centro risorse per la didattica
Risorse per area disciplinare:   
Homepage
La redazione
 
Ricerca
Iscriviti alla news
Le newsletter
 
Attualità
Percorsi
Novità
Recensioni
 
Disabilità
Lavagna Interattiva
 
La tua segnalazione
Il tuo giudizio
 
Cataloghi in rete
 
DIDAweb
 

risorse@didaweb.net
 
Fai conoscere ai tuoi amici
questa pagina

 

  Cerca nel web:
Se sei un utilizzatore della toolbar di Google, puoi aggiungere anche il nostro pulsante:
Centro Risorse
  IL TUO GIUDIZIO SULLA RISORSA

Storia
L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI CONTRO LE PROPRIETÀ DEGLI EBREI IN ITALIA (1938-1946).

Lingua: Italiana
Destinatari: Alunni scuola media superiore, Formazione post diploma
Tipologia: Materiale di studio
Abstract:

L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI CONTRO LE PROPRIETÀ DEGLI EBREI (1938-1946)

Fabio Levi

1. Premessa. La ricerca di cui intendo descrivere qui i primi risultati d'insieme è il proseguimento di un lavoro sull'applicazione delle leggi antiebraiche a Torino già pubblicato da tempo1. In quella prima indagine, preoccupato di sottrarre la questione ad astratte contrapposizioni ideologiche, avevo insistito sulla necessità di verificare come e quando, nei diversi ambiti, l'amministrazione pubblica italiana avesse effettivamente dato corso ai provvedimenti emanati contro gli israeliti a partire dall'estate del 1938. D'altro canto avevo puntato l'attenzione prioritariamente sul periodo compreso fra il '38 e il '43, al fine di restituire il giusto rilievo a una fase della persecuzione di razza per troppo tempo trascurata dagli storici e invece cosí importante per spiegare sia il dramma delle successive deportazioni sia alcuni tratti essenziali del regime fascista.

La ricerca d'archivio aveva confermato ampiamente la validità di quei propositi iniziali portando alla luce un intenso susseguirsi di iniziative discriminatorie non certo lineari, ma ben piú diffuse ed efficaci di quanto non si fosse pensato in un primo tempo. A quei risultati, confermati oltre tutto da studi analoghi condotti per altre parti d'Italia, è poi venuto ad aggiungersi il lavoro di Michele Sarfatti su Mussolini2 che ha sottolineato il ruolo specifico e largamente autonomo del duce nella preparazione e nella realizzazione della campagna antiebraica, nonché, insieme, il carattere tutt'altro che blando e graduale della normativa antisemita imposta al nostro paese in sintonia con quanto avveniva negli stessi mesi in vari Stati europei.

In un quadro d'insieme oramai chiaramente delineato nei suoi tratti principali, l'approfondimento, deciso poi, di un aspetto molto specifico della concreta applicazione delle leggi antiebraiche - quello relativo agli espropri dei beni immobiliari tra il '38 e il '45 -, reso possibile dalla disponibilità delle carte Egeli per il Piemonte e la Liguria conservate presso l'Archivio storico dell'Istituto San Paolo3, offriva a quel punto la possibilità di analizzare altri risvolti importanti della vicenda persecutoria e del suo contesto storico; questo a partire da alcune motivazioni che è senz'altro utile esplicitare prima di descrivere i risultati della ricerca:

- in linea di principio, nei confronti delle proprietà ebraiche, era plausibile attendersi, da parte di un'amministrazione pubblica tutt'altro che aliena dal proteggere la proprietà privata, un comportamento particolarmente cauto: lo studio di quel problema costituiva pertanto un'ottima occasione per mettere alla prova l'impressione prevalente, ricavata dalle ricerche precedenti, di un apparato statale non certo indulgente nei confronti degli ebrei;

- d'altro canto, se è vero che la presunta ricchezza degli israeliti rappresentava uno degli argomenti sui quali la campagna razzista procedeva piú baldanzosa e sicura di sé, poteva essere utile affrontare esplicitamente la questione e chiedersi quanto e come le forme di integrazione economica e sociale - presumibilmente a livelli medi e alti - degli ebrei nella Torino degli anni Trenta avessero pesato sulle vicende della persecuzione;

- e, ancora, un'indagine che tenesse conto dei risvolti economici delle iniziative di regime avrebbe potuto illuminare alcuni aspetti inediti della profonda lacerazione inferta al paese con la campagna «razziale», contribuendo a mettere in evidenza non solo le azioni unilaterali dello Stato e dei suoi apparati, ma anche eventualmente le reazioni manifestatesi nella società, e in primo luogo le risposte degli stessi ebrei;

- infine, tutto questo avrebbe consentito non solo di chiarire meglio il comportamento del regime o quello delle sue vittime, ma piú in generale l'insieme dei rapporti fra la società italiana e le sue istituzioni in un momento cruciale della storia recente.

Se tali erano dunque le intenzioni e le aspettative di partenza, vediamo, ora che la ricerca è vicina alla conclusione, quali passi avanti si sono effettivamente fatti nelle direzioni appena indicate.

2. La normativa contro le proprietà ebraiche. I provvedimenti essenziali intesi a regolare l'esproprio degli ebrei - oltre alle numerose circolari, ai regolamenti, ecc. - furono essenzialmente tre4. Esaminiamoli brevemente in ordine cronologico.

Cominciamo dalla legge del 17 novembre 19385: essa situava le limitazioni alla proprietà nell'ambito di un elaborato sistema di divieti che richiamava direttamente le antiche interdizioni precedenti il 1848; in estrema sintesi: no al matrimonio con ariani, per evitare «contaminazioni» di razza; no all'impiego pubblico e parapubblico - accanto all'esclusione già decretata in settembre dalla scuola6 -, per impedire presenze «corruttrici» all'interno dell'apparato statale; no a qualsiasi potere legale o di fatto su individui ariani (sui minori, sugli incapaci, sui domestici, ecc.), al fine di evitare «innaturali» condizioni di subalternità per chi era e doveva rimanere a tutti gli effetti cittadino di prima categoria; e infine appunto no a qualsiasi influenza determinante degli ebrei sulla vita economica, allo scopo di togliere loro uno dei mezzi essenziali che si pretendeva avessero sempre usato per far valere il proprio potere. Va notato tuttavia che, fra le innumerevoli limitazioni imposte, quelle di carattere economico risultavano essere, a leggere con attenzione il testo di legge, le meno radicali; non a caso infatti era proprio e quasi soltanto in campo economico che gli ebrei ritenuti meritevoli agli occhi della patria e del regime - i cosiddetti discriminati - avevano diritto a un trattamento meno pesante di quello riconosciuto a tutti gli altri.

