Tribunale per i minorenni di Brescia

 

Rilevato che gli odierni indagati sono sottoposti a procedimento penale per aver occupato il Liceo Ginnasio statale “Arnaldo”, per aver in quel contesto impedito il regolare svolgimento delle lezioni e dei colloqui generali docenti-genitori, nonché per aver impedito l’ingresso all’istituto scolastico occupato al Preside e ai Professori A. D’Angelo e Neri Marina;

 

Rilevato che le suddette condotte sono state poste in essere nell’ambito di una manifestazione di protesta studentesca contro le modalità di gestione dell’istituto da parte dei docenti e che la Suprema Corte ha evidenziato con la Sent. N. 1044/2000 che non integra il reato di cui all’art. 633, l’occupazione di un istituto scolastico per fini dimostrativi posta in essere dagli studenti che lo frequentano, nei cui confronti, in quanto soggetti attivi della comunità scolastica e partecipi alla sua gestione ai sensi del D.P.R. 31.05.74 n. 416, non si configura un diritto d’accesso all’istituto limitato alle sole ore in cui è prevista l’attività scolastica in senso stretto, né può dirsi sussistente l’elemento normativo della fattispecie incriminatrice consistente nella ”altruità” dell’immobile;

 

Alla luce della suddetta pronuncia e atteso che i ragazzi hanno limitato la protesta con l’occupazione dell’istituto per il tempo strettamente necessario ad ottenere una trattativa proficua con il corpo docenti;

 

Per quanto attiene poi il reato p. e p. dall’art. 340 c.p. si ritiene anche alla luce di quanto affermato dalle pronunce della Cassazione (n. 173608/86; n. 200079/94) che non è configurabile il reato di interruzione di un ufficio o pubblico servizio quando l’interruzione o il turbamento si riferisca ad una singola funzione o prestazione come nel caso di specie in cui sono stati interrotti solo i colloqui con i professori programmati per il 9.12.2003;

 

Per quanto attiene, infine il reato di violenza privata contestato, che l’aver momentaneamente impedito l’accesso all’ istituto al Preside e agli insegnanti D’Angelo e Neri attraverso il “c.d.” picchettaggio “ persuasivo” non integra gli estremi del reato contestato atteso che il diritto di sciopero può anche rendere legittime le c.d. azioni sussidiarie che sono finalizzate alla riuscita dell’astensione dal lavoro, ma a condizione e che non siano poste in essere con modalità lesive di altrui interessi primari penalmente rilevanti (Cass. N. 155334/02).

 

Per questi motivi il giudice dispone l’archiviazione del procedimento.