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Intercultura
Transdisciplinare
*Pechino:  IV Conferenza Mondiale delle donne
29 agosto — 8 settembre 1995
Programma d'azione.

Lingua: Italiana
Destinatari: Alunni scuola media superiore, Alunni scuola media inferiore, Formazione permanente
Tipologia: Materiale di studio

Abstract:

Piattaforma d'azione -
Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne
Adottata a Pechino, settembre 1995

I diritti umani delle donne

210. I diritti umani e le libertà fondamentali sono innati a tutti gli esseri umani; la loro tutela e promozione spettano in primo luogo ai Governi.

211. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato il solenne impegno di tutti gli Stati ad ottemperare al loro obbligo di promuovere il rispetto universale, l'osservanza e tutela di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, con gli altri strumenti relativi ai diritti umani e con il diritto internazionale. La natura universale di questi diritti e di queste libertà è incontestabile.

212. La promozione e la tutela di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali deve essere considerata come un obiettivo prioritario delle Nazioni Unite, in conformità con i suoi obiettivi e con i suoi principi, in particolare con l'obiettivo della cooperazione internazionale. Nel quadro di questi scopi e principi, la promozione e la tutela di tutti i diritti umani costituiscono una preoccupazione legittima della comunità internazionale. La comunità internazionale deve avere una considerazione globale dei diritti umani, in maniera uguale e giusta, sullo stesso piano e con la stessa enfasi.
La Piattaforma d'Azione riafferma l'importanza di assicurare l'universalità, l'obiettività e la non selettività con cui si devono trattare le questioni relative ai diritti umani.

213. La Piattaforma d'Azione riafferma che tutti i diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali, incluso il diritto allo sviluppo - sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi, come indicato nella Dichiarazione e nel Programma d'Azione di Vienna, adottati dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani. La Conferenza ha riaffermato che i diritti fondamentali delle donne e delle bambine sono una parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. Il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle bambine è una priorità per i Governi e per le Nazioni Unite ed è essenziale per il progresso delle donne.

214. L'uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne è affermata esplicitamente nel preambolo alla Carta delle Nazioni Unite. Tutti i principali strumenti internazionali relativi al diritti umani citano esplicitamente il sesso tra i criteri sui quali gli Stati non devono fondare alcuna discriminazione.

215. I Governi devono non solo astenersi dal violare i diritti umani di tutte le donne, ma anche adoperarsi attivamente per promuovere e tutelare tali diritti.
Il riconoscimento dell'importanza dei diritti umani delle donne è riflesso nel fatto che tre quarti degli Stati membri delle Nazioni Unite hanno aderito alla Convenzione sull'eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne.

216. La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani ha riaffermato con chiarezza che i diritti umani delle donne nell'intero corso della loro vita sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali. La Conferenza Internazionale sulla Popolazione e lo Sviluppo ha riaffermato i diritti delle donne in materia di riproduzione e il loro diritto allo sviluppo. Sia la Dichiarazione dei Diritti dell'Infanzia, sia la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia garantiscono i diritti delle bambine e dei bambini e consacrano il principio della non discriminazione sulla base del sesso.

217. La differenza tra il riconoscimento dei diritti e il loro effettivo godimento deriva da una mancanza di impegno da parte dei Governi nel promuovere e tutelare tali diritti e dal fatto che i Governi non informano adeguatamente le donne e gli uomini in proposito. Il problema è aggravato dall'assenza di appropriati meccanismi di ricorso a livello nazionale e internazionale. Nella maggior parte dei Paesi, sono stati compiuti alcuni passi per riflettere nella legislazione nazionale i diritti garantiti nella Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. Alcuni Paesi hanno istituito dei meccanismi per potenziare la capacità delle donne di far rispettare i propri diritti.