Perché una simile moderazione? Forse che, fra gli effetti negativi attribuiti alla presenza degli ebrei nella società, quelli prodotti dalla loro influenza economica erano percepiti dal regime come i meno pericolosi? O era piuttosto - e pare questa l'interpretazione piú attendibile - che, al di là dei benefici effetti tanto auspicati, fra le eventuali ricadute negative delle leggi «razziali» sulla vita del paese quelle economiche erano ritenute le piú rischiose? Bisogna ricordare infatti che la conoscenza di chi fossero gli ebrei d'Italia e dove fossero inseriti faceva allora largamente difetto, in primo luogo proprio ai vertici fascisti, tanto che, anche per chi ne era promotore, la propaganda antisemita finiva per fare premio sulla realtà, ingigantendo il peso effettivo dei minacciosi «giudei» nella vita del paese e, di conseguenza, i possibili danni economici e finanziari di un eventuale loro drastico allontanamento dalle posizioni di responsabilità sin lí occupate. C'è da dire inoltre che le concessioni economiche ai discriminati previste dalla legge del 17 novembre, come ha dimostrato Sarfatti7, non vanno in alcun modo sopravvalutate, visto che esse furono di fatto l'ultima e limitata esenzione rimasta nel quadro di una pratica persecutoria che nelle intenzioni iniziali del duce avrebbe dovuto essere meno drastica e generalizzata di quanto non fu poi deciso alla fine.

Passiamo ora al secondo provvedimento: il rdl 9 febbraio 19398 contenente le norme applicative dei principi affermati nella legge precedente. Non intendo parlare qui della parte relativa alle aziende e ai beni mobili; mi limito esclusivamente a richiamare il meccanismo essenziale previsto per i beni immobili proprietà di ebrei: quello cioè che prevedeva l'incameramento da parte dello Stato della cosiddetta «quota eccedente», di quanto cioè superava una soglia minima calcolata moltiplicando per un coefficiente fisso le rendite catastali. Dopo l'autodenuncia del proprietario, l'ufficio tecnico erariale avrebbe dovuto compiere una valutazione dei patrimoni, distinguendo appunto fra «quota eccedente» e «quota consentita» e lasciando poi all'Intendenza di finanza il compito di decretare il trasferimento dei beni all'Ente gestione e liquidazione immobiliare (Egeli), appositamente costituito da quella stessa legge per acquisire, gestire e rivendere quanto si sarebbe sottratto di lí in avanti agli ebrei.

Pur senza voler qui approfondire troppo la questione, vale però la pena rilevare che la forma di esproprio adottata era stata probabilmente ricalcata su un altro istituto già allora previsto dai codici, quello del trasferimento coattivo per fini di pubblica utilità: era infatti previsto, come in quell'altro caso, un indennizzo - peraltro rigidamente vincolato e assai poco vantaggioso -; però i beni trasferiti all'Egeli o i capitali eventualmente ricavati poi dalle vendite non sarebbero stati immediatamente utilizzabili dallo Stato, visto che essi sarebbero unicamente serviti a garantire i titoli emessi come indennizzo. A quel punto risultavano quindi assai poco chiari i fini di pubblica utilità o interesse; a meno che non fossero ritenuti tali, calpestando la lettera e lo spirito di innumerevoli norme dell'Italia prefascista pur rimaste pienamente in vigore anche dopo, i generici vantaggi attesi per la società in conseguenza delle limitazioni imposte agli ebrei.

Si trattava insomma di un vero e proprio mostro giuridico in aperta contraddizione con la normativa che regolava il diritto di proprietà sulla base dei principi contenuti nell'articolo 29 dello Statuto albertino via via riconfermati e precisati successivamente; un mostro giuridico con pochissimi precedenti anche in epoca fascista, visto che gli unici provvedimenti in qualche modo paragonabili erano stati le leggi del '26 per l'esproprio dei beni appartenenti ai cittadini contumaci che avessero agito all'estero contro lo Stato9 e un provvedimento adottato nel '31 in occasione del piano regolatore di Roma che concedeva facoltà di esproprio eccezionalmente ampie10.

Ed eccoci al terzo provvedimento, datato questa volta 4 gennaio 194411 e preceduto da diverse circolari emanate nelle primissime settimane di vita della Repubblica sociale12. L'articolo 1 sanciva che oramai gli ebrei non potevano essere proprietari né di aziende, né di terreni e fabbricati, né di titoli, valori, crediti, beni mobiliari di qualsiasi natura. Era anche abolita qualsiasi distinzione per i discriminati.

Per non sbagliare si ricorreva questa volta a istituti giuridici consolidati, la confisca e, in prima istanza, il sequestro. Presupposto indiretto di tale ricorso era l'attribuzione agli ebrei della qualifica di «stranieri», come era detto nella Carta di Verona. Tuttavia la normativa specifica prevedeva che i beni degli stranieri fossero solo sequestrati temporaneamente in conseguenza della guerra, non confiscati13. Perché allora, nel caso degli ebrei, il diritto di proprietà poteva essere tranquillamente calpestato? In termini giuridici - citiamo le parole di un esperto dell'epoca14 - la confisca poteva essere intesa o come un atto volto a «togliere dalla circolazione le cose che [fossero servite] a compiere un delitto, o che ne [fossero state] il prodotto»; oppure nei termini di una pena «cadente sull'intero patrimonio del colpevole», come previsto non già nel Codice Rocco e neppure in quello Zanardelli o nel diritto romano, che non prevedevano un simile istituto, ma nel diritto metropolitano applicato in Eritrea e in Somalia. In realtà entrambe quelle motivazioni sembrano nel nostro caso assai fuori luogo. Invece può forse essere meno peregrina l'idea che si intendesse escludere gli ebrei dal diritto di proprietà per una sorta di «causa illecita», inerente alla loro stessa natura e destinata a viziare il possesso di quanto pure avevano legalmente avuto a disposizione fino a quel momento.

Ma, come sappiamo bene, non era certo il fondamento giuridico dei propri atti a preoccupare in quei mesi gli organi della Repubblica sociale italiana, quanto piuttosto la necessità di mettere ordine nei comportamenti degli uffici pubblici e degli organi di repressione, nonché di dare una vaga parvenza di legittimità a una pratica predatoria già decisa a priori. Cosí, sempre dal testo di legge del gennaio '44 risulta (all'art. 15)15 che il ricavato della vendita dei beni ebraici avrebbe dovuto finanziare le spese di assistenza alle popolazioni colpite dai bombardamenti: questo perché proprio gli ebrei erano stati da sempre indicati nella propaganda fascista come i primi responsabili della guerra: in quanto tali era quindi giusto che fossero privati delle loro sostanze.

