BOZZA
Art. 1 (Formazione
iniziale dei docenti)
La formazione iniziale dei docenti
della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo del sistema
di istruzione e di istruzione e formazione professionale è di pari dignità e si svolge nelle
Università e nelle istituzioni di alta formazione artistica e musicale attraverso la
frequenza rispettivamente di corsi di laurea specialistica e di corsi
accademici di 2° livello preordinati all'acquisizione delle competenze disciplinari,
pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, riflessive sulle
pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo culturale e professionale del docente,
in un quadro di regolo deontologiche.
I requisiti e le modalità essenziali della
formazione iniziale ed il profilo culturale e professionale dei
docenti dei percorsi
del sistema dell'istruzione e formazione
professionale nei quali si realizza il
diritto dovere di cui al decreto legislativo ... concorrono alla determinazione dei
livelli essenziali di prestazione di cui all'art. 117, comma 2, lettera
m) della Costituzione, anche ai fini del conseguimento di titoli e qualifiche
professionali spendibili a livello nazionale ed europeo.
A tal fine, il Ministro, con proprio decreto, determina gli insegnamenti
afferenti alle aree disciplinari ed ai settori professionali per i quali sono
definiti gli standard formativi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettera e) della
Legge n. 53/03, in coerenza con il profilo educativo culturale e
professionale degli studenti previsto al termine del 2° ciclo. La laurea
specialistica ed i diplomi accademici di secondo livello abilitano
all'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e, nella
scuola secondaria di primo grado e nel secondo ciclo, all'insegnamento delle
discipline comprese nelle classi di abilitazione determinate a norma del comma
4. Essi si conseguono previo superamento di un esame finale avente
valore anche di Esame di Stato, secondo quanto previsto dal comma 7.
Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle
discipline impartite nella scuola secondaria di primo grado e nel secondo
ciclo sono individuate con uno o più Decreti del Ministro. Per la scuola secondaria
di primo grado, si provvede ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
L'accesso ai corsi di laurea specialistica
di cui al comma 1, istituiti ed attivati ai sensi del D.M. 3 novembre
1999 n. 509 e successive modifiche e integrazioni, e ai corsi accademici di 2° livello,
avviene previo superamento di specifiche prove di ammissione a livello nazionale,
secondo modalità e contenuti stabiliti con decreto del Ministro, volte ad accertare il
possesso dei requisiti minimi curriculari e l'adeguatezza della preparazione
dei candidati.
Le Commissioni preposte a tale accertamento sono nominate dalle competenti strutture
accademiche, secondo modalità stabilite nel predetto decreto e sono composte da docenti universitari o da docenti
delle Accademie e dei Conservatori e da docenti titolari nelle istituzioni scolastiche e formative.
Per i fini di cui al comma 5, previa individuazione dei
relativi mezzi di copertura finanziaria, il Ministro, con proprio decreto, adottato
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e con il
Ministro della Funzione pubblica, determina per ogni triennio la programmazione
dei posti disponibili e vacanti a livello nazionale, rilevati a livello regionale. Tale
programmazione tiene conto anche dei posti formalmente comunicati dalle Regioni in
relazione ai percorsi di istruzione e formazione professionale e dalle scuole paritarie, in
relazione al fabbisogno di personale per il triennio di riferimento. Con
decreto ministeriale, tenuto conto dell'offerta potenziale delle Università,
comunicata da ciascun Ateneo ai sensi dell'ari 3, comma 2 della legge 264/99 e
dell'esigenza di una equilibrata offerta formativa sul territorio, si
provvede annualmente alla ripartizione dei posti per l'ammissione ai
corsi di laurea specialistica attivati dalle Università. Con le stesse modalità, si
provvede alla ripartizione dei posti per l'accesso tra i corsi di 2° livello
attivati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di Musica. È fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3.
I corsi di laurea specialistica e i corsi
accademici di 2° livello per la formazione degli insegnanti, di cui al comma 1, sono
istituiti dalle università e delle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri, delle procedure e nell'osservanza
dei requisiti minimi strutturali stabiliti con decreti del Ministro, ai
sonsi doll'art. 2, comma 3, dol DPR 27 gennaio 1998, n. 25.
