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  SCHEDA

Tipologia:Legge
Numero emissione:467
Data emissione:09/08/1986
Ente emittente:Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto:Norme sul calendario scolastico
Testo:Art. 1.

1. Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'anno scolastico ha inizio il 1ø settembre e termina il 31 agosto.

2. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1ø settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.

3. Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni.

4. L'anno scolastico pu? essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi.


5. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attivit? didattiche e delle lezioni,le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festivit? e degli esami.

6. Gli esami di seconda sessione si svolgono dal 1ø al 9 settembre. Lo svolgimento dei predetti esami costituisce prosecuzione dell'attivit? didattica relativa all'anno scolastico precedente e compete ai docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate.

7. Il sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sentiti le regioni ed i consigli scolastici provinciali, determina la data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro svolgimento, nel rispetto del disposto dei
precedenti commi.

8. I riferimenti temporali all'inizio ed al termine dell'anno scolastico, contenuti nelle disposizioni vignti, sono modificati sostituendo le rispettive date con il 1ø settembre e il 31 agosto. Ai soli fini del computo del trattamento di quiescenza, la decorrenza per il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente,
attualmente in servizio, rimane fissata al 1ø ottobre ed al 10 settembre, a seconda che il personale stesso sia stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge 4 agosto 1977, n. 517, ovvero successivamente alla data medesima.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 agosto 1986, n. 186.



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