3. Leggi italiane e leggi tedesche. Come per l'insieme della legislazione antiebraica, anche per le norme relative alle proprietà, sarebbe molto utile confrontare la situazione italiana con quella di tutti gli altri paesi investiti dall'ondata antisemita16, per approfondire l'analisi comparativa, valorizzare le specificità nazionali e superare definitivamente l'idea che la Germania costituisse per tutti l'unico e fondamentale modello da imitare. Ma già il breve confronto che mi appresto ad accennare proprio con la situazione tedesca è sufficiente a dimostrare il peso inevitabile dei fattori locali sulle decisioni dei vertici fascisti e sulle modalità concrete di applicazione della legislazione antisemita nel nostro paese.

In Germania17 l'attacco alla presenza degli ebrei nell'economia - peraltro assai piú consistente e concentrata che da noi - giunse con un certo ritardo rispetto alle misure intese a limitare i diritti in altri ambiti della società (apparati dello Stato, scuola, professioni, ecc.), ma, una volta deciso, esso venne condotto con feroce sistematicità, tanto a partire dal 1938, attraverso i censimenti, le vendite coatte, le numerose forme di prelievo, ecc., quanto poi, negli anni delle deportazioni di massa verso i campi di sterminio, attraverso le confische e le spoliazioni sistematiche. Quel ritardo dipese probabilmente - anche se non solo - dalla tendenza del nazismo ad espandere il proprio potere dallo Stato alla società: cosí anche la pratica antisemita, connaturata sin dall'inizio alla politica di Hitler, finí per seguire quello stesso percorso investendo solo in un secondo tempo le attività che connettevano piú in profondità gli ebrei al tessuto socio-economico del paese.

Vanno poi rilevati il forte peso e la complessa articolazione della componente ideologica nel razzismo nazista, un razzismo rivolto d'altronde contro un ventaglio molto ampio di soggetti giudicati inferiori e non solo contro gli ebrei. La pressione dell'ideologia investí i diversi aspetti della vita sociale e della cultura, compresi quelli piú propriamente giuridici: quanto al diritto di proprietà degli ebrei - per rimanere nell'ambito che ci interessa qui in modo particolare - esso venne negato sulla base di pulsioni giustificative - si pensi ad esempio alla connessione inscindibile nella prospettiva nazista fra possesso della terra e attaccamento alla patria - assai piú radicali e radicate di quanto non accadesse in Italia. Altrettanto virulente e diffuse furono le spinte che condussero al progressivo esproprio dei beni ebraici, i quali, anche in ragione della loro maggior consistenza, facevano gola tanto allo Stato quanto a significativi settori della popolazione, sollecitati con insistenza dal potere a partecipare attivamente alle azioni di boicottaggio e di indebita appropriazione.

Già sulla base dei pochi cenni appena proposti si possono notare alcune importanti differenze con la situazione italiana. Come abbiamo visto, Mussolini nel '38 non procedette in modo graduale, ma disegnò una politica persecutoria che colpiva contemporaneamente in tutte le direzioni principali18. Se da parte sua vi fu qualche cautela, essa riguardò quasi soltanto il campo dell'economia, sia perché - come già si è detto - egli era portato a sopravvalutare gli effetti destabilizzanti di un eventuale blocco improvviso delle attività controllate dagli ebrei, sia anche perché probabilmente intuiva che in ogni caso dalla spoliazione del gruppo ebraico non si sarebbero ricavate risorse in quantità risolutive: come dire che le motivazioni piú propriamente economiche della campagna «razziale» non furono mai al primo posto; non a caso in Germania l'esproprio degli ebrei venne gestito direttamente dal ministero dell'Economia e invece in Italia dal ministero dell'Interno e solo in subordine da un ente, l'Egeli, dipendente dal ministero delle Finanze.

Da notare ancora, oltre alla significativa smagliatura rappresentata dalle contropartite materiali offerte ai «meriti» dei «discriminati», il peso assai piú ridotto dell'ideologia nel sostenere e nel giustificare la campagna antisemita. Non che sin dall'inizio mancasse una pressione propagandistica contro gli ebrei, tutt'altro; ma fu quasi del tutto assente nella pubblicistica di regime il tentativo di comporre, attraverso uno sforzo concettuale, contraddizioni evidenti quali quella fra la costante difesa della proprietà privata operata in genere dal regime da un lato e l'attacco diretto contro le proprietà degli israeliti dall'altro. Né infine il fascismo poteva contare a priori su una sensibile spinta antisemita dal basso, tanto che le operazioni di esproprio dovettero ruotare in gran parte intorno a un'istituzione centralizzata e sotto il diretto controllo dello Stato come l'Egeli; i profittatori singoli non mancarono di certo ma raramente essi assunsero in prima persona la responsabilità esclusiva di spogliare gli ebrei.

Le cose mutarono poi non poco dopo l'8 settembre e in concomitanza con la legge del gennaio '44. I tedeschi occupanti esercitarono a quel punto una pressione diretta. Ogni distinzione fra discriminati e non venne abolita. La guerra e la fame di risorse della Rsi contribuirono a rafforzare le motivazioni economiche agli espropri, che fino a quel momento non erano certo state preminenti, e gli appetiti personali di questo o quel gerarca, di questo o quel funzionario. Emerse d'altra parte la tendenza a mobilitare anche gli interessi di delatori o profittatori di piccolo e grande cabotaggio per coagulare aree di attiva connivenza. E per concludere acquistò maggior rilevanza, quanto meno nelle intenzioni di alcuni, lo sforzo di fornire una giustificazione ideologica - parallela ai discorsi sulla «socializzazione» - alla cancellazione anche economica della presenza ebraica.

4. Le proprietà immobiliari degli ebrei. Ma qual era il peso effettivo di quella presenza prima delle leggi «razziali»? Rispondere a una simile domanda è tutt'altro che facile: e questo non solo perché è assai arduo reperire dati precisi sulle attività degli ebrei nei diversi ambiti dell'economia nazionale, ma anche perché è chiaramente errato supporre, tanto piú a quel momento della storia italiana e del rapporto fra ebrei e non ebrei, relazioni di organico coordinamento in campo economico fra chi apparteneva alla minoranza israelita. Anche i fascisti, pur non rinunciando a generiche intemperanze propagandistiche sulla pretesa «potenza» degli ebrei nel mondo degli affari, non seppero mai proporre al riguardo discorsi circostanziati. D'altronde, se pure si può ipotizzare l'esistenza allora di circuiti economici privilegiati in ambito ebraico ben oltre quanto non siano portati ad affermare i sostenitori di un'assimilazione a quel punto quasi definitivamente compiuta, va in ogni caso rilevata la natura frammentata dell'ebraismo italiano fino agli anni Trenta, diviso in una pluralità di gruppi locali a loro volta caratterizzati ognuno da una composizione sociale diversa e da livelli disomogenei di integrazione nei singoli contesti urbani e regionali e, quindi, da interessi molto differenziati.

