Capo III Scuola
primaria
1. Al fine di
garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1,
l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria,
comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni
scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformitā
alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti
intese, č di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del
piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attivitā e
insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta č facoltativa e
opzionale per gli allievi e la cui frequenza č gratuita. Gli allievi
sono tenuti alla frequenza delle attivitā facoltative per le quali le
rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le
predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare
e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono,
nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il
tempo eventualmente dedicato alla mensa.