Tribunale per i minorenni di Brescia
Rilevato che gli odierni
indagati sono sottoposti a procedimento penale per aver occupato il Liceo Ginnasio
statale “Arnaldo”, per aver in quel contesto impedito
il regolare svolgimento delle lezioni e dei colloqui generali docenti-genitori,
nonché per aver impedito l’ingresso all’istituto scolastico occupato al Preside
e ai Professori A. D’Angelo e Neri Marina;
Rilevato che le suddette
condotte sono state poste in essere nell’ambito di una
manifestazione di protesta studentesca contro le modalità di gestione
dell’istituto da parte dei docenti e che
Alla luce della suddetta
pronuncia e atteso che i ragazzi hanno limitato la protesta con l’occupazione
dell’istituto per il tempo strettamente necessario ad ottenere una trattativa
proficua con il corpo docenti;
Per quanto attiene poi il
reato p. e p. dall’art. 340 c.p. si ritiene anche alla
luce di quanto affermato dalle pronunce della Cassazione (n. 173608/86; n.
200079/94) che non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o
pubblico servizio quando l’interruzione o il turbamento si riferisca ad una
singola funzione o prestazione come nel caso di specie in cui sono stati
interrotti solo i colloqui con i professori programmati per il 9.12.2003;
Per quanto attiene, infine il
reato di violenza privata contestato, che l’aver momentaneamente impedito
l’accesso all’ istituto al Preside e agli insegnanti
D’Angelo e Neri attraverso il “c.d.” picchettaggio “
persuasivo” non integra gli estremi del reato contestato atteso che il diritto
di sciopero può anche rendere legittime le c.d. azioni sussidiarie che sono
finalizzate alla riuscita dell’astensione dal lavoro, ma a condizione e che non
siano poste in essere con modalità lesive di altrui interessi primari
penalmente rilevanti (Cass. N. 155334/02).
Per questi motivi il giudice dispone
l’archiviazione del procedimento.