Ed è in realtà proprio su tale versante - quello cioè di una piú precisa definizione delle differenze fra le varie articolazioni geografiche del mondo ebraico - che possono risultare utili i dati generali elaborati dal ministero delle Finanze sulla base delle autodenunce imposte agli israeliti dalla già citata legge del febbraio '3919. Essi si riferiscono esclusivamente alla proprietà di case e terreni e quindi offrono un indice solo largamente indiretto della dimensione effettiva dei patrimoni complessivi posseduti dai denuncianti; cosí pure va senz'altro messa in conto una percentuale anche rilevante di immobili non dichiarati20 - soprattutto dai maggiori proprietari, meno sensibili al rischio di multe per omessa denuncia -, tale da ridurre ulteriormente l'attendibilità dei valori assoluti riportati sulle varie tabelle. Ciononostante quegli stessi dati consentono di svolgere osservazioni di un certo interesse, utili oltre tutto per chiarire meglio le modalità e la portata delle iniziative persecutorie condotte dal regime fascista.

Qui mi limiterò a qualche breve nota sul caso torinese, in relazione agli obiettivi specifici della ricerca, rinviando un discorso piú analitico ad altra sede. Fra i gruppi di ebrei censiti nelle diverse città italiane, quello torinese era al quarto posto quanto a consistenza numerica nel 1938. Era invece al secondo - dopo Roma - per quanto riguardava il valore totale dei beni immobili denunciati e sempre al secondo - questa volta dopo Bologna - per quel che concerneva il valore medio per ogni denuncia e la dimensione media del patrimonio per individuo. Risultava ad esempio che gli ebrei censiti a Torino - in tutto poco piú dell'8% degli ebrei censiti in tutta Italia - possedevano il 14% circa sul totale dei terreni eccedenti la quota il cui possesso era consentito agli israeliti e quasi il 20% sul totale dei fabbricati. Le cifre insomma mostravano chiaramente l'importanza che l'investimento immobiliare aveva per gli ebrei torinesi degli anni Trenta: indice questo di un loro profondo radicamento nel tessuto urbano, consolidatosi in numerosi decenni di relativa stabilità sul territorio e reso ancor piú evidente dalla distribuzione dei beni immobili fra un numero assai consistente di patrimoni di media dimensione.

Tali dati - come vedremo fra breve - contribuiscono probabilmente a spiegare la relativa capacità di resistenza, per lo meno in un primo periodo, dimostrata dagli ebrei subalpini contro le leggi di esproprio. D'altra parte, quegli stessi dati attribuiscono una particolare rilevanza allo studio del caso torinese nel quadro di un discorso generale sull'applicazione della legislazione riguardo alle proprietà e alle attività economiche ebraiche nell'Italia fascista.

5. L'impatto iniziale delle leggi di esproprio. Passiamo ora a considerare gli effetti concreti della normativa contro i beni ebraici. Per far questo è opportuno individuare una prima fase, che copre gli ultimi mesi del 1938 - sin da prima del decreto di novembre - e i primi mesi del '39, analizzando la quale è possibile descrivere l'impatto iniziale della svolta antiebraica sin da quando essa si venne delineando nella forma di una minaccia ancora oscura e indeterminata.

Dai dati a disposizione21 risulta che nell'imminenza dei provvedimenti sulla razza un certo numero di ebrei cercò di vendere una parte dei beni immobiliari posseduti, a testimonianza di una preoccupazione crescente, tanto piú diffusa - a quanto sembra - fra coloro i quali gestivano attività in proprio ed erano quindi piú sensibili alle variazioni del clima politico e sociale: il numero delle piccole imprese cedute, cessate o comunque scomparse risulta infatti piuttosto alto anche prima - e non solo subito prima - dell'emanazione delle leggi22.

In particolare verso la metà e la fine di novembre vi fu una rapida successione di vendite, di donazioni e di divisioni; l'intenzione ricorrente era per quanto possibile di non superare la data del 17 novembre - quella del decreto appunto - per evitare di essere in qualche modo toccati dalla nuova legge. A dicembre invece, a parte qualche caso, le operazioni si bloccarono: si temeva probabilmente che i passaggi di proprietà avvenuti in quel periodo potessero essere annullati in futuro. Le donazioni ripresero poi subito dopo la legge del febbraio '39 secondo le modalità previste dal provvedimento, anche se in un numero relativamente limitato.

Cosí una parte dei patrimoni immobiliari degli ebrei torinesi venne messa in salvo preventivamente. In tutto si può parlare di un'ottantina di operazioni: un dato non certo irrilevante, ma in ogni caso piuttosto limitato se confrontato con le diverse centinaia di immobili passibili di un eventuale esproprio: a ridurre la portata delle prime misure di autodifesa contribuirono fra l'altro il carattere per molti relativamente improvviso della campagna antiebraica, le inevitabili difficoltà a trovare degli acquirenti con sufficiente tempestività, l'impossibilità di valutare adeguatamente i rischi reali della nuova situazione.

Di fronte agli evidenti tentativi degli ebrei di sottrarre sé e i propri beni alle conseguenze negative dei vari provvedimenti persecutori in via di approvazione, si assistette da un lato a una decisa campagna di stampa intesa a denunciare i pretesi «inganni» e «sotterfugi» messi in atto per eludere i rigori della legge; dall'altro, con una circolare apposita, la Direzione tasse e imposte dirette sugli affari del ministero delle Finanze avviò un'indagine capillare presso gli uffici del registro e le conservatorie dei beni immobiliari, esplicitamente orientata a registrare tutti i passaggi di proprietà in cui fossero implicati ebrei23.

Non si può dunque parlare di inerzia da parte delle autorità. Semmai, visto che nell'immediato non venne preso alcun provvedimento operativo, ci si può chiedere che cosa avesse trattenuto i vertici fascisti dal decidere interventi piú diretti ed efficaci. E qui le spiegazioni possono essere diverse: la consapevolezza appunto delle limitate dimensioni dei tentativi di elusione, la certezza di poter comunque tenere ogni cosa sotto controllo grazie a indagini amministrative come quella appena citata con in piú la certezza di poter intervenire se necessario in un secondo tempo; e poi la chiara coscienza che le vendite precipitose dell'ultimo momento - cosí come le donazioni concesse dalla legge del febbraio '39 - non erano certo state vantaggiose per gli ebrei e avevano invece finito per favorire solo e soltanto i proprietari «ariani».

