Art. 11
Valutazione, scrutini ed esami
1. Ai fini della validità dell'anno, per la
valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
2. La
valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli
allievi e la certificazione delle competenze da essi
acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al
recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
3. I
docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del
passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il raggiungimento di tutti
gli obiettivi formativi del biennio, valutando altresì il comportamento degli
alunni. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla
classe successiva all'interno del periodo biennale.
4. Il
terzo anno della scuola secondaria di primo grado si conclude
con un esame di Stato.
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di
idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o
compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso
del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado, nonché i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6.
All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti
che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del
titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito
il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso
compiano ventitre anni di età.
7. Il
miglioramento dei processi di apprendimento e della
relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche
attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il
tempo corrispondente al periodo didattico.