1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono
essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta
anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono
i tre anni di età entro il
28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la
recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse
finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà
essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei
livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere
consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di
cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita
l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto
all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le
anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del
limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino
all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via
transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato
nell'allegato A.