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  SCHEDA

Tipologia:Circolare Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:
Data emissione:19/03/2003
Ente emittente:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Oggetto:Organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario - anno scolastico 2003/2004 – Trasmissione schema di decreto interministeriale.
Testo:Per il tempestivo espletamento degli adempimenti preordinati all’avvio dell’anno scolastico, si trasmette lo schema del decreto interministeriale concernente la determinazione dell’organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2003/2004, da assumere di concerto con il Ministero dell’Economia. Sarà cura di questo Ufficio comunicare alle SS.LL. le eventuali variazioni che dovessero essere apportate al provvedimento in questione per effetto di interventi modificativi da parte del citato Dicastero.
Gli aspetti di maggiore rilievo contenuti nello schema di decreto suindicato sono quelli relativi alle disposizioni di cui ai commi 2 e 9 dell’articolo 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, aventi ad oggetto la riduzione dell’organico dei collaboratori scolastici e la nuova disciplina dei contratti di affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici.

Nel cennato schema di decreto è previsto il divieto di superare il contingente assegnato, già fissato nel corrente anno scolastico per effetto della circolare prot. n. 1714 del 18 giugno 2002 ed è stata confermata la competenza delle SS.LL. relativamente all’individuazione dei criteri e delle soluzioni più idonei per il contenimento dei posti entro il contingente assegnato.

Nel contesto rappresentato, assume quindi preminente valenza il rispetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’ art. 35 della legge finanziaria in merito alla diminuzione della dotazione dell’organico dei collaboratori scolastici che deve essere ridotta, in un triennio, nella misura del sei per cento rispetto alla consistenza del corrente anno scolastico, con un decremento annuo non inferiore al 2%. Nella tabella “B” allegata al decreto viene pertanto indicata l’entità massima dei posti che è possibile attivare in ciascuna regione.
La quantificazione regionale dei posti di tale profilo si è resa necessaria e trova motivazione nell’esigenza di dover poi verificare, congiuntamente al Dicastero dell’Economia, la rispondenza delle dotazioni globalmente costituite rispetto agli interventi di riduzione previsti dalle legge. In tale ottica, anche a livello provinciale, i posti di collaboratore scolastico vanno istituiti nel limite massimo delle redistribuzioni effettuate dalle SS.LL.
L’entità dei posti da ridurre, per l’anno scolastico 2003/2004, è pari a 3.200 unità. La ripartizione della riduzione di organico è stata operata, come indicato in decreto, tenendo in debita considerazione le peculiarità e le specificità dei vari ambiti territoriali, mediante l’applicazione di indicatori di contesto, relativi sia alle specifiche caratteristiche delle istituzioni scolastiche, sia alla connotazione ambientale e socio-economica.
La tabella citata è strutturata secondo la ripartizione regionale, al fine di consentire alle SS.LL. di operare la quantificazione di ciascun organico provinciale adottando, previa informativa sindacale, i criteri ritenuti maggiormente rispondenti alle esigenze locali.

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Ad integrazione della disciplina contrattuale vigente, riguardante la terziarizzazione di taluni servizi affidati sia a ditte private sia ad enti e consorzi di imprese che si avvalgono di soggetti già adibiti ai c.d. lavori socialmente utili, viene ora data attuazione alla specifica disposizione di cui al comma 9 del richiamato articolo 35 della legge n. 289/2002, il quale prevede la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di affidare in appalto i servizi di igiene ambientale, nonché di sorveglianza e pulizia dei locali scolastici.
Nel rimandare alle specifiche istruzioni che saranno appositamente diramate per le procedure contrattuali da osservare, si sottolinea che è demandata al dirigente scolastico la quantificazione dell’entità dei posti da rendere indisponibili ai fini della mobilità e delle assunzioni; ciò a differenza di quanto avviene riguardo ai contratti previgenti, per i quali è previsto l’accantonamento dei posti di organico di istituto in misura corrispondente al 25% della stessa dotazione (ex L.S.U. e ditte) ovvero in entità equivalente al 50% dei soggetti estranei in servizio nell’istituzione scolastica (co.co.co.).
Si fa presente che non è possibile stipulare i contratti di cui al richiamato comma 9 dell’art. 35 della legge n. 289/02 qualora il conseguente accantonamento di posti comporti situazioni di soprannumero del personale statale. Per i contratti già in vigore nel corrente anno scolastico, si applica, invece, la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero. Per i predetti fini, è prevista, all’articolo 5 del decreto, la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia di terziarizzazione.
La stessa compensazione è, altresì, contemplata qualora si ravvisi la necessità di ottimizzare le risorse disponibili, a fronte di situazioni nelle quali l’entità di personale beneficiario del decreto n. 65/2001 (ex L.S.U.) risulti carente ovvero eccedente rispetto alle oggettive esigenze dell’istituzione scolastica.
Anche nel caso di ricorso a dette compensazioni è necessario rendere indisponibili, a livello provinciale, un numero di posti corrispondente a quelli accantonati nel corrente anno scolastico, secondo le consistenze indicate nella tabella “C” allegata al decreto. Ove situazioni oggettive rendano impossibile il conseguimento di tale risultato, l’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale prevede che il competente Direttore generale regionale motivi formalmente il minore accantonamento di posti.

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Con riguardo alla gestione delle situazioni di fatto, si fa presente che eventuali variazioni potranno essere apportate, solo a cura di codesti Uffici, sulla base di motivate richieste avanzate dai dirigenti scolastici. Tenuto conto dell’accennata esigenza del rispetto dei contingenti assegnati, si sottolinea che gli eventuali incrementi devono essere riferiti solo a situazioni sopravvenute. Non deve trattarsi, pertanto, della riproposizione di richieste già formulate, ma non accolte, in sede di determinazione dell’organico di diritto.
In relazione al suesposto limite, le SS.LL. vorranno svolgere opera di sensibilizzazione nei confronti dei dirigenti scolastici, affinché i posti da attivare per effetto dell’adeguamento dell’organico siano contenuti entro lo stretto indispensabile.



Nel pregare, infine, le SS.LL. di segnalare a questa Direzione (al numero di fax 06/58492997) il nominativo ed i recapiti telefonici e di e-mail dei dirigenti referenti, a livello regionale, con riferimento alla materia degli organici del personale ATA, si ringrazia per la consueta, sperimentata collaborazione e si resta a disposizione per i chiarimenti e gli interventi ritenuti necessari.


IL DIRETTORE GENERALE
Zucaro


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