6. L'Egeli e l'Istituto San Paolo di Torino. A quel punto entrò in scena l'Ente gestione e liquidazione immobiliare istituito con la legge del '39 e posto alle dipendenze del ministero delle Finanze. Il suo carattere di istituzione centralizzata, destinata ad acquisire, gestire e rivendere i beni ebraici ne fece uno strumento - come si è visto - pienamente adeguato, quanto meno nelle intenzioni, alle peculiarità della politica «razziale» italiana. Esso nacque prima della guerra prioritariamente in funzione di quella politica; e se poi gli vennero attribuiti altri compiti - relativi alla gestione dei beni di proprietà dei «sudditi nemici» e dei cosiddetti «beni esattoriali» -, questo accadde solo in un secondo tempo e per lo piú in conseguenza del conflitto.

Nelle disposizioni di legge cosí come nella pratica quotidiana dell'Egeli il trattamento riservato alle proprietà di provenienza ebraica fu e rimase in ogni momento specifico. I beni sequestrati ai «sudditi nemici» non dovevano in linea di principio essere alienati; quelli degli ebrei sí e il ricavato doveva essere versato nelle casse del Tesoro. E per realizzare concretamente quell'obiettivo, nel rispetto delle disposizioni minuziosamente previste dalla normativa in vigore, l'Egeli si avvalse di un certo numero di grandi Crediti fondiari presenti nelle diverse parti d'Italia: per il Piemonte e la Liguria esso stipulò una serie di convenzioni con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, chiamato per l'occasione a prestare un'attività «di interesse pubblico», scarsamente remunerata e in ogni momento assoggettata al controllo degli uffici romani dell'Egeli24.

7. L'applicazione delle leggi fra il '39 e il '43. L'impianto del nuovo istituto e gli accordi con i vari Crediti fondiari richiesero parecchi mesi. Nel frattempo si mise in moto la procedura della denuncia dei propri beni da parte degli ebrei e della valutazione e suddivisione degli immobili in quota consentita e quota eccedente da parte degli uffici tecnici erariali. Di tutto questo c'è traccia negli archivi: una traccia inequivocabile, ma assai tenue. Come dire che un gran numero di pratiche vennero sí avviate, senza tuttavia che, nel periodo fino all'8 settembre '43, la gran parte di esse potesse giungere a compimento. E infatti risulta una piena corrispondenza fra i dati nazionali25 che rendono conto della scarsissima capacità dell'Egeli nel suo insieme di impadronirsi effettivamente dei beni ebraici in applicazione della legge del '39 e quelli relativi alla provincia di Torino, per la quale gli espropri realizzati si possono letteralmente contare sulle dita di una mano.

Il problema a questo punto è di capire le ragioni di un tale sviluppo. Una volta ricostruito l'itinerario burocratico che avrebbe dovuto condurre alla presa di possesso da parte dell'Egeli delle proprietà sottratte agli ebrei, ne abbiamo analizzato i singoli passaggi al fine di individuare eventuali intoppi o arresti nel meccanismo di esproprio. Sulla base di tale lavoro sono emerse alla fine le ipotesi seguenti:

- alcuni ambiti dell'amministrazione pubblica (ufficio delle imposte, Ute, ecc.) sembrano aver svolto con solerzia e precisione il loro compito, senza frapporre alcun ostacolo di rilievo, in questo non discostandosi dalla generalità dei numerosi uffici implicati a partire dal '38 nelle varie operazioni di schedatura e di primo avvio dell'azione discriminatoria: non ultimo l'Egeli, che dovette però scontrarsi con una propria specifica fragilità istituzionale; esso infatti era concepito essenzialmente come un organo tecnico, sprovvisto di un effettivo potere che gli consentisse di trattare da posizioni di forza con altri soggetti piú solidi. Per quella fase anche il San Paolo risulta essersi mosso con normale efficienza.

- Diversa era invece la situazione per altri apparati coinvolti. Mi riferisco in particolare all'Intendenza di finanza che avrebbe dovuto emettere il decreto di sequestro della cosiddetta quota «eccedente» e che invece si limitò a perfezionare quell'atto solo in pochissimi casi.

- Quanto agli ebrei interessati dalle procedure di esproprio, sulla base delle carte disponibili è possibile ipotizzare indirettamente una loro indubbia capacità di resistenza; questo però non già rivolgendosi a interlocutori istituzionali come la magistratura o le apposite commissioni chiamate a giudicare gli eventuali ricorsi previsti per legge26. Quegli strumenti di garanzia erano molto probabilmente giudicati inutilizzabili perché troppo condizionati da una pregiudiziale disponibilità a schierarsi dalla parte delle autorità di regime. Rimaneva quindi soltanto la possibilità di esercitare pressioni informali, su questo o quel funzionario pubblico, su questo o quell'ufficio - ad esempio sull'Intendenza di finanza -, tanto piú efficaci quanto piú forte era la posizione acquisita nell'ambito della élite locale dal proprietario in procinto di essere colpito. In questo diversi decenni di progressiva integrazione degli israeliti nell'economia e nella società torinese, peraltro - come abbiamo visto - chiaramente dimostrata dal loro forte radicamento sul territorio, non potevano non aver lasciato una notevole traccia.

In tutti quei casi si trattava comunque di azioni difensive. Il residuo potere dei singoli ebrei, colpiti dalla legge in quanto tali e limitati nelle loro possibilità in forma indipendente dal livello sociale e dalle risorse di cui potevano disporre, divenne piú che altro un potere di interdizione. Se anche era dato ai piú facoltosi mettere al riparo fra numerose difficoltà i beni mobili, non denunciare una parte delle proprietà immobiliari o ritardare le procedure di esproprio, di fatto le case e i terreni risultavano comunque bloccati perché invendibili e il diritto di proprietà messo quindi sostanzialmente in discussione; per non dire poi del crescente grado di soggezione di chi doveva affidarsi ai «buoni uffici» di questo o quel funzionario, in un contesto nel quale le relazioni preesistenti continuavano sí a valere, ma dovevano essere riconvertite sulla base di una consistente redistribuzione dei rapporti di forza.

Cosí, anche se ci si limita a considerare i risvolti piú propriamente economici della normativa «razziale», ci si rende facilmente conto di quanto i costi pagati dagli ebrei dal '38 in avanti non possono in alcun modo essere misurati esclusivamente in termini monetari o materiali.

8. Sequestri e confische (1943-45). Dopo l'8 settembre e ancor prima della legge del gennaio '44, grazie ad apposite circolari emanate dai prefetti27, gli espropri giunsero oramai a colpire indiscriminatamente tutti gli ebrei e tutti i loro beni: infatti non erano piú previste distinzioni fra discriminati e non e fra quota consentita e quota eccedente. E l'avvio delle procedure - relative a quel punto, per Torino, a ben 500 pratiche circa - si rivelò tanto piú agevole e immediato in quanto i vari uffici, grazie ai censimenti, alle autodenunce e alle varie indagini condotte in precedenza, disponevano di tutti i dati necessari. A tal proposito può essere interessante notare che gran parte del potere di interdizione esercitato dagli ebrei nel periodo precedente venne improvvisamente a cadere: cosí, si rimisero prontamente in moto anche le pratiche che fino a quel momento erano rimaste bloccate.