218. Allo scopo di tutelare i diritti umani delle donne, è necessario evitare, finché possibile, il ricorso a riserve di qualsiasi genere, e assicurare che nessuna riserva risulti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione o sia in altro modo incompatibile con le clausole dei trattati internazionali. Finché i diritti umani delle donne, così come definiti dagli strumenti internazionali sui diritti umani, non saranno pienamente riconosciuti, efficacemente tutelati, applicati, eseguiti e rispettati sia nelle leggi nazionali che nella pratica, nei codici della famiglia, civili, penali, del lavoro e commerciali e nei regolamenti e nelle regole amministrative, essi esisteranno solo nominalmente.

219. In quei paesi che non hanno ancora aderito alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le donne e agli altri strumenti internazionali sui diritti umani, o in cui sono state avanzate riserve incompatibili con l'oggetto o lo scopo della Convenzione, o in cui le leggi nazionali non sono state riesaminate per renderle conformi alle norme internazionali, l'uguaglianza de jure delle donne non è ancora assicurata. Il pieno godimento di uguali diritti da parte delle donne è ostacolato dalle discrepanze tra alcune leggi nazionali e il diritto internazionale e gli strumenti internazionali sui diritti umani. Gli elementi che perpetuano la disuguaglianza de facto delle donne sono l'eccessiva complessità delle procedure amministrative, la mancanza di consapevolezza all'interno nel sistema giudiziario, l'inadeguato monitoraggio delle violazioni dei diritti umani di tutte le donne, e inoltre l'insufficiente rappresentanza delle donne nei sistemi giudiziari, le scarse informazioni sui loro diritti e i perduranti atteggiamenti e pratiche discriminatori. Questa disuguaglianza de facto è anche dovuta al mancato rispetto del codice di famiglia, civile, penale, del lavoro e commerciale, nonché delle regole amministrative che garantiscono alle donne il pieno godimento dei loro diritti umani e libertà fondamentali.

220. Ciascuno deve avere il diritto di partecipare, contribuire e godere dello sviluppo culturale, economico, politico e sociale. In molti casi, le donne e le bambine vengono discriminate nella distribuzione delle risorse economiche e sociali. Ciò viola direttamente i loro diritti economici, sociali e culturali.

221. La difesa dei diritti umani delle donne e delle bambine deve formare parte integrante delle attività delle Nazioni Unite sui diritti umani. Sforzi maggiori sono necessari per l'integrazione delle questioni relative all'uguaglianza tra i sessi e ai diritti umani di tutte le donne e delle bambine nelle attività centrali delle Nazioni Unite (mainstreaming) e per fare si che questi temi siano regolarmente e sistematicamente affrontati per mezzo degli organi competenti e dei meccanismi adeguati. Ciò richiede, tra l'altro, una migliore cooperazione e coordinamento tra la Commissione sulla Condizione delle Donne, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, la Commissione sui Diritti Umani, compresi i suoi relatori speciali e tematici, gli esperti indipendenti, i gruppi di lavoro e la Sottocommissione sulla Prevenzione della Discriminazione e la Tutela delle Minoranze, la Commissione sullo Sviluppo Durevole, la Commissione sullo Sviluppo Sociale, la Commissione sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, e il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne e gli altri organi preposti all'applicazione dei trattati sui diritti umani, nonché tutte le altre entità competenti del sistema ONU, incluse le agenzie specializzate. La cooperazione è ugualmente indispensabile per rafforzare, razionalizzare e semplificare i meccanismi del sistema ONU relativi ai diritti umani, e per migliorarne l'efficacia, tenuto conto della necessità di evitare inutili doppioni e accavallamenti di mandato e di funzioni.

222. Se l'obiettivo della piena e universale realizzazione dei diritti umani deve essere raggiunto, gli strumenti internazionali relativi ai diritti umani devono essere applicati in modo da tenere conto della natura sistematica della discriminazione nei confronti delle donne, come posto chiaramente in evidenza nelle analisi di genere.

