Decreto Interministeriale (02/09/2003)
Il Ministro per l’Istruzione, l’Università
e la Ricerca
di concerto con
il Ministro dell’economia e
delle finanze
Vista la legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e, in particolare, l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo
13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, che prevede che con decreto dei
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per
l'attribuzione alle persone fisiche dì un contributo, finalizzato alla
riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa
di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie, nel
limite complessivo massimo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005;
Considerato che, ai sensi
dell'articolo 156 del R.D. 26.4.1928, n. 1297 e dell'art. 1, comma 2, dell'O.M.
n. 215 del 26.6.1992, per l'iscrizione nelle scuole elementari paritarie
parificate non possono essere richieste rette scolastiche;
Ritenuto, che ai fini
dell'attuazione della predetta disposizione legislativa gli oneri ammissibili
debbano essere quelli sostenuti dai genitori o dai soggetti esercenti la tutela
sui minori per fare fronte al pagamento delle rette per l'iscrizione nelle
scuole elementari paritarie non parificate, nelle scuole medie paritarie e nel
primo anno delle scuole secondarie superiori paritarie (di seguito definite
tutte quante: "scuole paritarie");
Ritenuta l'opportunità dì affidare il servizio di erogazione
del contributo ai beneficiari a Poste Italiane S.p.A., in quanto unico soggetto
in possesso di una rete capillare di uffici diffusa su tutto il territorio
nazionale;
Art. 1
Soggetti beneficiari e ammontare
del contributo
1. Alle persone fisiche, iscritte
all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia che hanno iscritto i
figli minori o i minori sui quali esercitano la tutela ai sensi dell'art. 343 e
seguenti del codice civile, presso le scuole paritarie (di seguito definiti:
"beneficiari"), è riconosciuto il diritto ad un contributo a parziale
rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.
2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca stabilisce annualmente con proprio decreto l'importo
del contributo di cui al comma 1, sulla base del numero degli iscritti nelle
scuole paritarie, come rilevato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2
e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo dei
contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.
Art. 2
Modalità di richiesta e di
conseguimento del contributo. Adempimenti a carico della scuola paritaria
1. Entro il 15 settembre dì ogni
anno ciascuna scuola paritaria comunica al MIUR i dati anagrafici degli alunni
iscritti, utilizzando il foglio elettronico presente nell'apposito sito del
portale "www.istruzione.it" (di seguito denominato: "sito")
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito denominato:
"MIUR").
2. Al momento dell'iscrizione la
scuola consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale
modulo è disponibile anche sul sito di cui al comma 1.
3. Coloro che intendono usufruire
del contributo compilano il modulo, attestando mediante auto certificazione ai
sensi dell'art. 46 del Testo Unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla
scuola d'iscrizione che attesta sullo stesso modulo la regolarità
dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.
4. Entro il 30 ottobre dello
stesso anno la scuola trasmette al MIUR, utilizzando l'applicazione accessibile
dal sito, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola non assicuri
tale adempimento, gli interessati possono rivolgersi ai Centri di Servizi
Amministrativi competenti per territorio.
5. Entro il 31 dicembre dello
stesso anno il MIUR procede all'esame delle domande pervenute ed alla
concessione del contributo per un importo pari a quello determinato per l'anno
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ma comunque non superiore alla somma versata
a titolo di retta di iscrizione e invia l'elenco dei nominativi dei beneficiari
con l'importo dei contributo spettante a ciascuno di essi 'â Poste Italiane
S.p.A., che provvede all'erogazione delle somme dovute, al netto delle
commissioni postali pro-tempore vigenti.
Art. 3
Attività del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. Il MIUR, sentito il Ministero
dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare con Poste Italiane S.p.A.
un'apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di
trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi
necessari per la concessione dei contributi.
2. Il MIUR provvede, inoltre:
a) ad attivare un piano di
comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza
dell'iniziativa;
b) ad acquisire i dati degli
alunni iscritti presso le scuole paritarie;
c) ad acquisire i dati dei
beneficiari contenuti nei moduli;
d) a realizzare le procedure
informatizzate necessarie all'esercizio, controllo e monitoraggio
dell'intervento agevolativo.
e) ad effettuare il controllo a campione,
ai sensi dell'art. 71 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
in ordine alla veridicità di quanto attestato nelle auto certificazioni di cui
all'articolo 2, comma 3.
Art.4.
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dallo svolgimento
delle attività di cui all'articolo 3 sono a carico delle risorse assegnate
dall'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 5
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione
del presente decreto il termine di cui all'art. 2, comma 1 è posticipato al 30
settembre 2003, quello di cui all'art. 2, comma 4, è posticipato al 30 novembre
2003 e quelle di cui all'art. 2, comma 5 al 31 gennaio 2004.
2. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.