Capo IV

 

Scuola secondaria di primo grado

 

Art. 10  Attivitā educative e didattiche

 

5. L'organizzazione delle attivitā educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilitā delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalitā di cui all'articolo 9 č affidato, anche attraverso la personalizzatone dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attivitā educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tale fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attivitā di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attivitā educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.