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Transdisciplinare
I diritti dei minori nella Convenzione ONU e nella legislazione italiana.

Lingua: Italiana
Destinatari: Formazione permanente
Tipologia: Materiale per autoaggiornamento

Abstract:

Protezione e tutela dei diritti dell’infanzia

Un bambino soldato delle isole Salomone (Oceania). (Foto Ansa)

Anche nella protezione dei diritti dei bambini e degli adolescenti l’Italia intende mantenere un alto profilo, sia a livello d’iniziative politiche che di programmi di cooperazione. Il nostro Paese ha partecipato attivamente alla Conferenza di Yokohama contro lo sfruttamento sessuale dei Minori del dicembre 2001 ed alla Sessione Straordinaria dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul Fanciullo (UNGASS Fanciulli), svoltasi a New York dall’8 al 10 maggio 2002 http://www.unicef.org.

I lavori di New York, hanno portato all’adozione del documento finale “A World Fit for Children” . Nel documento sono state accolte le esigenze messe in luce dall’Italia e dall’Ue. L’intero documento è stato ancorato alla Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989, contenente gli “standard giuridici internazionali per la protezione ed il benessere dei giovani”.

L’Italia ha ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino e i due Protocolli Aggiuntivi, rispettivamente sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati e sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e quello sulla pornografia infantile http://www.unhchr.ch.

L’Italia ha inoltre ratificato la Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) www.ilo.org del 1999 sul divieto e l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro di lavoro minorile, cui ha dato un rilevante contributo in sede di elaborazione.

Per quanto concerne le adozioni internazionali, a seguito della ratifica della Convenzione dell’Aja sulla Tutela dei Minori e le Adozioni Internazionali (1993) , l’Italia ha recentemente istituito una Autorità Centrale per la messa in atto delle norme nazionali ed internazionali in materia di adozioni. I programmi di cooperazione internazionale in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, predisposti dal Ministero degli Affari Esteri, seguono l’adozione, nel 1998, delle Linee Guida della Cooperazione per lo sviluppo italiana sulla Tematica Minorile.

In materia di diritti fondamentali dei bambini il testo internazionale di riferimento è la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del Fanciullo, adottata dall’Assemblea Generale il 20 novembre del 1989 a New York. Per l’Italia la Convenzione è entrata in vigore il 05.10.1991. La Convenzione consta di 54 articoli di cui 41 elencano e definiscono i diritti del bambino prevedendo obblighi speciali di protezione a carico degli Stati da forme di sfruttamento nei loro confronti. In particolare: il lavoro minorile, il traffico e lo sfruttamento sessuale. L’art.19, in particolare, prevede l’obbligo a carico degli Stati di attuare le necessarie misure legislative ed amministrative atte a proteggere i bambini da ogni forma di abuso sessuale.

Dal 9 giugno 2002 è in vigore in Italia anche il Protocollo alla Convenzione dei diritti del Bambino sulla vendita dei bambini, la prostituzione e pornografia infantile .

L’art.1 del Protocollo impone agli Stati di prevedere nei rispettivi ordinamenti la proibizione della prostituzione infantile, definita come l’uso di bambini in attività sessuali dietro compenso monetario o altra forma di considerazione. L’art.4 prevede che uno Stato debba esercitare la propria giurisdizione in materia non solo quando tali crimini sono commessi nel proprio territorio, ma anche quando i responsabili delle violazioni siano cittadini di quello Stato o che vi abbiano residenza abituale o quando la vittima sia un cittadino. Il principio di fondo è che tali reati non possano restare impuniti. Pertanto uno Stato che rifiuti l’estradizione di un proprio cittadino verso il Paese in cui il reato è stato commesso o di cui è cittadino la vittima, dispone ai sensi della Convenzione degli strumenti necessari per esercitare la propria giurisdizione e comminare le sanzioni previste nel proprio ordinamento.



http://www.esteri.it/ita/4_28_59_55.asp



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