CAPO I

Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

 

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.

4. I licei e le istituzioni formative nelle quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità e sono dotati di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi dei licei e quelli di istruzione e formazione professionale perseguono il fine comune di promuovere la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.

7. E' assicurata e assistita la possibilità di cambiare percorso tra i licei e all'interno dei licei, come previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché di passare dai licei all'istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in Italia e all'estero  anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

9. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

10. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

 

 

Articolo 1

(Secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)

1. Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dai licei e dall'istruzione e formazione professionale. Esso è il secondo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. Lo Stato garantisce i livelli essenziali delle prestazioni del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

3. Nel secondo ciclo del sistema educativo sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale e ed alla civiltà europea.

4.  Tutte le istituzioni del sistema educativo di Istruzione e Formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.

5. I percorsi liceali e quelli di istruzione e formazione professionale  nei quali si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione sono di pari dignità  e perseguono il fine comune di promuovere l’educazione alla convivenza civile la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese, secondo il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A. Essi assicurano gli strumenti indispensabili per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Essi, inoltre, perseguono le finalità e gli obiettivi specifici indicati ai Capi II e III.

6. Nei percorsi del secondo ciclo si realizza l'alternanza scuola-lavoro, come previsto dal decreto legislativo attuativo dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53.

7. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione assicurano ed assistono, anche associandosi fra di loro,  la possibilità di cambiare scelta tra i licei e all'interno dei licei, come previsto dall'articolo 12, comma 4, nonché di passare dai licei all'istruzione e formazione professionale, e viceversa, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo concernente le norme generali sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione, emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n.53.

8. La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. Le istituzioni scolastiche e formative riconoscono inoltre, con specifiche certificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, le esperienze formative e gli stages realizzati in Italia e all'estero  anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi.

9. Le modalità di valutazione dei crediti scolastici sono definite con le norme regolamentari, adottate ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i passaggi fra e all’interno dei percorsi liceali. (1)

10. Le corrispondenze tra i crediti scolastici definiti come prescritto dal comma 9 e i crediti formativi acquisiti nei percorsi di istruzione e formazione professionale sono definite mediante accordi in sede di Conferenza Stato regioni, recepiti con decreto dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università, della ricerca.

11. Sono riconosciuti i crediti formativi conseguiti nelle attività sportive svolte dallo studente presso associazioni sportive. A tal fine sono promosse apposite convenzioni.

12. Al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede previo superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

13. La continuità dei percorsi di istruzione e formazione professionale con quelli di cui all'articolo 69 della legge n.144 del 1999 è realizzata tramite accordi in sede di Conferenza Unificata ai sensi del decreto legislativo n.281 del 1997, prevedendo anche il raccordo con i percorsi di cui al Capo II.

14. I percorsi del sistema dei licei e quelli del sistema di istruzione e formazione professionale possono essere realizzati in un’unica sede, anche sulla base di apposite convenzioni tra le isituzioni scolastiche e formative interessate.