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Tipologia:Decreto Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:
Data emissione:19/03/2003
Ente emittente:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Oggetto:DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO DEL
COMPARTO SCUOLA
Collegati: - Tabelle relative all'organico di diritto del personale ATA

Testo:IL MINISTRO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTI i decreti ministeriali 10 agosto 2000 n. 201 e 27 luglio 2001 n. 128, recanti norme per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative;
VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare i commi 2 e 9 dell’articolo 35, inerenti misure di razionalizzazione in materia di determinazione degli organici e di organizzazione scolastica;
TENUTO CONTO dell’esigenza di realizzare le condizioni più idonee in funzione dell’ottimizzazione dell’utilizzo del personale in servizio per effetto dei contratti di appalto, anche con riguardo all’entità dei posti accantonati nell’anno scolastico 2002/2003;
VISTI il contratto collettivo nazionale di lavoro ed il relativo contratto integrativo del comparto scuola, sottoscritti, rispettivamente, il 26 maggio 1999 e il 31 agosto 1999;
VISTA la legge 2 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002;
VISTA la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legge 25 settembre 2002 n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l’università, la ricerca scientifica e tecnologica e l’alta formazione artistica e musicale;
INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative;




DECRETA

articolo 1
(dotazioni regionali)
1.1. Le consistenze delle dotazioni regionali sono determinate con riguardo alle condizioni necessarie di fruibilità del servizio scolastico, in relazione all’età degli alunni, al tempo scuola ed alle condizioni logistico-strutturali delle sedi scolastiche. Ai fini suddetti sono, inoltre, considerate le specifiche caratteristiche economiche, socio-culturali, demografiche ed orografiche dei diversi contesti ed ambiti territoriali, avuto riguardo alle esigenze dei piccoli comuni ed in particolare di quelli di montagna e delle piccole isole, nonché l’incidenza della dispersione scolastica e la presenza di alunni in situazione di handicap.
1.2. Nella tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento, è indicata, a livello regionale, la consistenza per l’anno scolastico 2003/2004 delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative. Tale contingente è determinato sulla base dei criteri e dei parametri di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2000, n. 201 e successive modificazioni, con esclusione di quanto previsto dall’articolo 8 dello stesso decreto nonché dal comma 2 dell’articolo unico del decreto ministeriale 27 luglio 2001, n.128, da intendersi integralmente sostituiti dalle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente provvedimento.

articolo 2
(dotazioni provinciali)
2.1. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvedono alla ripartizione degli organici regionali tra gli ambiti provinciali di rispettiva competenza. I medesimi, inoltre, assicurano il rispetto dei contingenti assegnati anche derogando, se necessario, ai parametri ed ai criteri di determinazione degli organici di istituto. I provvedimenti di cui al presente comma sono emanati previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative.
2.2. Per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il numero di posti del profilo professionale di collaboratore scolastico, da attivare in ciascun ambito regionale, non deve superare quello indicato nella tabella “B”, costituente parte integrante del presente provvedimento. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali garantiscono l’attivazione di posti entro i limiti assegnati, anche mediante l’eventuale deroga di cui al comma precedente.

articolo 3
(contratti d’appalto)
3.1. Nelle istituzioni scolastiche ove, per effetto di contratti d’appalto stipulati antecedentemente alla data di inizio dell’anno scolastico 2003/2004, il servizio di pulizia degli spazi e dei locali è espletato da personale estraneo all’amministrazione - ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 65, in quanto già impegnato in attività socialmente utili, riconducibili a funzioni del profilo professionale di collaboratore scolastico - dalla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” del decreto ministeriale 10 agosto 2000 n. 201 e successive disposizioni, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti del medesimo profilo professionale.
3.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001 n. 66, dalla dotazione organica risultante dall’applicazione delle tabelle “1” e “2” del decreto ministeriale 10 agosto 2000 n. 201 e successive disposizioni, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti.
3.3. Per effetto di quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004 le istituzioni scolastiche possono affidare in appalto i servizi di pulizia, di igiene ambientale nonché di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze come previsto dall’articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. La stipula dei contratti d’appalto comporta l’accantonamento del numero di posti di collaboratore scolastico necessario a compensare la spesa. La determinazione di tale numero di posti è effettuata dal dirigente scolastico.
3.4. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall’accantonamento dei posti, possono essere disposte, a cura dei dirigenti scolastici, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

articolo 4
(norma di salvaguardia)
4.1. I posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, pur concorrendo a costituire l’organico di diritto di istituto, non sono resi disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.
4.2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve creare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui all’articolo 3.1, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate all’articolo 5.
4.3. Qualora l’affidamento in appalto dei servizi, di cui all’articolo 3.3 comporti situazioni di soprannumero, non si procede alla stipula dei relativi contratti.

articolo 5
(compensazioni)
5.1. In ciascuna provincia, per effetto dei contratti disciplinati all’articolo 3.1, deve essere reso indisponibile un contingente di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2002/2003, secondo quanto indicato nell’allegata tabella “C”, costituente parte integrante del presente provvedimento.
5.2. I Direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’ottimizzazione, nell’istituzione scolastica, tra il numero dei posti da rendere indisponibili e le risorse impegnate nei contratti di cui all’articolo 3.1, possono modificare, previa informativa alle organizzazioni sindacali rappresentative, la ripartizione tra le scuole interessate dei posti accantonati, operando le necessarie compensazioni.
5.3. Qualora il Direttore regionale riscontri che il numero di posti da rendere indisponibile sia inferiore, a livello provinciale, a quello indicato nella tabella “C”, provvede a motivare il minor accantonamento di posti.
5.4. La compensazione di cui al presente articolo può essere disposta anche in sede di gestione della situazione di fatto di cui all’articolo 6 del presente provvedimento.

articolo 6
(situazione di fatto)
6.1. L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto è disposto dal Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. In tale fase sono effettuate le variazioni, in aumento o in diminuzione, della consistenza degli organici di istituto, per effetto delle proposte formulate dai dirigenti scolastici.
6.2. Gli incrementi di cui al comma 1 devono derivare da situazioni sopravvenute rispetto alla determinazione dell’organico di diritto. In assenza di tale condizione è esclusa, di conseguenza, la possibilità di istituire posti non autorizzati all’atto della determinazione del citato organico.

articolo 7
(oneri finanziari)
7.1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella “A” gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
PER L’ISTRUZIONE, L’UNIVERSITA’ E LA RICERCA
IL MINISTRO
PER L’ECONOMIA E LE FINANZE


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