TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO IV - Itinerario scolastico
1.
A conclusione del corso elementare gli alunni sostengono l'esame di licenza
mediante prove scritte e colloquio.
2.
L'esame si sostiene in unica sessione; esso costituisce il momento conclusivo
dell'attivitā educativa e tiene conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno
operate dai docenti di classe.
3.
La valutazione dell'esame č fatta collegialmente dai
docenti di classe e da due docenti designati dal collegio dei docenti e
nominati dal direttore didattico.
4.
Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere
l'esame di licenza elementare nell'unica sessione di cui al
comma 2.
5.
Le prove suppletive degli esami di licenza elementare per i candidati assenti
per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima
dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
6.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, sono stabilite le prove e le modalitā di svolgimento degli esami di idoneitā e di
licenza.
7.
Per le prove di esame sostenute da alunni handicappati
sono adottati i criteri stabiliti dall'articolo 318.