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Tipologia:Circolare Ministeriale (MPI / MIUR)
Numero emissione:192
Data emissione:03/08/1999
Ente emittente:Ministero della Pubblica Istruzione
Oggetto:Legge 3/5/1999 n. 124 - art.8 - Trasferimento del personale ATA nonchè degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra degli EE.LL. alle Scuole Statali
Testo:In vista dei complessi adempimenti previsti dalla legge 3\5\1999 n.124, si rende necessario provvedere, con la massima tempestività ad una anagrafe del personale e funzioni ATA ,presenti presso le scuole materne statali, le scuole elementari, gli istituti magistrali, i licei scientifici e gli istituti tecnici commerciali e nautici forniti, in base alla precedente normativa, dagli Enti Locali.

Al fine di individuare gli aventi titolo al trasferimento nei ruoli statali e attivarne tempestivamente le retribuzioni in godimento la rilevazione del personale di ruolo in servizio al 25 maggio 1999, dovrà distinguere il personale stesso secondo le ex qualifiche ed ex profili, nonché, in seguito al recente contratto degli Enti Locali firmato il 31.3.1999, (G.U. suppl. ordinario n. 95 del 24.4.1999), secondo le categorie A, B, C, D. Per il personale medesimo dovranno inoltre essere indicati il corrispondente profilo e l’area di destinazione come previsti dal CCNL- Scuola, firmato il 26/5/1999.

Parimenti verrà rilevato il personale di ruolo assunto dopo la data del 25.5.1999, in sostituzione di precedente personale di ruolo o per la copertura di posti di organico vacanti, sempreché le relative procedure di reclutamento siano state attivate prima del 25.5.1999.

Si evidenzia che la ricognizione riguarda anche gli ITP e gli assistenti di cattedra, equiparati agli ITP.

Ai fini di una esaustiva conoscenza del fenomeno, la rilevazione evidenzierà anche la presenza, (al 25.5.1999) di addetti per contratti per le pulizie o altri compiti, nonché l’eventuale svolgimento di progetti per "Lavori Socialmente Utili" o di "Pubblica utilità", ivi compresi quei progetti che, presenti prima del 25/5/1999,siano stati riattivati successivamente .

Ai fini predetti si trasmette un facsimile di scheda che le SS.LL. vorranno far compilare e sottoscrivere dai Capi di Istituto o, in loro assenza, dai rispettivi vicari.

Per l’acquisizione di dati non posseduti formalmente dall’istituzione scolastica il capo d’istituto curerà che i medesimi vengano certificati dall’Ente locale di riferimento.

Al fine di rendere più celere possibile la rilevazione, la presente circolare, le schede e le relative istruzioni per la compilazione vengono immesse in INTRANET perché pervengano direttamente alle scuole collegate con tale rete.

Le SS.LL. provvederanno a far pervenire gli atti predetti alle rimanenti istituzioni scolastiche interessate.

Per acquisire a Sistema i dati, una volta compilate le schede, le SS.LL., ove ritenuto necessario, potranno disporre che i dati richiesti vengano trasmessi al S.I.M.P.I. utilizzando i terminali di codesto Ufficio a cura di un delegato di ciascuna istituzione scolastica.

Le SS.LL. stesse, ove ritengano utile che tutte le scuole collegate con il S.I.M.P.I. trasmettano direttamente i dati dai rispettivi terminali invieranno esplicita richiesta di attivazione di detti terminali alla Società EDS (N.VERDE 800.100.150 ).

Si confida in un puntuale adempimento, precisando che le funzioni per l’acquisizione dei dati saranno disponibili dal 13 al 24 settembre 1999.

Eventuali motivate variazioni, certificate dagli Enti Locali, potranno essere acquisite entro il 30.10.1999.



Circolare Ministeriale 3 agosto 1999

Prot.n. 41013

Oggetto: Trasmissione DI n. 184 del 23 luglio 1999

Si trasmette, per conoscenza e norma, il D.I. n. 184 in data 23 luglio 1999 con il quale, ai sensi della norma indicata in oggetto, il Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con i Ministri dell'Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, ha indicato le modalità e i termini per il trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato.

Si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione al provvedimento, con la precisazione che il medesimo è stato inviato alla Corte dei Conti per il controllo prescritto.

Si fa riserva, pertanto, di comunicare gli estremi della registrazione.

Ai fini dell'individuazione del personale e delle funzioni da trasferire, verranno, quanto prima, diramate apposite istruzioni per realizzare un'anagrafe dei medesimi, in modo che, entro il mese di gennaio 2000, possano essere assunti a carico dello Stato gli oneri relativi alle funzioni e personale trasferiti.