223. Avendo presente il Programma d'Azione della Conferenza Internazionale sulla Popolazione, e lo Sviluppo e la Dichiarazione e il Programma d'Azione di Vienna, adottati dalla Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, la quarta Conferenza Mondiale sulle Donne riafferma che i diritti riproduttivi si basano sul riconoscimento dei diritti fondamentali di tutte le coppie e degli individui di decidere liberamente e responsabilmente il numero, la distanza tra le nascite, e il momento della nascita dei loro figli e di avere le informazioni e gli strumenti necessari per farlo, e il diritto di raggiungere il più alto livello possibile di salute sessuale e riproduttiva. La Conferenza afferma inoltre il loro diritto a prendere decisioni riguardanti la riproduzione che siano libere da discriminazione, coercizione e violenza, come sancito espressamente negli strumenti sui diritti umani.

224. La violenza contro le donne viola e indebolisce o annulla il godimento da parte delle donne dei propri diritti umani e libertà fondamentali. In virtù della Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne, e tenendo conto del lavoro dei relatori speciali, la violenza contro le donne - maltrattamenti e altre forme di violenza domestica, abuso sessuale, schiavitù sessuale e sfruttamento, tratta internazionale di donne e di bambini, prostituzione forzata e molestie sessuali -, compresa la violenza derivante da pregiudizi culturali, razzismo e discriminazione razziale, xenofobia, pornografia, pulizia etnica, conflitti armati, occupazioni straniere, estremismo religioso e antireligioso, terrorismo, è incompatibile con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminati. Qualsiasi aspetto dannoso delle pratiche tradizionali, consuetudinarie o moderne, che violi i diritti delle donne, deve essere proibito ed eliminato. I Governi devono adottare misure urgenti per combattere ed eliminare tutte le forme di violenza contro le donne, nella vita pubblica e privata, perpetrate o tollerate dallo Stato o da singoli individui.

225. Molte donne devono affrontare ulteriori ostacoli al godimento dei propri diritti umani, a causa di fattori quali razza, lingua, etnia, cultura, religione, situazione socio-economica, oppure a causa del fatto che sono donne disabili, indigene, emigranti (o lavoratrici emigranti), profughe o rifugiate. Lo svantaggio e l'emarginazione possono dipendere anche dalla non conoscenza e dal mancato riconoscimento dei propri diritti umani e dagli ostacoli incontrati nell'accesso alle informazioni e ai meccanismi di ricorso attivabili nei casi di violazioni dei propri diritti.

226. I fattori che provocano l'esodo delle donne rifugiate, delle altre donne profughe che hanno bisogno di protezione internazionale e delle donne profughe all'interno del proprio Paese possono essere diversi da quelli che colpiscono gli uomini. Durante e dopo la fuga, queste donne sono in condizioni di vulnerabilità rispetto alle violazioni del propri diritti fondamentali.

227. Mentre le donne, nell'insieme, ricorrono sempre più frequentemente alla giustizia per assicurare il rispetto dei propri diritti, in molti Paesi l'ignoranza di questi stessi diritti costituisce un ostacolo al loro godimento e al raggiungimento dell'uguaglianza. L'esempio di molti Paesi indica che è possibile sviluppare le potenzialità e accrescere il potere delle donne e motivarle a esigere il rispetto dei propri diritti, a prescindere dal loro livello di istruzione o dalle condizioni socio-economiche. I programmi di istruzione in materie giuridiche e le strategie dei mezzi di comunicazione di massa sono stati efficaci nel far comprendere alle donne il collegamento tra i propri diritti e altri aspetti della propria vita e nel dimostrare che efficaci iniziative possono essere prese per aiutare le donne a ottenere il rispetto di tali diritti. L'educazione ai diritti umani è essenziale per la promozione e la comprensione dei diritti umani delle donne, inclusa la conoscenza del meccanismi ai quali ricorrere per correggere le violazioni dei propri diritti. E' necessario che tutti gli individui, soprattutto le donne che si trovano in condizioni di vulnerabilità, conoscano perfettamente i propri diritti e abbiano accesso ai meccanismi di ricorso contro le violazioni.

