TITOLO III - LA SCUOLA ELEMENTARE

CAPO I - Finalitą e ordinamento della scuola elementare

Art. 119 - Continuitą educativa

1. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola materna e con la scuola media, contribuisce a realizzare la continuitą del processo educativo.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, le forme e le modalitą del raccordo di cui al comma 1, in particolare in ordine a:

a) la comunicazione di dati sull'alunno;

b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglia o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestą parentale;

c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;

d) la formazione delle classi iniziali;

e) il sistema di valutazione degli alunni;

f) l'utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali.

3. Le condizioni della continuitą educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi di scuola interessati.