TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE

CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare

Art. 147 - Esami di idoneità

1. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta.

2. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.