Decreto Interministeriale 23 luglio 1999, n. 184
(in GU 21 gennaio 2000, n. 16)

Legge 124/99, art. 8 - Trasferimento personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato



Il Ministro della Pubblica Istruzione

di concerto con

il Ministro dell'Interno,
il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica
e il Ministro della Funzione Pubblica

VISTO l’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 che dispone il trasferimento del personale ATA di ruolo degli Enti Locali allo Stato con i relativi oneri:

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente l’attribuzione dell’autonomia didattica ed organizzativa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, compresi gli istituti educativi e tenuto conto che tale conferimento comporta, nella generalità delle situazioni, la uniforme attribuzione alle istituzioni scolastiche di carichi di lavoro amministrativi e gestionali;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ed, in particolare, l’art. 548, nonché la tabella n. 3, costituente parte integrante dello stesso decreto;

VISTE le ordinanze ministeriali 22 luglio 1996 n. 354 e 22 luglio 1997 n. 447 concernenti la determinazioni degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare il titolo IV, capo III, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed Enti locali;

CONSIDERATO, in particolare, che l’articolo 8 sopra citato, al comma 4, prevede che il trasferimento del personale in questione, in servizio nelle istituzioni scolastiche alla data di entrata in vigore della legge (25/5/99), avviene secondo modalità e tempi da stabilire con decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, bilancio e programmazione economica e per la funzione pubblica, sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.),l’Unione Province d’Italia(U.P.I.) e l’Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani (U.N.C.E.M.)

CONSIDERATO che il trasferimento avviene nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili;

CONSIDERATO che il comma 2 dell’art.8 citato consente al personale in possesso di qualifiche e profili che non trovano corrispondenza in quelli dei ruoli del personale ATA statale di optare per la permanenza nell’ente locale di appartenenza, comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge 124/99;

RITENUTO opportuno fornire gli elementi utili per la individuazione della corrispondenza fra le qualifiche e profili, posseduti dal personale da trasferire, con quelle previste dal CCNL per il personale ATA statale;

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dei commi I, IV e V dell’art.8 della legge 3/5/1999,n.124 citata, sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di personale ATA da parte degli Enti Locali e che lo Stato dovrà assumere le funzioni in precedenza assicurate dagli Enti medesimi;

CONSIDERATO, in particolare, che, al fine di assicurare la copertura finanziaria occorrente alla applicazione della norma in parola, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli Enti Locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi Enti nell’anno finanziario precedente a quello dell’effettivo trasferimento del personale;

CONSIDERATO, conseguentemente, che personale di ruolo avente titolo al trasferimento di cui al II comma del medesimo art.8 non può che essere "personale-funzione", da intendersi correlato alla presenza di personale ATA a prescindere dalla individuazione nominativa;

CONSIDERATO, altresì, che l’Ente locale provvedeva al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituisce uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere va assunto dallo Stato per effetto del citato articolo 8 della legge 124/99;

CONSIDERATO, altresì, che in alcune realtà l’Ente locale ha assunto l’onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

CONSIDERATO, conseguentemente, che lo Stato al fine di assicurare il servizio nelle scuole deve subentrare nelle tre funzioni precedentemente indicate (posti coperti da personale di ruolo, supplenti e contratti);

INFORMATE le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale dei comparti Scuola ed Enti Locali;

ACQUISITO il concerto dei Ministri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio Programmazione Economica e per la Funzione Pubblica;

SENTITI l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l’Unione Province Italiane (UPI) nonché l’Unione Nazionale comuni, comunità ed Enti montani (UNCEM);

VISTO il parere della Conferenza Stato città e Autonomie Locali, pronunciato nella seduta del 22 luglio 1999;

DECRETA

Art. 1

Il personale ATA di ruolo dipendente dagli Enti Locali e in servizio, alla data del 25 maggio 1999, nelle istituzioni scolastiche statali, per lo svolgimento di funzioni e compiti demandati per legge agli Enti Locali, in sostituzione dello Stato, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale.

Art. 2

Il trasferimento dagli Enti Locali allo Stato delle funzioni e del personale ATA, di cui al precedente art.1, è disciplinato nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

Gli Enti Locali provvederanno, fino al termine dell’esercizio finanziario 1999, alla retribuzione e alla applicazione del CCNL del comparto e Regioni e Autonomie locali , del personale di ruolo che passa allo Stato per effetto dell’art. 8 della legge 3.5.1999, n. 124. Con successivi decreti, anche collettivi, dei Provveditori agli Studi, sulla base di specifica certificazione rilasciata dagli Enti Locali cedenti, verrà corrisposta, a titolo provvisorio, a decorrere dal 1.1.2000 la retribuzione stipendiale in godimento al personale trasferito.

