TITOLO IV - LA SCUOLA MEDIA
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola media
1.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del
tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i
quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle
cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi
d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3.
Le cattedre di educazione tecnica e di educazione
fisica nelle scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento
sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per
sesso.
4.
Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola
media, di cui all'articolo 444, comprendono anche i
posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e
di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo
di studio.
5.
Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla
base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere
attività complementari.