Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca
Consiglio
Nazionale della Pubblica Istruzione
Prot. n.
4343 Roma, 5 marzo 2003
Al Sig. MINISTRO - S
E D E
OGGETTO: O.d.g. su “Integrazione percorsi
formativi per il conseguimento delle abilitazioni“
Adunanza del 5 marzo 2003
IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto |
il D.L.vo 16 aprile 1994,
n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; |
Visto |
l’art.30 - Capo X - del proprio Regolamento
interno; |
preso atto, con soddisfazione, che
·
sono stati
approvati dalla Camera dei Deputati ordini del giorno, mirati a stabilizzare il
rapporto di lavoro dei docenti non di ruolo, nelle varie fattispecie esistenti,
con servizio sul sostegno e/o specializzati tramite procedure per acquisire i
titoli mancanti;
·
il Ministro
si è ufficialmente impegnato, a tenerli in debito conto dandone concreta attuazione
attraverso procedure “abbreviate” di abilitazioni/idoneità e/o il conseguimento
della specializzazione al sostegno, anche tramite i crediti culturali e/o di
servizio maturati, nei confronti di tutti i docenti di ogni ordine e grado di
scuola;
fa presente che
·
il
consentire il conseguimento dell’abilitazione tramite percorsi universitari ad
hoc solo per chi è in possesso di requisiti di servizio sul sostegno e/o del
prescritto titolo di specializzazione, pur trovando pienamente concordi i
firmatari del presente o.d.g., aprirà, inevitabilmente, una vasta fase di
contenzioso giurisdizionale, stante la palese disparità di trattamento che si
verrebbe a realizzare nei confronti di coloro che hanno i medesimi requisiti
temporali di servizio “curricolare” e non di sostegno;
·
l’acquisizione
dell’abilitazione consente, infatti, l’inserimento nelle graduatorie permanenti
per le nomine ITI e ITD nonché in quelle d’istituto per le supplenze brevi con
evidente nocumento per coloro che hanno svolto fino ad ora tale insegnamento;
chiede al Ministro Presidente
·
pur dando
attuazione agli impegni assunti, in questa delicata fase di passaggio di tenere
in debito conto tutte le situazioni esistenti con riferimento a tutti gli
ordini e gradi di scuola e, nella istruzione secondaria ed artistica, a tutte
le classi di concorso/ambiti disciplinari, ovviamente a sostanziale parità di
requisiti di servizio;
·
in tutte le
fattispecie il requisito di servizio richiesto dovrebbe essere auspicabilmente,
a parere dei firmatari, di 180 giorni. In questa entità, infatti, è già stato
previsto in condizioni assimilabili nel D.M. 26/novembre/2002; in ogni caso non
dovrebbe superare i 360 giorni;
·
di attivare,
anche eventualmente al livello universitario ritenuto idoneo, tutti gli atti
necessari a garantire risposte coerenti ed omogenee per tutte le tipologie
esistenti;
·
di garantire
la compatibilità tra le modalità di conseguimento dei titoli mancanti e la
possibilità di svolgere servizio scolastico;
·
di tenere
presente l’urgenza dei provvedimenti richiesti in considerazione del fatto che
solo per alcune categorie, e non per tutti gli ordini e gradi di scuola e per
tutte le classi di concorso, si sono attivate ”forme speciali” di conseguimento
di abilitazione e/o specializzazione. Così facendo si vengono a ledere le
legittime aspettative dei singoli.
LE FATTISPECIE DA RISOLVERE SI POTREBBERO
RICONDURRE IN SINTESI A QUATTRO, RELATIVE AI:
1.
docenti
in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al Decreto
del Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella G.U.
n° 131 del 7 giugno 1999, e al D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 970, nonché del
diploma di laurea o del diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica
(ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie
artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del
diploma di Maturità afferente alle classi di concorso area tecnico
professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola
magistrale, che siano sprovvisti
dell’abilitazione/idoneità,;
2.
docenti
in possesso del requisito di insegnamento richiesto su posti di sostegno e
dell’abilitazione/idoneità,
che siano sprovvisti del diploma biennale di specializzazione
per le attività di sostegno di cui al Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n° 131 del 7 giugno 1999, e
al D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 970;
3.
docenti
in possesso del requisito di insegnamento richiesto su posti di sostegno, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti
o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di
musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità afferente alle
classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità
magistrale, del diploma di Scuola magistrale,
che siano sprovvisti
dell’abilitazione/idoneità e del diploma biennale di
specializzazione per le attività di sostegno di cui al Decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n°
131 del 7 giugno 1999, e al D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 970;
4.
docenti
in possesso del requisito di insegnamento richiesto, nonché del diploma di laurea o del diploma
di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti
o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di
musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità afferente alle
classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità
magistrale, del diploma di Scuola magistrale, che siano sprovvisti
dell’abilitazione/idoneità.
Il Segretario Il
Vice Presidente