Ministero  dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

 

 

Prot. n. 4343                                                                         Roma,  5 marzo 2003

 

 

Al Sig. MINISTRO - S E D E

 

 

 

OGGETTO: O.d.g. su “Integrazione percorsi formativi per il conseguimento delle abilitazioni“

 

 

Adunanza del 5 marzo 2003

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

 

Visto

il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto

l’art.30 - Capo X - del proprio Regolamento interno;

 

 

 

preso atto, con soddisfazione, che

 

·         sono stati approvati dalla Camera dei Deputati ordini del giorno, mirati a stabilizzare il rapporto di lavoro dei docenti non di ruolo, nelle varie fattispecie esistenti, con servizio sul sostegno e/o specializzati tramite procedure per acquisire i titoli mancanti;

·         il Ministro si è ufficialmente impegnato, a tenerli in debito conto dandone concreta attuazione attraverso procedure “abbreviate” di abilitazioni/idoneità e/o il conseguimento della specializzazione al sostegno, anche tramite i crediti culturali e/o di servizio maturati, nei confronti di tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola;

 

fa presente che

 

·         il consentire il conseguimento dell’abilitazione tramite percorsi universitari ad hoc solo per chi è in possesso di requisiti di servizio sul sostegno e/o del prescritto titolo di specializzazione, pur trovando pienamente concordi i firmatari del presente o.d.g., aprirà, inevitabilmente, una vasta fase di contenzioso giurisdizionale, stante la palese disparità di trattamento che si verrebbe a realizzare nei confronti di coloro che hanno i medesimi requisiti temporali di servizio “curricolare” e non di sostegno;

·         l’acquisizione dell’abilitazione consente, infatti, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le nomine ITI e ITD nonché in quelle d’istituto per le supplenze brevi con evidente nocumento per coloro che hanno svolto fino ad ora tale insegnamento;

 

chiede al Ministro Presidente

 

·         pur dando attuazione agli impegni assunti, in questa delicata fase di passaggio di tenere in debito conto tutte le situazioni esistenti con riferimento a tutti gli ordini e gradi di scuola e, nella istruzione secondaria ed artistica, a tutte le classi di concorso/ambiti disciplinari, ovviamente a sostanziale parità di requisiti di servizio;

·         in tutte le fattispecie il requisito di servizio richiesto dovrebbe essere auspicabilmente, a parere dei firmatari, di 180 giorni. In questa entità, infatti, è già stato previsto in condizioni assimilabili nel D.M. 26/novembre/2002; in ogni caso non dovrebbe superare i 360 giorni;

·         di attivare, anche eventualmente al livello universitario ritenuto idoneo, tutti gli atti necessari a garantire risposte coerenti ed omogenee per tutte le tipologie esistenti;

·         di garantire la compatibilità tra le modalità di conseguimento dei titoli mancanti e la possibilità di svolgere servizio scolastico;

·         di tenere presente l’urgenza dei provvedimenti richiesti in considerazione del fatto che solo per alcune categorie, e non per tutti gli ordini e gradi di scuola e per tutte le classi di concorso, si sono attivate ”forme speciali” di conseguimento di abilitazione e/o specializzazione. Così facendo si vengono a ledere le legittime aspettative dei singoli.

 

LE FATTISPECIE DA RISOLVERE SI POTREBBERO RICONDURRE IN SINTESI A QUATTRO, RELATIVE AI:

 

1.       docenti in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n° 131 del 7 giugno 1999, e al D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale, che siano  sprovvisti dell’abilitazione/idoneità,;

 

2.       docenti in possesso del requisito di insegnamento richiesto su posti di sostegno e dell’abilitazione/idoneità, che siano sprovvisti del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n° 131 del 7 giugno 1999, e al D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 970;

 

3.       docenti in possesso del requisito di insegnamento richiesto su posti di sostegno, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale,

      che siano sprovvisti dell’abilitazione/idoneità e del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella G.U. n° 131 del 7 giugno 1999, e al D.P.R. 31 ottobre 1975, n° 970;

 

4.       docenti in possesso del requisito di insegnamento richiesto, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale pareggiato, e del diploma di Maturità afferente alle classi di concorso area tecnico professionale, del diploma di Maturità magistrale, del diploma di Scuola magistrale, che siano sprovvisti dell’abilitazione/idoneità.

 

 

Il Segretario                                                                Il Vice Presidente

                 M.R. Cocca                                                                    M. Guglietti