PARTE II -
ORDINAMENTO SCOLASTICO
TITOLO I - LA SCUOLA
MATERNA STATALE
CAPO I - Finalità e ordinamento della scuola materna
1.
L'orario di funzionamento delle scuole materne statali è di 8 ore e può raggiungere
un massimo di 10 ore giornaliere, anche su proposta
del consiglio di circolo.
2.
A ciascuna sezione sono assegnati due docenti. Non si dà luogo ad assegnazione
di docenti aggiunti.
3.
In relazione a particolari situazioni di fatto
esistenti e fino al superamento di esse, le sezioni di scuola materna possono
funzionare con un orario ridotto per il solo turno antimeridiano. In tal caso è
assegnato un solo docente per ciascuna sezione, fermo restando l'orario
obbligatorio di servizio del docente stesso di cui all'articolo 491