Il testo dell'appello

 
 
 

 



Come professori universitari di diritto riteniamo di dover segnalare che, nel testo del disegno di legge sul cd. legittimo sospetto anche come emendato dalla Camera dei deputati, permangono vizi di legittimità costituzionale.

 

In particolare:


a) la previsione di non meglio specificati motivi di «legittimo sospetto», sia pure derivanti da gravi situazioni locali, come causa di rimessione del processo ad altro giudice appare in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito. La legge può consentire, quale extrema ratio e in nome di valori costituzionalmente protetti come l’imparzialità del giudice, lo spostamento del processo ad un organo diverso da quello originariamente competente. Ma, come insegna la Corte costituzionale, perché possa dirsi rispettata l’inderogabile garanzia della precostituzione, non basta che sia predeterminato il «nuovo» giudice, territorialmente competente; devono essere predeterminati anche i «casi», cioè le circostanze di fatto oggettivamente verificabili che giustificano il trasferimento del processo, in modo da ridurre al minimo la valutazione discrezionale della Cassazione, chiamata a decidere sulla richiesta di rimessione. A questa esigenza si sottrae manifestamente, per la genericità e la vaghezza del suo presupposto, la nuova disciplina che lascia indefinito persino l’oggetto del «legittimo sospetto»;


b) la sospensione obbligatoria nella fase finale del dibattimento e il divieto di pronunciare sentenza sono censurabili per gli stessi motivi già enunciati dalla Corte costituzionale in rapporto all’analogo divieto contenuto nell’originario articolo 47 Cpp (sentenza 353/96): si altera l’equilibrio fra i principi di economia processuale e di terzietà del giudice, con il rischio che l’uso strumentale della richiesta di rimessione determini «la paralisi del procedimento, tanto da compromettere il bene costituzionale dell’efficienza del processo». I forti dubbi di incostituzionalità non possono certo dirsi fugati dai controlli preventivi ai quali è subordinato l’effetto sospensivo. Tanto il vaglio di ammissibilità del Presidente della cassazione, quanto quello del giudice di merito sulla novità degli elementi addotti in caso di richiesta reiterata sono del tutto inadeguati a frenare richieste pretestuose o dilatorie, che qualunque parte di media diligenza è in grado di presentare in una veste formalmente ineccepibile;


c) appare infine illegittima, a fronte del principio di precostituzione del giudice, l’immediata applicazione della nuova normativa ai processi in corso, tanto più attraverso una legge dichiaratamente volta a distogliere dal loro giudice naturale gli imputati di alcuni processi ben definiti.

 

 

                                                                        Le firme