La laurea specialistica e il diploma accademico di 2° livello per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nelle istituzioni del sistema di istruzione e di formazione di
cui al comma 1, si conseguono con il superamento di apposite prove, ivi
compresa una prova didattica e la discussione della tesi, secondo modalità definite con decreto del Ministro. La
commissione giudicatrice, nominata dalla competente autorità accademica, è composta, sulla
base dei criterì definiti con decreto del Ministro, da docenti universitari, o da docenti delle
Accademie e dei Conservatori, e da docenti titolari delle istituzioni scolastiche e
formative, designati dal Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale. I decreti
ministeriali di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) della legge 53/2003, anche
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 6,
comma 4, del regolamento approvato con il decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni, determinano: le classi dei corsi di laurea specialistica, anche
interfacoltà o interuniversitari, il profilo culturale e professionale del
docente, le correlate attività didattiche, i relativi ambiti disciplinari,
l'attribuzione dei relativi crediti distinti
per i settori scientifico-disciplinari in misura non inferiore all'80% dei
complessivi 120 crediti formativi universitari, in modo da garantire, al termine del
percorso formativo, l'acquisizione del profilo culturale e professionale del
docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze
coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi
di abilitazione. Per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria di primo grado e del secondo ciclo le predette classi sono
individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali
gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi
disciplinano le attività didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli
alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può
prevedere stage all'estero.
I corsi di laurea specialistica di cui al comma 1, possono
essere istituiti con il concorso di una o più Facoltà dello stesso Ateneo o di
più Atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati,
su proposta delle rispettive facoltà competenti. Le convenzioni
definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture
didattiche e scientifiche, di laboratori, di risorse finanziarie per il
funzionamento dei corsi anche prevedendo appositi organi consiliari composti da
rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli Atenei.
Con specifici
decreti si provvede a determinare il percorso formativo di 2° livello da
svolgere nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica,
musicale e coreutica, in analogia ai principi e criteri determinati ai commi 9 e 10
per le Università, con i necessari adattamenti correlati agli specifici
ordinamenti delle predette istituzioni. Gli stessi decreti assicurano altresì
il raccordo tra le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e le Università, per quanto riguarda gli ambiti disciplinari comuni.
Art. 2 (Centro di
servizio per la formazione degli insegnanti)
Per i fini di cui all'art. 5, comma 1,
lettera e) della legge, i regolamenti didattici di Ateneo, disciplinano la
istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di Ateneo o d'Interateneo denominata
Centro di servizio per la formazione degli insegnanti, al quale vengono attribuiti i
seguenti compiti:
organizzare e monitorare le attività di tutorato in modo
tale che la formazione in campo professionale sia integrata e coerente con
il profilo culturale e professionale richiesto;
provvedere allo
svolgimento, coordinandosi in sede territoriale con tutti gli enti e i soggetti
interessati,
delle prove d'accesso nazionali, stabilite con Decreto del Ministro, ai
corsi di laurea specialistica abilitante per l'insegnamento;
organizzare in
maniera unitaria e integrata alle lezioni teoriche i laboratori professionali,
i tirocini
e le esercitazioni ad essi connesse;
raccordarsi con
le istituzioni di istruzione e di formazione, con gli Uffici Scolastici Regionali, con
gli enti pubblici e privati, ivi compresi quelli del Terzo Settore con
gli enti territoriali, con le imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, con le Camere di Commercio, Industria e
Artigianato, da coinvolgere negli stage e nei tirocini;
organizzare
apposite attività didattiche teorico-pratiche, anche in collaborazione con le
istituzioni di istruzione e formazione, per la formazione degli insegnanti interessati ad
assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni di istruzione e formazione,
anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli Uffici
Scolastici Regionali, con l'Indire, l'Invalsi e con gli Irre, ovvero su proposta
delle istituzioni di istruzione e
di formazione, di associazioni professionali e
imprenditoriali, di enti locali e territoriali e di altri organismi pubblici e
privati.
Allo scopo di
assicurare standard qualitativamente omogenei di prestazione a livello nazionale, con
decreto ministeriale, sentito il Comitato nazionale di valutazione del
sistema universitario, integrato a tali fini con esperti del settore artistico
e musicale e coreutico, sono definiti i criteri e le modalità per il
monitoraggio e la valutazione dei risultati didattici dei corsi di cui
all'ari. 1 comma 7, in relazione agli obiettivi formativi individuati dai
decreti ministeriali di cui allo stesso articolo.
Per gli stessi
fini di cui al comma 1, le Accademie e i Conservatori disciplinano con delibera del
Consiglio di amministrazione, adottata su proposta del Consiglio
Accademico, l'istituzione e l'organizzazione di apposita struttura di
coordinamento e di gestione delle attività.
Art. 3
(accesso all'insegnamento)
Ai fini
dell'accesso ai ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche statali e delle assunzioni nelle scuole paritarie e nel sistema dell'istruzione
e formazione professionale, i laureati ed i diplomati specialisti
abilitati all'insegnamento svolgono attività di tirocinio, con valore di
praticantato, con assunzione di responsabilità d'insegnamento sotto la
supervisione di un tutor designato dall'istituzione interessata, nell'ambito di
appositi contratti di formazione lavoro con le istituzioni o scuole
interessate.
