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Tipologia:Lettera Circolare
Numero emissione:4566
Data emissione:10/03/2003
Ente emittente:Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Oggetto:Esame di Stato conclusivo di corsi di studio ad indirizzo sperimentale di ordinamento e struttura; iscrizione a classe del corso "Pedagogico Sociale"
Testo:Si fa riferimento alla nota prot. n. 3774/c29 del 26/7/2002, concernente l'oggetto, mai pervenuta e ritrasmessa con nota prot. n. 5348/C29 del 5/11/2002. La partecipazione di persone in possesso del diploma magistrale all'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ad indirizzo sperimentale, il cui titolo di studio ha valore pari a quello "magistrale comprensivo dell'anno integrativo", non concretizza il divieto di cui al disposto dell'O.M. 11 aprile 2002, n. 43, art. 3, c. 9 (divieto di ripetere esami di Stato dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo). Al fine di garantire certezza alle regole poste a presidio dell'ordinamento scolastico, l'Amministrazione ha dovuto fissare, nei decreti autorizzativi le sperimentazioni di ordinamento e struttura, criteri di corrispondenza ai corsi di ordinamento che intendeva innovare.
E' appena il caso di osservare che la corrispondenza di un corso sperimentale ad uno di ordinamento non implica che tra essi ci sia identità, in quanto, diversamente opinando, il concetto stesso di attività sperimentale non avrebbe potuto sussistere. La diversità dei corsi in parola si evince, oltre che dal mutato percorso scolastico, anche dalle differenti disposizioni che si è reso necessario dettare con appositi DD.MM. per regolamentare l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio nelle classi sperimentali autorizzate.
Sostegno di tale assunto, peraltro, è rinvenibile nella considerazione che il titolo finale conseguito a seguito di frequenza di un corso sperimentale, oltre a consentire, com'è noto, l'accesso a qualunque facoltà universitaria, è utile per la partecipazione a concorsi, i cui bandi richiedono il possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di corso di studio di durata quinquennale, mentre quello dell'ex corso magistrale non è di per sé valido a detto accesso, occorrendo a tal fine il superamento del relativo corso integrativo ex lege n. 910/69, che, si rammenta, non integra in alcun modo la durata del corso di studi, il che inibisce ai possessori di diplomi quadriennali la partecipazione ai concorsi prima menzionati.
La disamina sopra svolta dimostra la legittimità dell'ammissione di coloro che hanno conseguito il titolo finale di istituto magistrale all'esame di Stato conclusivo di corsi sperimentali, il cui diploma è dichiarato corrispondente a quello magistrale comprensivo dell'anno integrativo. Si precisa, infine, che persone già in possesso di altro titolo di studio finale di istruzione secondaria superiore possono iscriversi a classe di corsi sperimentali di ordinamento e struttura, previo esame di idoneità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 19 dell'O.M. n. 90 del 21/5/2001, e non integrativo, riservato, come si evince dall'art. 24 dell'O.M. medesima, a coloro che non hanno ancora conseguito un titolo di studio finale.




IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli




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