Norme relative al reclutamento dei
docenti e al superamento del fenomeno del precariato docente.
Presentazione
dell'iniziativa
legislativa dei Parlamentari DS-Ulivo
della Camera e del Senato
La situazione del reclutamento dei docenti e del precariato deve essere analizzata con riferimento alle principali scelte legislative operate fino ad oggi dal governo Berlusconi:
La
situazione nel settore, dopo l’approvazione della legge 124/99 e la
riattivazione del sistema concorsuale che ha portato negli anni 2001 e 2002
alla nomina di oltre 60.000 operatori scolastici, è stata caratterizzata dai
seguenti avvenimenti:
1) Il decreto legge 28 agosto 2000 n° 240 convertito nella legge n° 306/2000 ha sancito il principio di un punteggio aggiuntivo per l’abilitazione Siss, rinviando la quantificazione dello stesso ad un successivo decreto interministeriale
2) Il Decreto interministeriale 4 giugno 2001 n° 269 (in G.U 6 luglio 2001, n. 155) ha individuato in trenta punti tale punteggio aggiuntivo.
3) Nel luglio 2001 il Governo Berlusconi con il Decreto legge 255/2001 convertito nella legge 333/2001, in un quadro di modifiche del sistema delle graduatorie ha eliminato la quinta fascia e unificato la terza e la quarta, prevedendo, tra l’altro, l’equiparazione dei punteggi per i servizi prestati nelle scuole paritarie a quelli per il servizio prestato nelle scuole statali.
4) Il DD 18 febbraio 2002 ha confermato tale punteggio aggiungendo, per i candidati provenienti dalle SISS, la contestuale valutazione dei servizi prestati durante lo svolgimento del corso di specializzazione. Tale doppia valutazione è stata poi eliminata in seguito ai ricorsi e il punteggio per l'abilitazione SISS non è più cumulabile con il punteggio per i servizi.
5) Il Governo Berlusconi, che ha dovuto procedere alle nomine previste dalla legge 124/99 nella misura di sessantamila unità stabilita nei contingenti(2000-2001; 2001-2002) deliberati dal governo di centro sinistra per l’anno scolastico 2002-2003, ha bloccato totalmente il sistema delle nomine in ruolo omettendo di individuare il contingente previsto dalla legge.
E’, dunque, del tutto evidente che la modifica del sistema delle fasce operato dal decreto legge 255/2001 ha finito col creare un inaccettabile sovvertimento di un sistema regolamentato dalla legge 124/99, sulla base di diritti acquisiti, in primo luogo quello della priorità di nomina conseguente al requisito di aver svolto servizi di insegnamento nella scuola statale, cioè con procedure concorsuali e in condizioni spesso disagiate.
Alimentare la guerra tra le varie categorie di precari finisce,
infatti, col far perdere di vista la scelta essenziale di
questo governo: la riduzione del numero degli insegnanti prevista dalla
finanziaria 2002 e ribadita dalla finanziaria 2003 e la
mancata immissione in ruolo gli aventi diritto.
Il governo, che nella prima fase aveva fatto intendere di privilegiare i frequentanti le SSIS, anche perché sembravano costituire il terreno strategico favorevole alle ipotesi di chiamata diretta, sotto la pressione esercitata dai precari in servizio e dai vincitori di concorso ordinario ha cambiato improvvisamente linea, sconfessando la tesi del punteggio aggiuntivo attribuito in esclusiva alla SSIS.
Tale manovra è iniziata nella seduta della commissione Cultura del Senato del 16 ottobre quando è stato approvato un ordine del giorno, proposto dalla maggioranza di centro destra, con il quale il Senato, in sede di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n.212, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", impegna il Governo, ai fini della formazione delle graduatorie permanenti di cui all'art.401 del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, ad assicurare parità di trattamento nell'attribuzione del punteggio a coloro che abbiano conseguito la specifica abilitazione a seguito di partecipazione a procedure concorsuali o abilitanti e a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito di superamento dell'esame di stato al termine delle Scuole di specializzazione all'Insegnamento Secondario.
Alla Camera, in sede di
conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti
per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta
formazione musicale, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il
Governo a rivedere i criteri di inclusione nelle graduatorie permanenti riconoscendo un valore aggiuntivo ai servizi
prestati, valutando tutti i titoli di
studio e di cultura e valorizzando i percorsi di formazione e specializzazione
universitaria.
Il presente disegno di legge vuole disciplinare correttamente la materia:
prevede, tra l'altro, il raddoppio del punteggio per i servizi prestati nelle
scuole statali e la messa a disposizione di un contingente di posti ai
futuri specializzati in sede universitaria, per opporre un'alternativa valida
alla aberrante ipotesi di chiamata diretta che è presente nell'articolo 5 del
disegno di legge delega del Governo recentemente approvato.
Nella valanga di ordini del giorno presentati e accolti dalla Camera in
occasione dell'approvazione della legge delega
ve ne sono alcuni che prevedono di fatto l’annullamento del punteggio
aggiuntivo ai candidati provenienti dalle SSIS. Si tratta con tutta evidenza
solo dell’ultimo atto di questo balletto poco edificante compiuto dal
Governo e dalla maggioranza parlamentare.
Con
il presente testo si conferma la
validità delle scelte compiute nella
legge 124/99 che si propongono di tutelare in maniera equilibrata gli
interessi delle diverse categorie e si contrasta la scelta del Governo di
ridimensionare l'organico per privatizzare più agevolmente il servizio
scolastico.
