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Il Consiglio dei
Ministri approva due decreti in attuazione della riforma
Tutti a scuola fino a 18 anni
Aumenta di tre anni (da nove a dodici) l'obbligo scolastico
Tutti dovranno conseguire un diploma o una qualifica
Alternanza scuola-lavoro: le scuole potranno stipulare convenzioni con
enti, compresi quelli di ricerca, mondo del volontariato, imprese per favorire
l'apprendimento di conoscenze utili all'inserimento nel mondo lavorativo
(Roma, 21
maggio 2004) Il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi in via
preliminare, su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, Letizia Moratti, altri due decreti legislativi sulla riforma della
scuola, in attuazione della legge-delega 53/2003: quello riguardante l'innalzamento dell'obbligatorietà scolastica fino ai 18
anni e il decreto sull'alternanza scuola-lavoro.
Il decreto sul diritto all'istruzione e alla formazione obbligatoria per
tutti fino a 18 anni, in particolare, costituisce una tappa storica
nel processo educativo del Paese dopo l'innalzamento dell'età dell'obbligo a 14
anni, stabilito nel 1962, e a 15 in seguito alla riforma Berlinguer.
Il provvedimento, predisposto in attuazione della delega al Governo conferita
dall'articolo 1, commi 1 e 2 e dall'articolo 7 della legge n. 53/2003,
disciplina il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di ciascuna
persona, a partire dal primo anno della scuola primaria, per il raggiungimento
del pieno successo formativo.
La legge n. 53/2003 prevede, infatti, che sia assicurato a tutti il diritto
all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto
si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione (scuola primaria +
scuola secondaria di primo grado) e nel secondo ciclo (licei + istruzione e formazione
professionale).
I punti cardine del decreto
- Diritto/dovere all'istruzione
per dodici anni, o almeno fino al conseguimento di una qualifica entro il
18° anno di età. L'innalzamento dagli attuali nove a dodici anni sarà
graduale. Già dal prossimo anno scolastico 2004-2005 partirà il primo
innalzamento della scolarità obbligatoria di un anno;
- responsabilità dei genitori o
di "coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci" per
l'adempimento del dovere di istruzione e formazione dei minori;
- vigilanza dei Comuni
sull'adempimento da parte dei genitori del dovere di mandare i figli a
scuola fino ai 18 anni;
- raccolta dei dati da parte
dell'Anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Anagrafe evidenzierà
l'elenco nominativo degli eventuali abbandoni, scuola per scuola, in modo
da assistere gli alunni e le famiglie perché i ragazzi che hanno lasciato
la scuola possano rientrare nel sistema e raggiungere il pieno successo
formativo;
- servizi di orientamento delle
scuole secondarie di primo grado sulla base dei percorsi personalizzati di
ciascun allievo, con il coinvolgimento delle famiglie e delle istituzioni
scolastiche;
- sanzioni ai genitori
inadempienti, come previsto dalle norme attualmente in vigore;
- pari valori di credito alla
frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo (licei,
istruzione/formazione professionale, alternanza scuola-lavoro,
apprendistato);
- passaggi assistiti e
assicurati tra i sistemi formativi e possibilità di cambio di indirizzo
all'interno del sistema dei licei e dell'istruzione e formazione
professionale;
- monitoraggio congiunto del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali sull'attuazione del decreto con
conseguente relazione triennale al Parlamento;
- esenzione da qualsiasi tassa
di frequenza per le scuole statali. Già dal prossimo anno scolastico
2004/2005 partirà la gratuità dalle tasse per i primi due anni degli
istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di
istruzione/formazione professionale realizzati a norma dell'Accordo-quadro
della Conferenza unificata del 19 giugno 2003. La gratuità verrà estesa
gradualmente a tutti i 12 anni della scolarità obbligatoria.
Alternanza scuola-lavoro
Il Consiglio dei Ministri, come abbiamo detto, ha approvato in
via preliminare anche il decreto legislativo che disciplina la
possibilità, per gli studenti cha abbiano compiuto il 15° anno di età, di
realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro.
Questo percorso formativo viene attuato sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica e formativa per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di
base, di sperimentare le proprie vocazioni e attitudini ai fini di una scelta
più consapevole rispetto ai percorsi successivi. Questo strumento, che estende
e mette a sistema le migliori esperienze già acquisite dalle scuole (terza area
dell'istruzione professionale, iniziative sperimentali nell'istruzione
tecnica), consentirà ai ragazzi di acquisire, oltre alle conoscenze di base,
anche le competenze spendibili sul mercato del lavoro.
Ecco i punti qualificanti del decreto legislativo:
- riconoscimento dell'alternanza
scuola-lavoro quale modalità di realizzazione della formazione del secondo
ciclo per gli studenti compresi tra il 15° ed il 18° anno di età;
- stipula di apposite convenzioni
tra le istituzioni scolastiche-formative e le camere di commercio, gli
enti pubblici e privati, compresi gli enti di ricerca, le imprese e il
mondo del volontariato;
- istituzione di un Comitato
nazionale per lo sviluppo, il monitoraggio e la valutazione del sistema di
alternanza scuola-lavoro;
- organizzazione didattica volta
ad alternare periodi di formazione in aula a periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, anche esternamente al calendario delle
lezioni;
- sistema tutoriale costituito
dal tutor formativo interno all'istituzione scolastica e dal tutor
formativo esterno alla scuola, designato dai soggetti che ospitano gli
studenti per periodi di esperienza pratica;
- riconoscimento dei crediti per
il periodo di alternanza scuola-lavoro anche in base alle indicazioni
fornite dal tutor formativo esterno;
- l'istituzione scolastica potrà
rilasciare una certificazione supplementare che attesti le competenze
acquisite dallo studente per il proseguimento dei percorsi formativi e per
il successivo inquadramento nel mondo del lavoro;
- possibilità di realizzare
percorsi in alternanza nel sistema dei licei e nel sistema di istruzione e
formazione professionale;
- nelle more dell'emanazione dei
decreti delegati del secondo ciclo, le regioni e le province autonome
possono attuare eventuali sperimentazioni in alternanza scuola-lavoro
nell'ambito del sistema della formazione professionale.
Allegato
Evoluzione del sistema scolastico italiano dalla Legge
Casati (1859) al D. Lgs. attuativo della legge 53 (2004)