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Autore Topic: Cassazione, se i nomadi sono ladri è legittima la discriminazione  (Letto 2272 volte)
aemme
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« il: 30 Giugno 2008 - 07:21:42 »

Le motivazioni della sentenza con cui nel dicembre scorso la Suprema corte ha annullato la condanna al leghista Tosi

Cassazione, se i nomadi sono ladri è legittima la discriminazione

L'attuale sindaco di Verona: "Il mio fu un atto di democrazia"

 ROMA - "La discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminosità. In definitiva un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso". Questa la motivazione con cui lo scorso dicembre la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna per "propaganda di idee discriminatorie" all'attuale sindaco di Verona, il leghista Fabio Tosi.

All'epoca dei fatti contestatigli - una petizione e manifesti del 2001 contro i campi nomadi abusivi - Tosi era capogruppo della Lega Nord nel consiglio regionale veneto e durante una riunione aveva detto tra l'altro che "gli zingari dovevano essere mandati via perché dove arrivavano c'erano furti". Il pm veronese Guido Papalia l'aveva rinviato a giudizio ed era stato condannato a due mesi di reclusione. Ora il verdetto è stato annullato per nuovo esame, con l'indicazione ai giudici di merito della corte d'Appello veronese di non considerare reato le iniziative politiche che hanno come obiettivo i comportamenti illegali di appartenenti alle minoranze etniche e non le etnie in sé.

"La Cassazione riconosce che non si trattò di discriminazione razziale, ma di un atto di democrazia - commenta soddisfatto il sindaco di Verona - un atto di democrazia per ripristinare, attraverso una raccolta di firme, la legalità in città". Secondo Tosi, la Cassazione "riconosce anche, implicitamente, una situazione comunemente nota a Verona e cioè che "all'interno dei campi rom vi sono anche molti dediti sistematicamente ad attività criminose che costringono i minori, anche con l'uso della violenza, a perpetuare quei comportamenti".

In sostanza la Suprema corte sostiene che quando si tratta di "temi caldi come quello della sicurezza dei cittadini" bisogna fare attenzione a non accusare i politici di commettere incitamento all'odio razziale quando intendono prendere iniziative discriminatorie non in nome della diversità razziale ma a fronte dei "comportamenti criminali" di determinati gruppi.

"La discriminazione - secondo la Cassazione - si deve fondare sulla qualità del soggetto (nero, zingaro, ebreo ecc) e non sui comportamenti. La discriminazione per l'altrui diversità è cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminosità".

"In definitiva - conclude Piazza Cavour condividendo la linea difensiva di Tosi - un soggetto può anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento ma non per la sua qualità di essere diverso".

Tosi, insieme ad altri quattro leghisti (Matteo Bragantini, Lucio Coletto, Enrico Corsi e Maurizio Filippi) era stato rinviato a giudizio per aver promosso una petizione nella quale si chiedeva "lo sgombero immediato di tutti i campi nomadi abusivi e provvisori e che l'amministrazione non realizzi nessun nuovo insediamento nel territorio comunale". La raccolta di firme era stata pubblicizzata da manifesti con su scritto "no ai campi nomadi, firma anche tu per mandare via gli zingari". E poi c'era quella frase.

A questo proposito i difensori dei leghisti - avanzando un'obiezione ritenuta "in larga misura fondata" dai giudici della Cassazione - avevano sottolineato che il pensiero di Tosi non era razzista in quanto "la contrapposizione tra ladro e non ladro non esprime un'idea di superiorità, ma di semplice differenza di comportamento". Ancora per quanto attiene la frase di Tosi, la Suprema Corte aggiunge che "la frase anzidetta non esprimeva alcuna idea di superiorità o almeno non superiorità fondata sulla semplice diversità etnica, ma manifestava solo un'idea di avversione non determinata dalla qualità di zingari delle persone discriminate ma dal fatto che tutti gli zingari erano ladri". E questo, per i supremi giudici, "non è un concetto di superiorità o odio razziale, ma un pregiudizio razziale". Punibile se "contiene affermazioni categoriche non corrispondenti al vero".

"Tuttavia su un tema acceso come quello della sicurezza che crea forti tensioni emotive - argomenta la Cassazione - non si può estrapolare una frase poco opportuna per attribuire all'autore idee razziste senza esaminare il contesto e valutare gli elementi a discolpa". E la Suprema Corte rimprovera alla Corte di Appello di non aver considerato che i leghisti "avevano precisato di non avere avversione verso i Sinti in quanto tali, ma solo nei confronti di quelli che rubavano". Ora il caso si riapre nell'appello bis.

(29 giugno 2008)

http://www.repubblica.it/2008/06/sezioni/cronaca/sicurezza-politica-10/cassazione-tosi/cassazione-tosi.html
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