Ad occuparsi degli espropri in prima persona e con evidente sollecitudine fu la prefettura. Anzi, proprio per accelerare i tempi, il prefetto di Torino preferí ricorrere in prima istanza all'istituto del sequestro - di natura provvisoria, ma piú facile da decretare - che non a quello della confisca - definitiva, ma burocraticamente piú lenta -, che sarebbe però venuta in un secondo momento; nel frattempo il capo della provincia garantiva al proprio ufficio una residua possibilità di controllo sui beni ebraici. Né un tale atteggiamento rimase isolato: addirittura, in altre parti d'Italia varie prefetture preferirono gestire sino all'ultimo quanto era stato sottratto agli ebrei respingendo qualsiasi pressione volta ad affidare all'ente istituzionalmente preposto a quello scopo - l'Egeli appunto - la gestione di un patrimonio di cui, molto probabilmente, non si voleva approfittasse qualcun altro28. A Torino comunque alle confische, seppur con una certa lentezza, si cominciò ad arrivare; ma soprattutto, va notato che l'Egeli, attraverso il Credito fondiario del San Paolo, fu investito della gestione da subito, sin dal momento del sequestro, evitando cosí le incontrollabili razzie verificatesi altrove.

D'altra parte il drammatico precipitare degli avvenimenti nell'ultimo anno e mezzo di guerra consigliò ai tedeschi occupanti e alle autorità della Rsi di guardare piú all'immediato che non ad una sempre piú improbabile prospettiva di medio periodo: cosí venne messa esplicitamente da parte l'idea di vendere le proprietà degli ebrei - nel frattempo fuggiti o rastrellati dalle forze nazifasciste - per ricavarne chissà quando un beneficio economico; invece, si preferí utilizzarle da subito come sedi di comandi militari o di organizzazioni varie, per dare casa a questo o quel funzionario fedele, per soddisfare insomma bisogni o appetiti del momento presente.

Il fatto che - soprattutto in una situazione come quella torinese - tutto questo avvenisse in gran parte attraverso l'Egeli, e non come altrove per il tramite di singoli sequestratari scelti sulla base di pressioni politiche e affaristiche o di uffici prefettizi desiderosi di finanziare attività varie a spese degli ebrei29, garantí una maggior resistenza contro la diffusa - anche se non certo unanime - tendenza a profittare della forzata assenza dei legittimi proprietari. Non a caso i dirigenti dell'Egeli, subito dopo la Liberazione, forse non solo per difendere il proprio operato negli anni di guerra, rivendicarono il merito di aver arginato i tentativi dei tedeschi di impadronirsi del patrimonio da loro amministrato - in particolare le aziende e i relativi macchinari - e le velleità di Preziosi di attribuire all'Egeli appunto non solo funzioni amministrative, ma anche compiti di polizia nell'intento di scoprire eventuali altri beni ebraici non ancora incamerati30.

Dall'altra parte, quella degli espropriati, si compiva intanto il processo di progressivo distacco dai propri beni, peraltro gravemente colpiti anche dagli effetti dei bombardamenti. La fuga e in molti casi l'arresto ruppero temporaneamente o definitivamente il legame con le case e le cose che avevano improntato di sé intere storie di vita o addirittura il succedersi di piú generazioni solidamente radicate nel tessuto torinese. Oltre tutto la rottura di quel legame rese concretamente palpabile il progressivo venir meno della relativa protezione che il possesso di risorse materiali piú o meno consistenti aveva potuto sino ad un certo punto assicurare ai perseguitati.

Scorrere, pur a distanza di tanti anni, i lunghi verbali con gli elenchi degli oggetti di uso quotidiano sequestrati negli appartamenti abbandonati di gran corsa dalle famiglie ebraiche subito dopo l'8 settembre produce nel lettore un complesso intreccio di sentimenti: il senso appunto dell'inutilità delle cose di fronte a una volontà distruttrice intesa ad annientare prima di tutto gli individui; la lacerante consapevolezza della contraddizione fra il significato che quegli oggetti avevano per chi li considerava parti vive della propria esistenza e viceversa per chi li trattava alla stregua di un mero bottino di guerra; la nostalgia per un mondo borghese d'altri tempi, tranquillo e sin troppo rassicurante, spezzato d'un tratto da una bufera in gran parte imprevista.

9. Le restituzioni. Anche alla luce di tali sensazioni, il modo attraverso il quale, dopo il '45, gli ebrei rientrarono in possesso dei loro beni dice molto sulle ferite e sugli equivoci che le persecuzioni e la guerra lasciarono dietro di sé.

Oltre al senso di vuoto per i beni che dovettero passare di mano perché i loro proprietari non tornarono dalla deportazione, vanno segnalati i sentimenti di amarezza e in molti casi di aperto risentimento con i quali i legittimi proprietari reagirono alle lentezze burocratiche o addirittura alle richieste finanziarie avanzate dall'Egeli a compenso dell'avvenuta gestione «conservativa» dei beni sequestrati e confiscati a suo tempo31.

Oramai l'amministrazione pubblica rinunciava, certo, alle odiose pretese imposte sin dal 1938, ma sembrava fare tutto questo di malavoglia o, piú esattamente, lasciava trasparire in modo evidente i rapporti di continuità fra le funzioni dell'oggi e le prerogative di una stagione ancora troppo vicina. Lo scontro, non importa se quasi sempre senza conseguenze di carattere giudiziario, fra i proprietari di un tempo che, tornando, riprendevano direttamente possesso dei loro beni senza volersi assoggettare ad alcuna formalità e gli uffici dell'Egeli che, oltre a pretendere un compenso, si sentivano investiti, in quanto possessori pur sempre legittimi, del compito di «restituire» ufficialmente le proprietà di cui disponevano, esemplificava assai bene i termini di un intrico complesso di problemi, che in seguito nessuno si sarebbe preoccupato di dipanare e di chiarire: problemi di responsabilità, di legittimità, di identità tanto delle istituzioni quanto dei loro interlocutori, di riparazione.