228. Le donne impegnate nella difesa dei diritti umani devono essere protette. I Governi hanno il dovere di garantire il pieno godimento di tutti i diritti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, da parte delle donne che si adoperano pacificamente, individualmente o nell'ambito di organizzazioni, per la promozione e la tutela dei diritti umani. Le organizzazioni non governative e le organizzazioni delle donne e i gruppi femministi hanno svolto un ruolo catalizzatore nella promozione dei diritti umani delle donne, attraverso attività di base e creando reti e iniziative di mobilitazione e sostegno; i Governi devono incoraggiarle e sostenerle, dando loro accesso alle informazioni necessarie per il proseguimento delle attività.

229. Nell'affrontare il tema del godimento dei diritti umani, i Governi e le altre parti interessate devono promuovere misure concrete e visibili allo scopo di integrare un punto di vista di genere in tutte le politiche e in tutti i programmi (mainstreaming), in modo che sia possibile svolgere analisi preventive degli effetti delle decisioni rispettivamente sulle donne e sugli uomini.


Obiettivo strategico 1.1
Promuovere e tutelare i diritti fondamentali delle donne attraverso la piena applicazione di tutti gli strumenti sui diritti umani, in particolare la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne


Iniziative da intraprendere:
230. Da parte dei Governi

(i) Lavorare attivamente per la ratifica dei trattati internazionali e regionali sui diritti umani o per l'adesione a questi strumenti e per la loro applicazione.

(ii) Ratificare la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne o aderirvi e garantirne l'applicazione, in modo che la ratifica universale della Convenzione sia raggiunta entro l'anno 2.000.

(iii) Limitare la portata delle riserve alla Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne; formulare le riserve nel modo più preciso e limitato possibile; fare in modo che nessuna riserva risulti incompatibile con l'oggetto e lo scopo della Convenzione o sia in altro modo contraria al diritto convenzionale internazionale e riconsiderare regolarmente le riserve formulate al fine di ritirarle; ritirare le riserve contrarie all'oggetto e agli scopi delle Convenzione stessa e quelle in altro modo incompatibili con il diritto internazionale convenzionale.

(iv) Prendere in esame la preparazione di piani d'azione nazionali, che individuino delle iniziative per migliorare la tutela e la promozione dei diritti umani, compresi i diritti umani delle donne, come raccomandato dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.

(v) Creare o rafforzare le istituzioni nazionali indipendenti per la tutela e la promozione dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali delle donne, come raccomandato dalla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani.

(vi) Sviluppare un programma d'istruzione completo sui diritti umani allo scopo di sensibilizzare le donne e il resto della popolazione sui diritti umani delle donne.

(vii) Intraprendere, quando si tratti di Stati parte, iniziative per applicare la Convenzione, riesaminando tutte le leggi, politiche, pratiche e procedure nazionali allo scopo di determinare se esse rispettano gli obblighi delineati nella Convenzione stessa; peraltro, tutti gli Stati dovrebbero intraprendere il riesame di tutte le leggi, politiche, pratiche e procedure nazionali per assicurare che esse soddisfino gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

(viii) Includere tematiche di genere nei rapporti redatti, in conformità con tutte le altre Convenzioni e strumenti sui diritti umani, comprese le Convenzioni ILO, allo scopo di condurre analisi e verifiche sui diritti umani delle donne.

(ix) Riferire puntualmente circa l'applicazione della Convenzione, al Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne, attenendosi esattamente alle linee guida del Comitato e coinvolgendo, se necessario, le organizzazioni non governative nella elaborazione dei rapporti o tenendo conto del loro contributo.

(x) Porre il Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne in grado di svolgere pienamente il suo mandato (prevedendo durate sufficienti delle sessioni), per mezzo di un'ampia ratifica della revisione adottata dagli Stati parte della Convenzione il 22 maggio 1995, relativa all'art. 20, par. I e promuovendo metodi di lavoro efficaci.

