1. La valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite,
sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche
previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi
didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.
2. I medesimi docenti, con
decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe
successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati
da specifica motivazione.
3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al
periodo didattico.
4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a
sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza,
quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i
candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive
che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni
dell'anno scolastico successivo.