10. Conclusione. Sulla base di quel che si è detto sin qui e alla luce degli interrogativi posti all'inizio vediamo ora di formulare brevemente qualche proposizione conclusiva. Si può in primo luogo avanzare l'ipotesi che la vischiosità nel comportamento degli apparati pubblici implicati nell'azione persecutoria contro le proprietà ebraiche fosse il risultato di diversi fattori: del peso non preminente delle motivazioni economiche all'origine della svolta antisemita, dell'ignoranza su quale fosse effettivamente la forza economica degli ebrei e della paura che un attacco diretto e frontale alle attività da loro gestite creasse una situazione di pericoloso disordine, nonché delle reazioni difensive dei soggetti colpiti, sia in sede locale sia, forse, ai livelli piú alti della gerarchia del regime; tali fattori sembrano nel loro insieme assai piú rilevanti di quanto non fosse invece un ipotetico attaccamento delle istituzioni ai principi della tradizione liberale nella forma di una solerte difesa del diritto di proprietà per tutti.

Trova inoltre conferma l'idea che a Torino gli ebrei appartenessero per lo piú agli strati medio-alti della popolazione. Ma il fatto che lo stereotipo dell'ebreo «ricco» - cui però si legavano nella propaganda fascista una sequela innumerevole di altri attributi insultanti - trovasse un parziale riscontro nella realtà non contribuí granché a valorizzare le motivazioni economiche alla persecuzione. La minaccia che il fascismo diceva di voler combattere negli ebrei atteneva a una presunta diversità costitutiva destinata a produrre una forma di pericolosa irriducibilità; in quella chiave la eventuale disponibilità di mezzi materiali diveniva piú che altro una colpa aggiuntiva, in quanto pareva dare agli israeliti la possibilità di meglio infiltrarsi e camuffarsi nella società di tutti. Il fatto di partecipare come uguali e da parecchi decenni alla vita dello Stato e delle élites dirigenti finiva a quel punto per tradursi, invece che in un'attenuante, in una pericolosa aggravante32.

L'indagine svolta ci porta a dire in terzo luogo che non si può guardare alla campagna antiebraica esclusivamente come al risultato di un insieme di iniziative piú o meno aggressive dello Stato nei confronti di una società fondamentalmente passiva. Cosí come le misure antiebraiche decise dall'alto miravano a portare alla luce germi preesistenti di antisemitismo, a sollecitarne di nuovi e a far crescere tutto questo in forma diffusa, allo stesso modo non si possono trascurare le reazioni degli ebrei, certo sempre piú deboli e impedite con il passare del tempo, ma parte esse stesse del quadro complessivo33.

A questo punto, volendo valutare i guasti prodotti nel tempo dalla svolta antisemita di Mussolini non è sufficiente oscillare, come troppo si è fatto sinora, fra la denuncia delle deportazioni e la reiterata proposizione di una pretesa inerzia degli apparati dello Stato cui avrebbe corrisposto un primo lungo periodo di relativa tranquillità per gli ebrei. In realtà la politica «razziale» del fascismo non può essere ridotta a una vicenda legislativa sostanzialmente sterile prima e a una mera azione di polizia poi. Va anche presa in seria considerazione la pratica quotidiana dei vari organi amministrativi, per quanto essa interagí momento per momento con la vita degli individui, facendo di ogni singolo atto un fatto quasi sempre irrevocabile e irreparabile e contribuendo in tal modo a strutturare precisi comportamenti sociali.

Se poi - come abbiamo potuto chiaramente constatare a conclusione del nostro percorso di indagine - non fu certo sufficiente la semplice revoca di una legge persecutoria e degli atti amministrativi che ne erano conseguiti per avviare un effettivo processo di riparazione e se, ancora, il nuovo Stato democratico si dimostrò quanto meno esitante a riannodare i fili che lo Stato fascista aveva spezzato con violenza, rimane da porre un'ultima questione importante: quanto quelle incapacità e quelle esitazioni furono dovute alla debolezza o all'assenza di una specifica iniziativa delle forze politiche che allora gestirono la transizione e quanto invece alle permanenze di un rapporto gravemente squilibrato e autoritario fra Stato e cittadini troppo radicato nel passato della storia d'Italia per poter essere sensibilmente modificato?

1 F. Levi, a cura di, L'ebreo in oggetto. L'applicazione della normativa antiebraica a Torino (1938-1943), Torino, Zamorani, 1991. Fra gli altri, il libro comprende un saggio di Giuseppe Genovese dedicato a un Profilo quantitativo del gruppo ebraico torinese nel 1938 e uno di Daniela Adorni su Modi e luoghi della persecuzione (1938-1943). Gli stessi Genovese e Adorni hanno partecipato al nuovo lavoro di cui si dà conto qui realizzando una complessa e ricca indagine di taglio quantitativo i cui risultati verranno pubblicati quando la ricerca, promossa dal Consiglio regionale Piemonte e dalla Comunità ebraica di Torino, sarà definitivamente conclusa.

2 M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938, Torino, Zamorani, 1994.

3 Il fondo consente di analizzare l'attività complessiva dell'Egeli - e quindi non solo quella relativa ai sequestri e alle confische delle proprietà ebraiche - in Piemonte, Liguria e nella Francia occupata. Per la gentile e fattiva collaborazione offerta nella consultazione del materiale presso l'Archivio storico San Paolo ringrazio in particolare Anna Cantaluppi e Rosa Anna Grassi.

4 Si veda in proposito la raccolta delle leggi contro gli ebrei contenuta nel fascicolo de «La Rassegna mensile di Israel», 1988, n. 1-2, 1938. Le leggi contro gli ebrei, curato da Michele Sarfatti.

5 Rdl 17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti per la difesa della razza italiana.

6 Rdl 5 settembre 1938, n. 1390, Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.

7 M. Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei, cit. Si veda in particolare il capitolo L'impostazione della persecuzione.

8 Rdl 9 febbraio 1939, n. 126, Norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica.

9 Mi riferisco qui alla legge del 31 gennaio 1926, n. 28 e a quella del 25 novembre 1926, n. 2008. Si vedano anche le norme attuative della legge 2008 emanate con rd 12 dicembre 1926, n. 2062 e le modifiche contenute nel rd 1° marzo 1928, n. 380.

10 Rdl 6 luglio 1931, n. 981. In proposito si veda in particolare l'opuscolo di S. Pugliatti, Sulla onerosità dei trasferimenti coattivi, Messina, Industrie grafiche meridionali, 1932. Piú in generale può essere utile considerare fra l'altro, sempre di S. Pugliatti, Teoria dei trasferimenti coattivi, Messina, Casa tipografica Ettore Silva, 1932; F. Bartolomei, L'espropriazione nel diritto pubblico, Milano, Giuffré, 1965; e, dello stesso autore, L'espropriazione nel diritto pubblico II, Milano, Giuffré, 1968.

11 Decreto legislativo del duce 4 gennaio 1944, n. 2, Nuove disposizioni concernenti i beni posseduti dai cittadini di razza ebraica.

