TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE
CAPO I - Finalitą e ordinamento della scuola elementare
1.
La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la
scuola media, contribuisce a realizzare la continuitą del processo educativo.
2.
Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalitą del raccordo di cui al comma 1, in particolare in
ordine a:
a)
la comunicazione di dati sull'alunno;
b)
la comunicazione di informazioni sull'alunno in
collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche
temporaneamente, la potestą parentale;
c)
il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d)
la formazione delle classi iniziali;
e)
il sistema di valutazione degli alunni;
f)
l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti
territoriali.
3.
Le condizioni della continuitą educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono
garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti
delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.