Per accedere al
contratto di formazione lavoro, i laureati ed i diplomati specialisti abilitati
sono
iscritti in un apposito Albo regionale istituito presso gli Uffici Scolastici
Regionali, articolato per ciascuna classe di abilitazione. Ai fini dell'assegnazione
nelle istituzioni o nelle scuole degli iscritti all'Albo, le stesse, di
norma, stipulano, in costanza di posti disponibili e vacanti coerentemente con
la programmazione di cui all'articolo 1, comma 5, apposite convenzioni con il
Centro di servizio di cui all'articolo 2, o con le Accademie e i Conservatori
interessati, con cui tra l'altro sono definiti i rapporti tra tutor e tirocinante.
Con Decreto del
Ministro, d'intesa con il MLPS e con il Ministero della Funzione Pubblica, è definito lo
schema-tipo di contratto di formazione lavoro di cui al comma 1, nonché
la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio.
Compiuto il
tirocinio di cui al comma 1 gli interessati discutono, con il comitato per la valutazione del
servizio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297 ai fini dell'accesso ai ruoli del personale docente delle scuole
statali, e con analogo organismo da istituirsi nelle scuole paritarie e nel
sistema dell'istruzione e formazione professionale ai fini dell'assunzione
nelle medesime scuole paritarie o nel predetto sistema, una relazione
sulle esperienze e attività svolte e adeguatamente documentate. A
seguito di giudizio favorevole espresso, tenuto conto anche degli elementi di
valutazione forniti dal tutor di cui al comma 1 e dal dirigente
dell'istituzione scolastica o formativa, dai predetti organismi di
valutazione, gli interessati conseguono l'assunzione con vincolo di permanenza,
per almeno 3 anni scolastici, nell'istituzione scolastica o formativa presso cui è
stato effettuato il tirocinio.
Art. 4
(Centri di eccellenza per la formazione)
Per i fini di
cui all'art. 5, comma 1, lettera f) della legge 53/2003 i Centri di servizio di
Ateneo
o d'interateneo e le Accademie e i Conservatori di cui all'art. 2, sulla base dei
criteri definiti con decreto del Ministro, promuovono la costituzione di
Centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti delle
istituzioni di istruzione e di formazione.
Sulla base di
specifiche convenzioni stipulate con le Direzioni Regionali del MIUR, con l'Indire,
l'Invalsi e con gli Irre, anche su proposta delle singole istituzioni di
istruzione e di formazione, compatibilmente con le risorse disponibili, le Università, su
proposta del Centro di servizio di Ateneo, delle Accademie e i Conservatori di cui
all'art. 2, organizzano apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca
scientifica sull'apprendimento-
insegnamento
scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti.
Art. 5
(Norme transitorie e finali)
Le graduatorie degli idonei dei
concorsi a posti e cattedre per esami e titoli e le graduatorie permanenti del
personale docente di cui alla legge 124/99, in vigore alla data di emanazione del presente decreto, vengono
trasformate in graduatorie ad esaurimento ed utilizzate per le assunzioni
secondo le modalità di cui al
presente articolo.
In via
transitoria, e fino all'esaurimento delle singole graduatorie di cui al precedente
comma,
il numero complessivo dei posti di accesso all'insegnamento disponibili secondo
la programmazione triennale di cui all'articolo 1 e imputabili
all'anno di riferimento è così ripartito:
il 25% ai posti
di accesso ai corsi di laurea specialistica ed ai corsi accademici di 2°
livello di cui al presente decreto;
il
25% agli idonei dei concorsi a posti e cattedre per esami e titoli;
il
50% agli iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente comma.
In caso di esaurimento
delle graduatorie di cui al comma 1, i posti ad esse assegnati vanno ad
incrementare la quota di cui alla lettera a).
Gli insegnanti
abilitati nei corsi di laurea di scienza della formazione primaria, nei corsi
di specializzazione
all'insegnamento nella scuola secondaria e nei corsi di didattica della musica
sono inseriti, a domanda, nelle graduatorie degli idonei dei concorsi a posti e
cattedre per esami e titoli.
Con decreto del
Ministro sono disciplinati i corsi abilitanti speciali di cui all'articolo 2
della legge 143/04.
Con accordo in
sede di Conferenza Stato - regioni, sono determinati i criteri per la disciplina
relativa al personale docente del sistema di istruzione e formazione
professionale, nel rispetto di quanto previsto dai relativi Contratti
Collettivi di Lavoro.