TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola elementare
1.
La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia
della libertà di insegnamento, è di competenza dei docenti che vi provvedono
sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio
dei docenti in attuazione dell'articolo 7.
2.
La programmazione dell'attività didattica si propone:
a)
il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo
un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità ed esigenze di apprendimento degli alunni;
b)
la verifica e la valutazione dei risultati;
c)
l'unitarietà dell'insegnamento;
d)
il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo, in relazione alle
finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3.
Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito
dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti
alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e
l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire
le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione
delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile,
un'opportuna rotazione nel tempo.
4.
Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle
classi a cui il modulo si riferisce.
5.
Nei primi due anni della scuola elementare, per
favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare
dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 è, di norma,
tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in
ognuna delle classi.
6.
La pluralità degli interventi è articolata, di norma, per ambiti disciplinari,
anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie
opportunità formative.
7.
Il collegio dei docenti, nel quadro della
programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie
per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare
all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri
definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei
primi due anni della scuola elementare;
b)
dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare
l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione
motoria.
8.
La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi
e del rendimento degli alunni impegna collegialmente i
docenti corresponsabili nella attività didattica.
9.
Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione dell'azione
educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici dei docenti.