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Tipologia:Nota
Numero emissione:2935
Data emissione:05/03/2003
Ente emittente:Altro...
Oggetto:Dall'Ufficio Scolastico per la Lombardia
Ufficio Programmazione, pianificazione e controllo delle risorse finanziarie

Obbligo di ricorrere sempre e comunque alle convenzioni CONSIP per l’acquisto di beni e servizi da parte delle istituzioni scolastiche
Testo:Ai Dirigenti dei CSA della Lombardia
Ai Responsabili degli uffici di ragioneria dei CSA della Lombardia
Ai consegnatari e agli economi dell’USR Lombardia
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Lombardia
Ai DSGA delle Istituzioni scolastiche della Lombardia


In attesa di comunicazioni da parte delle strutture centrali del MIUR su una corretta e concordata interpretazione delle disposizioni contenute nell’art 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), in merito all’acquisto di beni e servizi tramite ricorso alle convenzioni definite dalla CONSIP Spa da parte delle pubbliche amministrazioni, e quindi da parte delle istituzioni scolastiche, questo Ufficio comunica la linea di condotta che sarà opportuno seguire almeno fino all’avvenuto chiarimento a livello centrale.
La necessità di dare indicazioni alle istituzioni scolastiche, da loro stesse peraltro giustamente sollecitate, nasce da una situazione di oggettiva mancanza di chiarezza che rischia di produrre paralisi, ritardi o scelte che potrebbero danneggiarne il corretto funzionamento didattico e amministrativo.
La legge 23 dicembre 1999, n.488 (finanziaria 2000) ha introdotto l’obbligo, per le “amministrazioni centrali e periferiche dello Stato”, articolo 26 comma 3, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni CONSIP.
Le istituzioni scolastiche non erano sottoposte a tale obbligo in quanto non potevano essere considerate “articolazioni periferiche dello Stato”. Recita ancora il comma 3 che le restanti pubbliche amministrazioni, comprese quindi le istituzioni scolastiche, “hanno facoltà di aderire alle convenzioni stesse”. L’obbligo, con le eccezioni previste (articolo 26 comma 6), esisteva invece per gli Uffici Scolastici Regionali e per i Centri Servizi Amministrativi.
La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), all’articolo 58 specificava che “ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, per pubbliche amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 (ora decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165)[1]. Per le istituzioni scolastiche restava la facoltatività dell’adesione alle convenzioni CONSIP. La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), all’articolo 32 sul contenimento e la razionalizzazione delle spese, stabilisce in modo contorto l’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP per gli enti pubblici “diversi da quelli di cui al comma 6 dell’articolo 24 [2] (ovvero gli enti locali), non considerati nella tabella C” della medesima legge. La tabella C contiene l’elenco degli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria; le amministrazioni citate sono i ministeri, i quali sono già tenuti ad aderire alle convenzioni CONSIP.
Già con la finanziaria 2002 quindi vengono creati degli obblighi ad aderire alle convenzioni CONSIP che potrebbero essere estesi alle istituzioni scolastiche perché queste potrebbero essere fatte rientrare tra quegli enti pubblici diversi dagli enti locali e dalle amministrazioni centrali con le loro articolazioni periferiche che, alla lettera dell’articolo 32 comma 1, “aderiscono alle convenzioni”.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all’articolo 24, comma 3, stabilisce che “le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C allegata alla presente legge (le solite amministrazioni centrali) e, comunque, gli enti pubblici istituzionali hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.”
Le eccezioni espressamente previste riguardano ancora gli enti locali e la spesa sanitaria.
Le istituzioni scolastiche, che non appartengono alla generica categoria degli “enti istituzionali territoriali” (regioni ed enti locali), sono enti istituzionali “strumentali”, che perseguono interessi propri dello Stato e curano attività di pertinenza dello Stato, e sono quindi da ricomprendere nella generica categoria degli enti pubblici istituzionali. Rientrano quindi nell’obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP.
La circolare del Presidente del consiglio dei ministri n.33 del 30 settembre 2002 emanata per ”promuovere negli enti pubblici istituzionali il contenimento delle spese per consumi intermedi” (leggi per l’acquisto di beni e servizi) dava, nella parte preliminare, quella dei presupposti normativi (i vari visto … ecc.), prima ancora della finanziaria 2003, un’interpretazione nel senso dell’obbligatorietà.
Il comma 4 dell’articolo 24 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro CONSIP, facendo ricadere sul dipendente che ha sottoscritto il contratto la responsabilità amministrativa per aver prodotto un danno erariale.
In realtà, come da più istituzioni scolastiche segnalato, difficilmente la stipula di un contratto per la fornitura ad una scuola di beni e servizi rientranti in una convenzione CONSIP potrebbe produrre un danno erariale. Spesso, l’istituzione scolastica può dimostrare che è meno oneroso approvvigionarsi di beni e servizi esternamente alla CONSIP, in quanto i prezzi dei fornitori locali sono più bassi di quelli, presi come riferimento, delle convenzioni CONSIP.
Nel 2003 la situazione è particolarmente delicata per le istituzioni scolastiche perché sono entrati in funzione i collegi dei revisori dei conti, normalmente presieduti da un membro proveniente dal Ministero dell’economia e delle finanze. Le indicazioni ricevute dai rappresentanti del ministero dell’economia e delle finanze in seno ai collegi dei revisori sono di verificare che sempre e comunque l’istituzione scolastica ricorra alle convenzioni CONSIP[3]. Alla luce dell’obbligatorietà del ricorso “sempre e comunque” alle citate convenzioni, non è più sufficiente all’istituzione scolastica essere in grado di dimostrare la convenienza del mancato ricorso alla CONSIP.
Per questa serie di motivi, e almeno fino a quando non saranno date indicazioni in senso diverso da parte del MIUR, che, in ogni caso, sulla materia dovrà concordare una linea di condotta con il Ministero dell’economia e delle finanze, questo Ufficio dà indicazione per l’obbligatorietà “sempre e comunque” del ricorso alle convenzioni CONSIP da parte delle istituzioni scolastiche per l’acquisto di quei beni e servizi rientranti nelle suddette convenzioni.


Il dirigente
Yuri Coppi



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