Dalla "Costituzione dell’Europa" – Roma, 29 ottobre 2004

 

ARTICOLO II-73 Libertà delle arti e delle scienze

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

 

ARTICOLO II-74 Diritto all'istruzione

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.  

2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

 

ARTICOLO II-92 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

 

ARTICOLO III-117 Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni di cui alla presente parte, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un livello di occupazione elevato, la garanzia di una protezione sociale adeguata, la lotta contro l’esclusione sociale e un livello elevato di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

 

SEZIONE 5 ISTRUZIONE‚ GIOVENTÙ, SPORT E FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO III-282 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e‚ se necessario‚ sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione‚ come pure le diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa. L'azione dell'Unione è intesa: a) a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione‚ in particolare mediante l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; b) a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti‚ promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; c) a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; d) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; e) a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; f) a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; g) a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'imparzialità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo: a) la legge o legge quadro europea stabilisce azioni di incentivazione‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione‚ adotta raccomandazioni.

 

ARTICOLO III-283 1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che sostiene e completa le azioni degli Stati membri‚ nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'azione dell'Unione è intesa: a) a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali‚ in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale; b) a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente‚ per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro; c) a facilitare l'accesso alla formazione professionale e a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione‚ in particolare dei giovani; d) a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese; e) a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri. 2. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di formazione professionale. 3. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti al presente articolo a) la legge o legge quadro europea stabilisce le misure necessarie‚ ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. È adottata previa consultazione del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale; b) il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.

 

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