Il testo dell'appello
Come professori universitari di diritto riteniamo di dover segnalare che, nel testo del disegno di legge sul cd. legittimo sospetto anche come
emendato dalla Camera dei deputati, permangono vizi di legittimità
costituzionale.
In particolare:
a) la previsione
di non meglio specificati motivi di «legittimo sospetto», sia pure derivanti da
gravi situazioni locali, come causa di rimessione del processo ad altro giudice
appare in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito. La
legge può consentire, quale extrema ratio e in nome di valori
costituzionalmente protetti come l’imparzialità del giudice, lo spostamento del
processo ad un organo diverso da quello originariamente competente. Ma, come
insegna la Corte costituzionale, perché possa dirsi rispettata l’inderogabile
garanzia della precostituzione, non basta che sia predeterminato il «nuovo»
giudice, territorialmente competente; devono essere predeterminati anche i
«casi», cioè le circostanze di fatto oggettivamente verificabili che
giustificano il trasferimento del processo, in modo da ridurre al minimo la
valutazione discrezionale della Cassazione, chiamata a decidere sulla richiesta
di rimessione. A questa esigenza si sottrae manifestamente, per la genericità e
la vaghezza del suo presupposto, la nuova disciplina che lascia indefinito
persino l’oggetto del «legittimo sospetto»;
b) la sospensione
obbligatoria nella fase finale del dibattimento e il divieto di pronunciare
sentenza sono censurabili per gli stessi motivi già enunciati dalla Corte
costituzionale in rapporto all’analogo divieto contenuto nell’originario
articolo 47 Cpp (sentenza 353/96): si altera l’equilibrio fra i principi di
economia processuale e di terzietà del giudice, con il rischio che l’uso
strumentale della richiesta di rimessione determini «la paralisi del
procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del
processo». I forti dubbi di incostituzionalità non possono certo dirsi fugati
dai controlli preventivi ai quali è subordinato l’effetto sospensivo. Tanto il
vaglio di ammissibilità del Presidente della cassazione, quanto quello del
giudice di merito sulla novità degli elementi addotti in caso di richiesta
reiterata sono del tutto inadeguati a frenare richieste pretestuose o
dilatorie, che qualunque parte di media diligenza è in grado di presentare in
una veste formalmente ineccepibile;
c) appare infine
illegittima, a fronte del principio di precostituzione del giudice, l’immediata
applicazione della nuova normativa ai processi in corso, tanto più attraverso
una legge dichiaratamente volta a distogliere dal loro giudice naturale gli
imputati di alcuni processi ben definiti.