(xi) Sostenere il processo avviato dalla Commissione sulla Condizione delle Donne, allo scopo di elaborare un protocollo opzionale alla Convenzione, che potrebbe entrare in vigore il più presto possibile sulla base di una procedura di diritto di petizione, considerato il Rapporto del Segretario Generale sul protocollo opzionale, che comprende anche valutazioni legate alla sua fattibilità.

(xii) Prendere misure urgenti per la ratifica universale della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia o per un'adesione universale entro la fine del 1995, assicurarne la piena applicazione in modo da garantire uguali diritti alle bambine e ai bambini, ed esortare quanti non lo hanno ancora fatto a divenirne parte, con l'obiettivo di realizzare l'applicazione universale della Convenzione stessa entro l'anno 2000.

(xiii) Affrontare i gravi problemi dei bambini, anche attraverso il sostegno agli sforzi compiuti nel quadro del sistema ONU e finalizzati all'adozione di efficaci misure internazionali per la prevenzione e la eliminazione dell'infanticidio femminile, del lavoro minorile pericoloso, della compravendita di bambini e dei loro organi, della prostituzione dei bambini, della pornografia infantile, e di altre forme di abuso sessuale; prendere un considerazione la possibilità di contribuire alla stesura di un Protocollo opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia.

(xiv) Rafforzare l'applicazione di tutti gli strumenti pertinenti relativi ai diritti umani per combattere ed eliminare - anche per mezzo della cooperazione internazionale - la tratta organizzata e altre forme di tratta delle donne e dei bambini, compresa quella finalizzata allo sfruttamento sessuale, alla pornografia, alla prostituzione e al turismo sessuale, e fornire servizi sociali e legali alle vittime. Questa azione dovrebbe comprendere adeguate misure per favorire la cooperazione internazionale, con l'obiettivo di incriminare e punire i responsabili dello sfruttamento organizzato di donne e bambini.

(xv) Tenendo in considerazione la necessità di assicurare il pieno rispetto dei diritti umani delle donne indigene, esaminare la possibilità di una dichiarazione sui diritti delle persone indigene, da adottare da parte dell'Assemblea generale nel quadro del Decennio Internazionale delle Popolazioni Indigene del Mondo; incoraggiare la partecipazione delle donne indigene ai gruppi di lavoro che si occupano dell'elaborazione della bozza della dichiarazione, in conformità con le disposizioni relative alla partecipazione delle organizzazioni delle popolazioni indigene.


231. Da parte degli organi, organismi e agenzie competenti del sistema ONU, degli organismi del sistema ONU che si occupano di diritti umani, nonché dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani e dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per l'aumento dei livelli di efficienza ed efficacia attraverso un migliore coordinamento dei diversi organismi, meccanismi e procedure, tenendo conto della necessità di evitare duplicazioni e inutili accavallamenti di mandati e di compiti:

(a) Dare piena, uguale e costante attenzione ai diritti umani delle donnela tutela di tutti i diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali - nell'esercizio dei rispettivi mandati, per promuovere il rispetto universale e  compreso anche il diritto allo sviluppo.

(b) Assicurare l'applicazione delle raccomandazioni della Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, per assicurare una piena integrazione dei diritti umani delle donne nelle attività del sistema ONU (mainstreaming).

(c) Sviluppare un programma globale di integrazione dei diritti umani delle donne nel sistema ONU, in particolare per quel che concerne le attività legate ai servizi di consulenza, assistenza tecnica, metodologie di redazione dei rapporti, valutazione dell'impatto sulle donne, coordinamento, informazione pubblica e programmi di educazione sui diritti umani; svolgere un ruolo attivo nell'applicazione del programma stesso.

(d) Assicurare l'integrazione e la piena partecipazione delle donne, come protagoniste e come beneficiarie, nel processo di sviluppo, e riaffermare gli obiettivi stabiliti relativamente all'azione globale delle donne per uno sviluppo equo e durevole, secondo quanto enunciato nella Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo.

