Dalla
"Costituzione dell’Europa" – Roma, 29 ottobre 2004
ARTICOLO II-73 Libertà delle arti e delle
scienze
Le arti e la
ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.
ARTICOLO II-74 Diritto all'istruzione
1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere
gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento
nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di
provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro
convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le
leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
ARTICOLO II-92 Divieto del lavoro
minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro
Il lavoro
minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere
inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme
più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al
lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed
essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico,
mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.
ARTICOLO III-117 Nella definizione e nell'attuazione delle
politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle
esigenze connesse con la promozione di un livello di
occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta
contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e
tutela della salute umana.
SEZIONE 5 ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
ARTICOLO III-282 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di
un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione
tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione.
Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il
contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di
istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche. L'Unione
contribuisce alla promozione dei profili europei dello
sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul
volontariato e della sua funzione sociale e educativa. L'azione dell'Unione è
intesa: a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare
mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; b) a
favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro
il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; c) a
promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni
dei sistemi di istruzione degli Stati membri; e) a favorire lo sviluppo degli
scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative
e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica
dell'Europa; f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g) a
sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e
l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi
responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli
sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2. L'Unione e gli Stati membri
favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
internazionali competenti in materia di istruzione e
di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 3. Per contribuire alla
realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o
legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚
ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato
delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.
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