5. L'organizzazione delle attività
educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella
responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il
perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla
personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle
attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tale
fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei
docenti, per
l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che,
in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui
al comma 2, di tutorato degli allievi, di
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni
con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto
dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.
7. Il dirigente scolastico, sulla
base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri
generali definiti dal collegio dei docenti e dal consiglio di circolo o di
istituto, dispone
l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per
la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e
delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.