TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE

 

CAPO IV - Itinerario scolastico

 

 

Art. 148 - Esame di licenza elementare

1. A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza mediante prove scritte e colloquio.

2. L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo dell'attivitā educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dai docenti di classe.

3. La valutazione dell'esame č fatta collegialmente dai docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al comma 2.

5. Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalitā di svolgimento degli esami di idoneitā e di licenza.

7. Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.