(e) Includere nelle proprie attività informazioni sulle violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti delle donne e tenerne conto in tutti i propri programmi e attività.

(f) Assicurare che vi sia collaborazione e coordinamento nel lavoro di tutti gli organismi e meccanismi che si occupano dei diritti umani per garantire il rispetto dei diritti umani delle donne.

(g) Rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione sulla Condizione delle Donne, la Commissione sui Diritti Umani, la Commissione per lo Sviluppo Sociale, la Commissione sullo Sviluppo Durevole, la Commissione per la Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale, gli organi delle Nazioni Unite preposti all'applicazione dei trattati sui diritti umani, che comprendono il Comitato per l'Eliminazione delle Discriminazioni contro le Donne, il Fondo delle Nazioni Unite per lo Sviluppo delle Donne, l'Istituto Internazionale di Ricerca e Formazione per il Progresso delle Donne, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia e altre organizzazioni del sistema ONU, operanti secondo il proprio mandato per la promozione dei diritti umani delle donne; migliorare la cooperazione tra la Divisione per il Progresso delle Donne e il Centro per i Diritti Umani.

(h) Istituire un'efficace cooperazione tra l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati e gli altri organi competenti, nel quadro dei rispettivi mandati, tenendo in considerazione lo stretto rapporto esistente tra la massiccia violazione dei diritti umani (in particolare sotto forma di atti di genocidio, pulizia etnica, violenze sistematiche alle donne in tempo di guerra, esodi di rifugiati e altri spostamenti di popolazione) e il fatto che le donne rifugiate, profughe e rimpatriate possono essere vittime di particolari forme di violazione dei diritti umani.

(i) Incoraggiare l'integrazione di un punto di vista di genere nei programmi nazionali d'azione e nelle attività degli organismi sui diritti umani e delle istituzioni nazionali, nel contesto dei programmi di consulenza e informazione sui diritti umani.

(j) Fornire una formazione nel campo dei diritti umani delle donne per tutto il personale e per i rappresentanti ufficiali delle Nazioni Unite, in particolare per chi si occupa di attività relative ai diritti umani e di aiuto umanitario, e promuovere la comprensione dei diritti umani delle donne, allo scopo di rendere queste persone capaci di riconoscere e affrontare le violazioni di questi stessi diritti e di tenere pienamente in considerazione un punto di vista di genere nello svolgimento del proprio lavoro.

(k) Nella valutazione sull'applicazione del piano d'azione per il Decennio delle Nazioni Unite per l'Educazione ai Diritti Umani (1995-2004), prendere in considerazione i risultati della Quarta Conferenza Mondiale sulle Donne.


Obiettivo strategico 1.2

Garantire l'uguaglianza e la non discriminazione nel diritto e nei fatti

Iniziative da intraprendere

232. Da parte dei Governi:

(i) Dare priorità alla promozione e alla tutela del pieno e uguale godimento da parte delle donne e degli uomini di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, senza distinzioni di alcun genere - razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini nazionali o sociali, proprietà, nascita o altra condizione;

(ii) Fornire garanzie costituzionali e/o approvare leggi appropriate per impedire le discriminazioni basate sul sesso nei confronti delle donne e delle bambine di tutte le età, e garantire alle donne di tutte le età l'uguaglianza dei diritti e il pieno godimento degli stessi;

(iii) Assimilare il principio dell'uguaglianza tra donne e uomini nella propria legislazione e assicurare, per mezzo di leggi e altri strumenti appropriati, la realizzazione pratica di questo principio;

(iv) Rivedere la legislazione nazionale, comprese anche le regole consuetudinarie e la pratica giuridica nelle aree del diritto di famiglia, civile, penale, del lavoro e commerciale, per assicurare, attraverso la legislazione nazionale, l'applicazione dei principi e delle procedure previsti negli strumenti internazionali pertinenti ai diritti umani, abrogare le leggi ancora in vigore contenenti elementi di discriminazione tra i sessi, e rimuovere qualsiasi pregiudizio contro le donne che sussista nell'amministrazione della giustizia;

