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  SCHEDA

Tipologia:Decreto Legge
Numero emissione:
Data emissione:18/12/2001
Ente emittente:Ministero (altro)
Oggetto:Decreto Ministeriale del 18/12/2001 - Organizzazione interna del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie
Testo:PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997,n.520
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303 recante "Norme di
riordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 2001 con cui è stato istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed individuati il numero massimo di uffici e servizi in cui esso si articola;
RITENUTA la necessità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n.303/99 ed in relazione alle funzioni delegate al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;
SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Decreta

Art. 1 Costituzione

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art.2 Competenze

Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, per l'attività inerente l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della Società dell'Informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese
In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:
La definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati;
l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;
l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione "governo elettronico";
l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni;
l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di fornitura di servizi in rete agli utenti;
l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonché il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie;
le attività del Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione, nonché l'attuazione delle relative decisioni;
le attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti dì competenza;
l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali, salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie; ;
l'attività di formazione, l'aggiornamento professionale e la valorizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni relativa ai progetti che ai riferiscono all'utilizzo delle ICT, previo accordo con il Dipartimento per la Funzione Pubblica;
gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché il coordinamento con i competenti Dipartimenti e uffici del Segretariato generale, degli affari relativi a personale, beni e servizi del Dipartimento, assicura gli adempimenti in materia contabile e finanziaria, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento.
Art.3 Ministro per l'innovazione e le tecnologie

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie di seguito denominato Ministro, è l'organo dì governo del Dipartimento.
Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa, e della gestione agli indirizzi
Il Ministro, nei limiti dì cui all'art.9 del decreto legislativo n.303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n.400;
Il Ministro designa, propri rappresentanti in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre Amministrazioni ed istituzioni.
Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.
Art.4 Capo del Dipartimento

II Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n.400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.
Il Capo del dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria.
Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.
Con provvedimento del capo del dipartimento viene disciplinata l'eventuale articolazione dei servizi in unità operative, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto,
Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità netta qualifica in servizio presso il dipartimento.
Art.5 Organizzazione dei Dipartimento

Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale e in dodici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni dì livello dirigenziale.
L'incarico di capo del Dipartimento è conferito in conformità con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
Il personale dirigenziale di alta professionalità dì cui all'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora, assegnato al Dipartimento, nel numero massimo di tre unità e non preposto ad un servizio, svolge, nell'ambito degli uffici o alla diretta dipendenza dei Capo del Dipartimento, incarichi di staff con funzioni di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
Ufficio I: Ufficio sviluppo innovazione digitale nella società;
Ufficia II: Ufficio sviluppo e-government Pubblica Amministrazione centrale;
Ufficio III: Ufficio sviluppo e-government Regioni ed Enti locali;
Ufficio IV: Ufficio funzionamento.
L'Ufficio I collabora con le Amministrazioni pubbliche di riferimento all' elaborazione delle politiche di settore per lo sviluppo della società dell'informazione ed elabora il relativo piano nazionale integrato. Interagisce con gli attori sociali ed economici interessati rilevando le esigenze e le idee di sviluppo settoriale, al fine di identificare le direttive prioritarie di innovazione; propone iniziative per l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie; sviluppa obiettivi, linee guida, interventi e finanziamenti finalizzati all'attuazione del piano strategico; assicura il monitoraggio delle iniziative finalizzate o fortemente correlate alla missione; propone regole tecniche in relazione allo sviluppo dell'innovazione digitale, su materie quali sicurezza, analisi del rischio, indicatori, portali; propone progetti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e di servizio.
L'Ufficio I: si articola nei seguenti servizi:
Servizio I: Pianificazione strategica
Servizio II; servizio sviluppo cultura digitale dei cittadini e delle imprese;
Servizio III; indirizzo e monitoraggio di iniziative di sviluppo.
L'Ufficio II ha i seguenti obiettivi: proporre obiettivi, linee guida, piani di azione e finanziamenti, mediante l'elaborazione del piano strategico della Pubblica Amministrazione centrale; supportare la Pubblica Amministrazione centrale nella definizione degli obiettivi e nella promozione dell'attuazione; consolidare i punti proposti in un unico documento e sottoporlo all'approvazione; verificare i finanziamenti disponibili in relazione ai piani approvati e controllare l'efficace utilizzo dei fondi una volta allocati. Dirigere, coordinare e controllare l'attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel piano approvato e l'impiego delle risorse all'uopo identificate; valutare i risultati conseguiti con gli obiettivi proposti; effettuare il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti in relazione ai parametri all'uopo determinati nel piano strategico; valutare le proposte di nuove iniziative di informatizzazione formulate dalla Pubblica Amministrazione centrale per assicurarne la coerenza con il piano strategico; valutare il risparmio effettuato rispetto al piano; sviluppare i programmi per la formazione del personale interno della Pubblica Amministrazione centrale e l'assistenza per definire ed attuare una appropriata politica del personale informatico e la formazione informatica del personale tecnico e non tecnico, cooperare con gli uffici della Unione europea sui temi dell'e-government per la Pubblica Amministrazione centrale.
L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:
Servizio I: servizio pianificazione strategica, operativa e finanziaria Pubbliche Amministrazioni Centrali ed Enti;
Servizio E: servizio valutazioni tecniche, monitoraggio e coordinamento progetti;
Servizio III: Formazione.
L'Ufficio III sviluppa le politiche di e-government mediante l'elaborazione e l'attuazione del piano d'azione nazionale per l'e-government relativamente alle Regioni ed agli Enti locali. A tal fine individua gli obiettivi, elabora le strategie adatte per raggiungerli e ne promuove l'attuazione, definendo linee guida, finanziamenti., progetti, modalità di attuazione. In collaborazione con l'Ufficio II promuove la coerenza tra le politiche dì e-government verso le Amministrazioni Centrali e le politiche di e-government verso le Regioni e gli Enti Locali. In collaborazione con l'Ufficio I promuove la coerenza tra le politiche di innovazione digitale a livello locale e le politiche di innovazione digitale a livello nazionale. Pianifica, gestisce e coordina gli interventi finanziari indirizzati alle Regioni ed agli Enti locali per l'attuazione del piano d'azione per l'e-government, anche attraverso la predisposizione di avvisi e bandi, la definizione di regole tecniche, la promozione, la valutazione ed il monitoraggio di progetti, la verifica della soddisfazione degli utenti Assiste il Ministro nei rapporti con le Regioni e le associazioni degli Enti locali, anche attraverso l'elaborazione e la gestione di accordi, intese e commissioni. Assiste il Ministro nei rapporti con la Conferenza Unificata, la Conferenza Stato regioni e la Conferenza Stato Città. Coopera con gli uffici dell'Unione Europea sui temi e-government per le Regioni e gli Enti Locali, Promuove l'utilizzo dei fondi strutturali europei relativi alla società dell'informazione per le regioni. Definisce, promuove e realizza attività di trasferimento di conoscenza verso e tra le Regioni e gli Enti locali, anche mediante la realizzazione e la gestione di basi di conoscenza, di progetti e strumenti di comunicazione telematica, di formazione, di assistenza tecnico-organizzativa e il trasferimento e il riuso delle "buone pratiche".
L'Ufficio III sì articola nei seguenti servizi:
Servizio I: pianificazione strategica, operativa e finanziaria per le Regioni e per gli Enti locali;
Servizio II: promozione, valutazione, monitoraggio e coordinamento dei progetti delle Regioni e degli Enti locali;
Servizio III: formazione, assistenza e comunicazione alle Regioni e agli Enti locali.
L'Ufficio IV provvede alla gestione del sistema informativo del Dipartimento; provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento in relazione ai procedimenti amministrativi riguardanti l'acquisizione di beni e servizi; sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, in particolare del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite al Dipartimento; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso; sovrintende all'archivio generale.
L'Ufficio IV si articola nei seguenti servizi:
Servizio I: Amministrazione e servizi generali;
Servizio II: Gestione risorse umane e sistema informativo.
E' istituito, inoltre, il servizio "Controllo di gestione" che opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.
Roma, 18 Dicembre 2001

IL MINISTRO




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