12 Quella del 30 novembre 1943, a firma «Ministro Interno Buffarini», disponeva tra l'altro: «Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche».

13 Si vedano fra l'altro la legge 19 dicembre 1940, n. 1994 sul trattamento dei beni nemici, il bando di Mussolini del 31 agosto 1941 relativo alle denunzie e al sequestro dei beni nemici in territorio francese e il dl 4 gennaio 1944, n. 1 relativo alle aziende presenti sul territorio nazionale e appartenenti a sudditi nemici.

14 S. Pugliatti, Teoria dei trasferimenti coattivi, cit., pp. 32-39.

15 «Art. 15. Le somme riscosse ai sensi del precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale recupero delle spese assunte per assistenza, sussidi e risarcimento di danni di guerra ai sinistrati dalle incursioni aeree nemiche».

16 Un primo tentativo di comparazione era stato avviato in occasione del convegno organizzato dalla Camera dei deputati nel 1988, i cui atti sono stati pubblicati nel volume La legislazione antiebraica in Italia e in Europa, Roma, Camera dei deputati, 1989; si veda anche A. Cohen, La politique antijuive en Europe (Allemagne exclue) de 1938 à 1941, in «Guerres mondiales et conflicts contemporains», XXXVIII, n. 150, avril 1988.

17 Per una prima valutazione d'insieme si vedano: Le leggi razziali tedesche, note e trad. di G. Ballarati, n. 2 dei «Quaderni» della Scuola di mistica fascista Sandro Italico Mussolini, editi a cura della rivista «Dottrina fascista» sotto la direzione di N. Giani, anno XVIII (1940); W. Scheffler, La legislazione antiebraica nazista, in La legislazione antiebraica in Italia e in Europa, cit.; R. Hilberg, The Destruction of the European Jews, New York, Holmes & Meier, 1985.

18 Il primo a mettere in luce in forma convincente questo aspetto è stato M. Sarfatti, in Mussolini contro gli ebrei, cit.

19 ACS, Ministero delle Finanze, servizio beni ebraici, Elenco 3, Comm. prov. pos. gen., Commissioni.

20 In proposito è interessante notare che, se la quasi totalità degli ebrei italiani si denunciò alle autorità in ottemperanza alle disposizioni della legge del 17 novembre 1938, assai diverso fu il comportamento degli ebrei proprietari di immobili, i quali si dimostrarono assai meno disponibili ad obbedire tempestivamente e in forma rigorosa all'obbligo di dichiarare i propri beni come disposto dalle norme emanate il 9 febbraio del '39.

21 ACS, Ministero delle Finanze, Servizio beni ebraici, Elenco 3, Comm. prov. pos. gen. e quesiti tributari.

22 Si veda in proposito anche Ministero delle Corporazioni, Elenchi C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica. Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia», 20-12-1939, n. 294.

23 Circolare 24 novembre 1938, n. 36370, della Direzione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, in ACS, Ministero delle Finanze, Servizio beni ebraici, Elenco 3, Comm. prov. pos. gen.

24 Le considerazioni sulle vicende dell'Egeli a Torino sono frutto dell'elaborazione del materiale contenuto nel Fondo Egeli conservato presso l'Archivio storico dell'Istituto San Paolo di Torino, confrontato con le carte del ministero delle Finanze citate piú sopra. In questa sede eviterò per quanto possibile riferimenti piú puntuali alle fonti, rinviandoli a quando pubblicherò i risultati definitivi della ricerca.

25 Si veda in particolare: Ente di gestione e liquidazione immobiliare, L'Egeli e la sua attività, maggio 1945, relazione dattiloscritta conservata presso l'Archivio del Centro di documentazione ebraica contemporanea, e A. Scalpelli, L'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare: note sulle conseguenze economiche della persecuzione razziale, in G. Valabrega, a cura di, Gli ebrei in Italia durante il fascismo, «Quaderni» del Centro di documentazione ebraica contemporanea, 1962, n. 2.

26 ACS, Ministero delle Finanze, Servizio beni ebraici, Elenco 6, Torino, e Fondo Egeli, Ebrei '39.

27 In esecuzione delle disposizioni contenute nella già citata circolare di Buffarini del 30 novembre 1943.

28 Ente di gestione e liquidazione immobiliare, L'Egeli e la sua attività, cit.

29 Ibidem.

30 Ibidem.

31 Le numerose pratiche contenute nel Fondo Egeli si concludono spesso con una risentita lettera di rifiuto, rivolta dai legittimi proprietari al Credito fondiario del San Paolo, in risposta alla richiesta di pagare le spese di gestione dei beni dal momento del sequestro all'atto della restituzione.

32 Su questo hanno offerto interessanti indicazioni alcuni lavori di tesi svolti presso la Facoltà di lettere dell'Università di Torino e mirati a descrivere i tratti essenziali della campagna antiebraica condotta dai giornali a partire dal 1938: mi riferisco in particolare alla ricerca di Nicolas Javier Puglia su «La Stampa» di Torino (relatore N. Tranfaglia, a.a. 1990-91) e di Anna Triberti su «Il Popolo d'Italia» (relatore F. Levi, a.a. 1994-95).

33 Allo stesso modo la ricerca che Eleonora Bisotti sta conducendo a Torino sugli aiuti ricevuti dagli ebrei negli anni delle persecuzioni sembra dimostrare l'importanza della risposta attiva dei perseguitati come condizione essenziale in grado di favorire la creazione e il consolidamento di rapporti informali con il resto della popolazione.




http://web.tiscali.it/studistorici/1995/n3/1995310.htm


Il tuo giudizio

Giudizio:
Nome proponente:
Email proponente:
Codice validazione: <-- riportare il codice



  Iscriviti alla news
Ricevi in posta elettronica le novità e una selezione di risorse utili per la didattica.

Iscriviti qui


Novità
Le ultime risorse per la didattica catalogate ed inserite nel nostro database.

 

 

PRESENTARSI
Proposta d'apprendimento di italiano per stranieri - livello A1

 



ENGLISH LESSONS AND TESTS.

Percorsi
Proposte di selezioni e percorsi fra le risorse e i materiali in archivio.

Percorsi
Feste e calendari multiculturali.
Calendari solari e lunari, festività religiose e tradizionali delle diverse culture.

Percorsi
Steineriane
Le ''scuole nuove'' della pedagogia steineriana, contrassegnate dal paradosso di un’accettazione pratica e di un’ignoranza teorica da parte degli stessi utenti e degli operatori della scuola pubblica, tra ''fedeltà karmica'', incarnazioni di individualità che ritornano sulla terra, bambini indaco e apparente buon senso pedagogico.

  Ambiente virtuale collaborativo in evoluzione ideato e sviluppato da Maurizio Guercio è una iniziativa DIDAweb