(v) Rafforzare e incoraggiare la messa a punto di programmi di tutela dei diritti umani delle donne da parte delle istituzioni nazionali sui diritti umani che applichino programmi in questo settore (ad esempio le commissioni sui diritti umani o i difensori civici - Ombudspersons), attribuendogli uno status appropriato, delle risorse e delle possibilità di accedere ai poteri pubblici, allo scopo di assistere gli individui, e le donne in particolare; assicurarsi che queste istituzioni prestino sufficiente attenzione ai problemi delle violazioni dei diritti fondamentali delle donne;

(vi) Adottare misure per assicurare che i diritti fondamentali delle donne, in particolare i diritti di cui ai paragrafi da 94 a 97, siano pienamente rispettati e tutelati;

(vii) Adottare misure urgenti per combattere ed eliminare la violenza contro le donne, che è una violazione dei diritti umani, derivante da pratiche dannose, consuetudinarie o tradizionali, da pregiudizi culturali e da estremismo;

(viii) Proibire le mutilazioni genitali femminili ovunque esse esistano e dare vigoroso sostegno agli sforzi delle organizzazioni non governative e comunitarie e delle istituzioni religiose per eliminare tali pratiche;

(ix) Fornire un'educazione e una formazione in materia di diritti umani che tenga conto di un punto di vista di genere al personale dei servizi pubblici, e in particolare al personale di polizia e dell'esercito, alle guardie carcerarie, al personale sanitario e medico, agli operatori sociali, a quanti lavorano su temi riguardanti gli immigrati e rifugiati, e agli insegnanti di tutti i livelli del sistema scolastico, e offrire tali programmi anche al personale giudiziario e ai parlamentari, per porli in grado di meglio assolvere le loro responsabilità pubbliche;

(x) Promuovere il pari diritto delle donne di essere membri di associazioni sindacali e di altre organizzazioni professionali e sociali;

(xi) Stabilire efficaci meccanismi di indagine sulle violazioni dei diritti umani delle donne perpetrate da pubblici ufficiali e prendere le necessarie misure punitive in conformità alle leggi nazionali;

(xii) Rivedere e modificare secondo quanto necessario le leggi e le procedure penali, per eliminare qualsiasi discriminazione contro le donne, in modo da assicurarsi che le leggi e le procedure penali garantiscano alle donne un'efficace protezione nei confronti dei crimini che le colpiscono direttamente o di cui esse sono le vittime principali, così come la incriminazione degli autori di tali crimini, a prescindere dalle loro relazioni con le vittime e assicurare che le donne, vittime e/o testimoni, non siano soggette a nuove persecuzioni o discriminazioni nel corso delle indagini su tali crimini e dei relativi procedimenti giudiziari;

(xiii) Assicurare che le donne abbiano lo stesso diritto degli uomini di ricoprire, tra gli altri, il ruolo di giudici, avvocati o ufficiali di giustizia, così come di ufficiali di polizia, e funzionari dell'amministrazione carceraria;

(xiv) Rafforzare i meccanismi in merito alle violazioni dei propri diritti;

(xv) Garantire che tutte le donne, le organizzazioni non governative e i loro membri che si occupano della tutela e della promozione di tutti i diritti umani - civili, culturali, economici, politici e sociali, compreso il diritto allo sviluppo - godano pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali stabilite nella Dichiarazione Universali dei Diritti Umani e in tutti gli altri strumenti per i diritti umani e che siano tutelati dalle leggi nazionali;

(xvi) Rafforzare e incoraggiare l'applicazione delle raccomandazioni contenute nelle Regole per le Pari Opportunità per le Persone Disabili, facendo particolare attenzione ad assicurare la non discriminazione e il pari godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle donne e delle bambine disabili, compreso l'accesso alle informazioni e ai servizi relativi alla violenza contro le donne, così come la loro attiva partecipazione e contributo economico a tutti gli aspetti della società;

(xvii) Incoraggiare lo sviluppo di programmi sui diritti umani che tengano conto di un punto di vista di genere.


