza
dell'organico complessivo del personale docente dei corrispondenti
ordini di scuola determinata con il decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 22, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


Art. 16.
Frequenza del primo ciclo dell'istruzione

1.      Restano in vigore, in attesa dell'emanazione del decreto
legislativo con il quale sara' ridefinito ed ampliato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.
53, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 34 della
Costituzione, le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per il
caso di mancata frequenza del primo ciclo dell'istruzione.


Art. 17.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' ai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonche' alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, nel territorio
della provincia di Trento, il presente decreto si applica
compatibilmente con quanto stabilito dall'intesa tra il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la provincia
autonoma di Trento, sottoscritta il 12 giugno 2002, come integrata il
29 luglio 2003; in particolare sono fatte salve, per i tre anni
scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le iniziative finalizzate all'innovazione, relative al primo
ciclo dell'istruzione avviate sulla base della predetta intesa a
decorrere dal 1° settembre 2003.

Art. 18.
Norma finanziaria

1.      Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2,
dell'articolo 12, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, limitatamente
alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale,
determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per
l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198
migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi
previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo
2003, n. 53.


Art. 19.
Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in
situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola
media" contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite,
rispettivamente, dalle espressioni "scuola dell'infanzia", "scuola
primaria" e "scuola secondaria di primo grado".
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi
limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola
elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente
ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a
decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento
delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2;
articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119;
articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149;
articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177;
articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono
abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130;
articolo 143, comma 1; articolo 147; articolo 162, comma 5;
articolo 178, comma 2.
5. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme
del presente decreto.
6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 1, le parole: "di cui all'articolo 99"
sono soppresse;
b) all'articolo 183, comma 1, le parole: "a norma dell'articolo
177, comma 5" sono soppresse.
7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli