Art. 12  Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, volta anche alla definizione delle esigenze di nuove professionalità e modalità organizzative, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Dovrà essere favorita omogeneità di distribuzione, sul territorio nazionale, dei livelli di servizio, senza penalizzare o limitare le opportunità esistenti. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici successivi può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 18.
2. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione del relativo regolamento governativo, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato nell'allegato A.