Infatti
agli 8.500 posti tagliati nell’anno scolastico in corso si aggiungeranno i
12.000 del prossimo anno e i 12.000 di quello successivo.(V. le tabelle
allegate). Occorre, a nostro avviso riconoscere chiaramente che contro l’attacco all’integrità della
scuola pubblica, in atto anche attraverso le forme di precarizzazione di massa
che si vogliono cronicizzare, l’unico obiettivo unificante per le varie
categorie di aspiranti docenti e produttivo di risultati concreti è quello di
ripristinare l’automatismo annuale nell’individuazione dei posti destinati alle
nomine a tempo indeterminato.
La
legge 124, contro cui si è battuto il centro destra quando era all’opposizione,
si poneva proprio l’obiettivo di
eliminare il fenomeno del precariato che dequalifica e penalizza la scuola
pubblica.
Il
presente disegno di legge si propone di superare il filtro governativo sulle
nomine, che fu stabilito per favorire la politica di austerità necessaria per l’ingresso dell’Italia nell’Europa e
di stabilire ulteriori e specifiche misure. Si tratta di un progetto aperto al
confronto parlamentare convinti come siamo che la qualità della scuola pubblica
si gioca, anche e soprattutto, sulla qualità delle politiche di formazione e
reclutamento dei docenti.
Gli
obiettivi che si propone il presente testo di legge sono, pertanto, i seguenti
1)
Incarichi a tempo indeterminato su tutti i posti vacanti ripristinando il
sistema dell’automatismo nella messa a disposizione annuale dei posti vacanti.
Tali obiettivi sono ignorati negli ordini del giorno di maggioranza.(art. 1,
comma 1)
2)
Rifiuto di ogni ipotesi di chiamata diretta, e trasformazione graduale delle
graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.( art. 2, comma 3)
3)
Raddoppio della valutazione dei servizi prestati nelle scuole statali per
riequilibrare la collocazione in graduatoria dei precari storici sia rispetto
agli aspiranti provenienti dalle SSIS sia rispetto a quelli provenienti dalle
scuole private (art. 1, comma 2)
4)
Messa a disposizione di una percentuale dei posti del concorso ordinario per
gli abilitati in sede di formazione universitaria. (art. 2, comma 1)
5) Inserimento
degli attuali idonei, con l’attuale punteggio,
nelle prossime graduatorie del concorso ordinario. (art. 2, comma 2)
6) Blocco
dell’operazione di smantellamento dell’organico della scuola pubblica. (art. 2, comma
3)
Art. 1.
(Determinazione
degli organici e dei servizi).
1. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze
peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei
contratti di lavoro a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico, a
decorrere dal 1^ settembre 2003, è assegnato un contingente di personale
dirigente, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario pari al 70
per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno
scolastico.
2. Con effetto sulle nomine
previste dalle graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, il punteggio, previsto per la valutazione dei servizi di insegnamento
prestati nelle scuole statali, è raddoppiato. La disposizione di cui al
presente comma non si applica al servizio prestato nelle scuole paritarie.
Art. 2.
(Reclutamento
e nomine).
1. Il 50 per cento dei posti
annualmente assegnati ai concorsi ordinari per l'insegnamento nelle scuole di
ogni ordine e grado è assegnato, sulla base di apposite graduatorie regionali o
nazionali e secondo le rispettive classi di concorso, ai candidati che nel
periodo intercorrente tra un concorso e l'altro risultino aver conseguito
l'abilitazione presso le università. Le modalità di conferimento dei posti e
delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite
con apposito Regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della
legge n° 23 agosto 1988 n° 400.
2. Ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentito di richiedere l'inserimento con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito che saranno compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami che sarà bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'anno
scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di
reclutamento di cui al comma 1 del presente articolo, e comunque
successivamente all’aggiornamento effettuato con l’inserimento degli abilitati
di cui ai successivi articoli 3 e 4, le
graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124 sono trasformate
in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie
stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda
dell’interessato. Per ogni classe di concorso, dopo
l'esaurimento di tutte le corrispondenti
graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente
aliquota del 50% dei posti viene attribuita, in parti uguali, al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui
al comma 1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 5 della Legge 28
marzo 2003, n. 53. Per i possessori della laurea di cui all’art.3, commi 1 e 4,
del decreto MURST 3.11.1999, n.509, l’ammissione al Corso di specializzazione
di cui all’art.4, comma 2, della legge 19.11.1990., n. 341, può richiedere, per
singole Classi di abilitazione, l’obbligo di crediti aggiuntivi, comunque in
numero non superiore a 60, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari
i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua
frequenza.
Art. 3.
(Insegnanti
di sostegno).
1. Coloro che hanno già
conseguito il titolo di specializzazione per le attività di sostegno presso la
facoltà di scienze della formazione primaria ai sensi e per gli effetti del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, e che hanno prestato servizio nelle scuole statali per almeno centottanta
giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di
entrata in vigore della presente legge, sono ammessi a una sessione riservata
di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per
l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e negli
istituti di istruzione secondaria e artistica. Le prove sono svolte secondo le
finalità e con le modalità organizzative previste dall'articolo 7 della legge 3
maggio 1999, n. 124.
Art. 4.
(Abilitazione).
1. Sono ammessi alla sessione
riservata di esami di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999,
n. 124, coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo
comma 4 entro il termine fissato dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2000, n. 306, prorogato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 19 febbraio
2001, n. 16, convertito dalla legge 23 marzo 2001, n. 117, per le operazioni di
prima integrazione delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 2,
comma 1, della legge n. 124 del 1999.
Art. 5.
(Copertura
finanziaria).
1. All'onere, valutato in 15,49
milioni di euro per l'anno 2003, derivante dallo svolgimento delle sessioni
riservate di esami previste dalla presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
M.Chiara Acciarini
Piera Capitelli
M.Grazia Pagano
Giovanna
Grignaffini
Vittoria Franco
Luciano Modica
Giovanni Lolli
Fulvio Tessitore
Andrea Martella
Franca Chiaromonte
Carlo Carli
Walter Tocci