CAPO I Secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione Articolo 1 (Secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione) |
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Articolo 1 (Secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione) 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione e
formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il
diritto-dovere all'istruzione e formazione. 2.
Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione. 3.
Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea. 4.
I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione sono di pari dignità e
sono dotati di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e
sviluppo. 5. I percorsi dei licei e quelli di istruzione
e formazione professionale perseguono il fine comune di promuovere la
crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il
sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di
sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità
personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative
all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre
all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e
professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti
indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi,
inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II
e III. 6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza
scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53. 7. E' assicurata e assistita la possibilità di cambiare
percorso tra i licei e all'interno dei licei, come previsto dall'articolo 12,
comma 4, nonché di passare dai licei all'istruzione
e formazione professionale, e viceversa, come previsto dall'articolo 6 del
decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere
all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53. 8. La frequenza, con esito positivo,
di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di
cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre,
con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le
esperienze formative e gli stages realizzati in
Italia e all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. 9.
Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione. 10.
La continuità dei percorsi di istruzione e
formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di
Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281
del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II. |
Articolo 1 (Secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione) 1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione e formazione
professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il
diritto-dovere all'istruzione e formazione. 2.
Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione. 3.
Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una
formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della
Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza
alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea. 4. Tutte le istituzioni del sistema educativo di Istruzione e Formazione sono dotate di autonomia
didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo. 5. I percorsi liceali e quelli di istruzione e formazione professionale nei quali si realizza il diritto-dovere
all'istruzione e formazione sono di pari dignità e perseguono il fine comune di promuovere l’educazione alla
convivenza civile la crescita educativa, culturale e professionale dei
giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su
di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio
della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle
conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una
lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo,
culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli
strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati
ai Capi II e III. 6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza
scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53. 7. Le istituzioni
del sistema educativo di istruzione e formazione
assicurano ed assistono, anche associandosi fra di loro, la possibilità di cambiare scelta tra i licei e all'interno dei licei, come
previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché di passare dai licei
all'istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto
dall'articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul
diritto dovere all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione
dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53. 8. La frequenza, con esito positivo,
di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di
cui al comma 7. Le
istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre, con
specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le
esperienze formative e gli stages realizzati in
Italia e all'estero anche con periodi di inserimento
nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi. 9. Le modalità di
valutazione dei crediti scolastici sono definite con le norme regolamentari,
adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera
b) della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i passaggi fra e all’interno dei
percorsi liceali. (1) 10. Le
corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come prescritto dal comma 9
e i crediti formativi acquisiti nei percorsi di istruzione
e formazione professionale sono definite mediante accordi in sede di
Conferenza Stato regioni, recepiti con decreto dal Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università, della
ricerca. 11. Sono
riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte
dallo studente presso associazioni sportive. A tal
fine sono promosse apposite convenzioni. 12.
Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo di istruzione. 13.
La continuità dei percorsi di istruzione e
formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di
Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281
del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II. 14. I percorsi del sistema dei licei e
quelli del sistema di istruzione e formazione
professionale possono essere realizzati in un’unica sede, anche sulla
base di apposite convenzioni tra le isituzioni
scolastiche e formative interessate. |