Capo III    Scuola primaria

 

Art. 7  Attivitā educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformitā alle norme concordatarie di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, č di 891 ore, oltre a quanto previsto al comma 2.
2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attivitā e insegnamenti, coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta č facoltativa e opzionale per gli allievi e la cui frequenza č gratuita. Gli allievi sono tenuti alla frequenza delle attivitā facoltative per le quali le rispettive famiglie hanno esercitato l'opzione. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.