Capo I Scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia,
non obbligatoria e
di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo,
psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori,
contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua
autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza il profilo educativo e la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.
Articolo del T.U.
abrogato:
Art. 99 - Finalità e caratteri
1. La scuola materna statale si propone fini di educazione,
di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione
alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della
famiglia.