Capo III    Scuola primaria

Art. 5  Finalitą

1. La scuola primaria, accogliendo e valorizzando le diversitą individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilitą, promuove, nel rispetto delle diversitą individuali, lo sviluppo della personalitą, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilitą di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacitą relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Articolo del T.U. abrogato:

Art. 118 - Finalitą

1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversitą individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalitą del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.