COMITATO “ PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA”
ISTRUZIONI
PER LE INIZIATIVE A DIFESA DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA DALLE ILLEGITTIME
INGERENZE MINISTERIALI
Inviamo in allegato tre schemi di possibili delibere che i
collegi dei docenti possono adottare:
1) Conferimento della funzione tutoriale
2) Determinazione dell’assetto didattico e del relativo orario
scolastico
3) Adozione dei libri di testo
·
Per quanto riguarda il conferimento della
funzione tutoriale abbiamo sostenuto che il decreto delegato è
illegittimo sia perchè la delega non prevede tale
materia sia perchè per effetto dell’art. 117 comma 3
l’organizzazione della funzione docente spetta agli organi collegiali della
scuola, rientrando nell’autonomia scolastica.
·
Per quanto riguarda l’assetto didattico e relativo orario
abbiamo sostenuto che anzitutto tale materia non è stata prevista nella delega
e che che pertanto la legge delega ha confermato la normativa in vigore.
·
Per quanto concerne l’adozione dei libri di testo
si è sostenuto che la normativa vigente attribuisce al collegio docente il
potere di adottare i libri di testo e non il dovere; il collegio dei docenti
con riferimento alla programmazione didattica può assumere decisioni
alternative.
Inoltre si deve rilevare che il
Governo non aveva alcun potere di emanare le “Indicazioni nazionali” che
pertanto non possono avere alcuna efficacia
vincolante.
In concreto si possono verificare
diverse ipotesi:
a) Ipotesi
di approvazione delle delibere da noi proposte
Nell’ipotesi di
approvazione delle delibere è necessario vigilare sulla loro
applicazione e soprattutto sull’eventuale disapplicazione
con atti specifici da parte del
dirigente scolastico (per es. ordini di servizio, ecc.).
In tale ipotesi sarà necessario intervenire subito
con eventuale ricorso di urgenza al giudice del
lavoro.
Il Comitato può garantire la
necessaria assistenza legale, ovviamente se richiesta.
b)
Ipotesi di invalidazione delle delibere
In passato si è verificato che
delibere non gradite all’Amministrazione siano state
invalidate perchè dichiarate illegittime.
Si deve rilevare che le delibere
degli organi collegiali sono atti definitivi e come
tali possono essere annullati soltanto dal Governo o dal Giudice amministrativo
(TAR); non possono essere quindi annullate nè dal
Dirigente scolastico nè dal Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale nè dal Ministero.
Essendo atti definitivi devono
essere eseguiti dagli organi competenti, che possono declinare
ogni responsabilità per presunte illegittimità, ma non rifiutarne
l’applicazione.
In tale ipotesi l’eventuale
provvedimento di annullamento si deve ritenere
illegittimo e come tale contestabile in sede giudiziaria.
c) Ipotesi
di rifiuto da parte del Dirigente scolastico ad inserire le delibere
all’odg e/o di metterle in votazione.
Le delibere possono essere
proposte, ex art. 5, comma 8 e 7, comma 3 del D.Lgs. n. 297/94 di consigli di
classe e/o interclasse oppure da un terzo dei componenti del collegio dei
docenti che, ex art. 7, comma 4, ha il potere di chiedere la convocazione e
quindi anche di formulare una proposta di odg.
Il Dirigente Scolastico deve
quindi metterle in votazione e non ha alcun potere di decidere sull’eventuale
inammissibilità per presunta illegittimità.
In tale ipotesi l’eventuale
provvedimento di annullamento si deve ritenere
illegittimo e come tale contestabile in sede giurisdizionale.
d)
Ipotesi di approvazione didelibere
applicative del D.L. vo n.59/04
Nelle ipotesi di delibere di applicazione del decreto Moratti
l’illegittimità di detto decreto comporta l’illegittimità di tutte le delibere
applicative; di conseguenza i docenti e/o i genitori possono impugnarle in sede
giudiziaria nei termini di legge
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Nella realtà pratica si possono
configurare diverse altre ipotesi che vanno esaminate e risolte caso per caso;
a tale fine il Comitato potrà garantire, anche la necessaria assistenza e
consulenza che è gratuita.
Per ogni comunicazione e/o
informazione conferenza@inwind.it oppure
fax 055/588820.
c:\archivio mauceri\varie\schemi.doc