Obiettivo strategico 1.3.

Diffondere nozioni basilari di diritto


Iniziative da intraprendere

233. Da parte dei Governi e delle organizzazioni non governative, delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali, secondo le circostanze:

(a) Tradurre, tutte le volte che è possibile, nelle lingue locali e autoctone e utilizzando supporti accessibili a persone disabili e a persone poco istruite, far conoscere e diffondere le leggi e le informazioni relative all'uguaglianza di status e di diritti di tutte le donne, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, il Patto internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione Razziale, la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, la Convenzione contro la Tortura e Altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo 34/ e la Dichiarazione sull'Eliminazione della Violenza contro le Donne, così come i risultati delle conferenze e vertici pertinenti delle Nazioni Unite, e i rapporti nazionali presentati al Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne;

(b) Far conoscere e diffondere tali informazioni in maniera che siano facilmente comprensibili e utilizzando supporti accessibili da parte di persone disabili e di persone poco istruite;

(e) Diffondere informazioni sulla legislazione nazionale e sul suo impatto sulle donne, che comprendano indicazioni facilmente accessibili su come accedere alla giustizia per far valere i propri diritti;

(d) Includere informazioni sugli strumenti e sugli standard internazionali e regionali nelle proprie attività di informazione ed educazione in materia di diritti umani, e nei programmi di educazione e formazione degli adulti, in particolare quelli rivolti a gruppi come i militari, la polizia e gli altri agenti della Forza pubblica, il personale della giustizia, i componenti delle professioni giuridiche e il personale medico, con l'obiettivo di un'effettiva tutela dei diritti umani;

(e) Pubblicare e diffondere informazioni sui meccanismi esistenti a livello nazionale, regionale e internazionale per rivalersi in caso di violazione dei diritti umani delle donne;

(f) Incoraggiare, coordinare e cooperare con gruppi locali e regionali di donne, organizzazioni non governative interessate, insegnanti e mezzi di comunicazione di massa, per applicare i programmi educativi sui diritti umani e rendere le donne consapevoli dei propri diritti;

(g) Promuovere l'educazione ai diritti umani e giuridici delle donne, nei programmi scolastici a tutti i livelli e intraprendere campagne pubbliche nelle lingue più comunemente usate in ciascun Paese, sulla parità tra donne e uomini nella vita pubblica e privata, in particolare sui diritti delle donne nella famiglia e sugli strumenti per i diritti umani previsti dal diritto nazionale e internazionale;

(h) Promuovere in tutti i Paesi l'educazione ai diritti umani e al diritto internazionale umanitario per i membri delle forze di sicurezza e delle forze armate, compresi quelli assegnati alle operazioni di pace delle Nazioni Unite, su base continuativa e sistematica, sensibilizzandoli al fatto che devono rispettare i diritti delle donne in qualsiasi momento, sia in servizio che fuori servizio; prestando particolare attenzione alle regole sulla protezione delle donne e dei bambini e alla tutela dei diritti umani nelle situazioni di conflitto armato;

(i) Prendere provvedimenti adeguati per assicurare che le donne rifugiate e profughe, le donne emigranti e le donne lavoratrici emigranti siano informate dei propri diritti umani e dei meccanismi di ricorso di cui possono avvalersi.



http://www.comune.torino.it/cultura/intercultura/8/8d3.htm



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Steineriane
Le ''scuole nuove'' della pedagogia steineriana, contrassegnate dal paradosso di un’accettazione pratica e di un’ignoranza teorica da parte degli stessi utenti e degli operatori della scuola pubblica, tra ''fedeltà karmica'', incarnazioni di individualità che ritornano sulla terra, bambini indaco e apparente buon senso pedagogico.

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