Con successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i ministri dell’interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica verranno definiti i criteri di inquadramento, nell’ambito del Comparto Scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonché dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli Enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti Scuola ed Enti Locali, ai sensi dell’art. 34 del D.L.vo n. 29/1993 e dell’art. 47 della L. n. 428/1990.

Gli inquadramenti individuali verranno realizzati con decreti disposti dai Provveditori agli Studi.

Art. 4

Per l’a.s. 1999-2000 gli incarichi a tempo determinato sui posti di dotazione organica già degli Enti locali, sono conferiti, dagli Enti stessi per la durata necessaria. Gli Enti provvederanno alla relativa retribuzione fino al 31.12. 1999.

Dal 1 gennaio 2000 gli stessi incarichi, ove se ne evidenzi la necessità della prosecuzione, saranno confermati, con oneri a carico dello Stato, dai Provveditori agli Studi che, anche ai fini retributivi degli interessati, adotteranno i conseguenti provvedimenti formali di prosecuzione, fino alla scadenza.

Dal 1.1.2000 eventuali ulteriori nomine a tempo determinato verranno conferite, dai competenti capi d’istituto. A tal fine, limitatamente alle figure professionali già degli Enti Locali, le graduatorie di istituto degli aspiranti alla nomina a tempo determinato saranno costituite tenendo conto della inclusione degli interessati nelle graduatorie, ove esistenti, formulate dagli Enti medesimi entro il 31.8.1999.

Nella disciplina del conferimento delle nomine a tempo determinato si provvederà alla equiparazione del servizio reso quale supplente ATA Enti Locali all’analogo servizio reso alle dipendenze dello Stato

Art. 5

A decorrere dal 1 gennaio 2000, il personale di ruolo alla data del 25.5.1999 presso gli Enti locali, in servizio presso scuole statali e trasferito nei ruoli dello Stato è collocato nelle aree e nei profili corrispondenti a quello di appartenenza, previsti dal CCNL - Scuola (26 maggio 1999. - G.U. Serie Generale n. 109, del 9.6.1999.)

E’ parimenti collocato, nelle aree e funzioni di cui al comma precedente, il personale di ruolo assunto dagli Enti Locali successivamente alla data predetta entro e non oltre il 31/12/1999, in sostituzione del personale di cui al comma precedente che abbia lasciato il servizio, o per la copertura di posti di organico vacanti, a seguito dell’espletamento di procedure di reclutamento indette prima del 25.5.1999.

Art. 6

In considerazione del fatto che le categorie del CCNL - comparto Enti Locali (31 marzo 1999) comprendono, nella generalità ,una pluralità di profili - che, comunque, includono anche funzioni previste nei profili statali - la corrispondenza è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti, in sede di inquadramento, agli interessati e dagli stessi svolti, sempreché si ritrovino nei profili professionali statali operanti nelle istituzioni scolastiche per le quali la competenza a fornire personale ATA era demandata per legge agli Enti Locali in sostituzione dello Stato.

Per il personale dipendente dagli Enti Locali, ai fini del trasferimento nei ruoli statali, viene unita la tabella esemplificativa di corrispondenza fra profili degli Enti Locali e quelli statali (allegato A) che fa parte integrante del presente decreto.

Il personale degli Enti Locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche al 25 maggio1999, data di entrata in vigore della legge n. 124/99, la cui qualifica o profilo di appartenenza - in base a quanto stabilito nei precedenti commi - non trovino corrispondenza nel ruolo del personale ATA statale, può optare, per la permanenza nell’ente locale, entro il termine perentorio del 24 agosto 1999.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di opzione, l’ente locale di appartenenza con atto scritto accoglie o rifiuta la richiesta di permanenza, sulla base di quanto indicato nel presente decreto.

Il personale di cui al terzo comma del presente articolo potrà revocare l’opzione entro 30 giorni dagli esiti della contrattazione di cui al precedente art.3

Art. 7

Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale.

Art. 8

Al personale già dipendente dagli Enti Locali e trasferito allo Stato, verrà riconosciuto il diritto alla assegnazione della medesima sede di servizio occupata nell’a.s. 1998-99. In caso di indisponibilità del posto si provvederà, per l’anno scolastico 2000/2001, alle utilizzazioni secondo i vigenti contratti decentrati.

Art. 9

Lo Stato subentrerà nei contratti stipulati dagli Enti Locali alla data del 24.5.1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale sono state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell’assunzione di personale dipendente.

Ai fini predetti, le autorità scolastiche periferiche e gli Enti Locali competenti stipuleranno, entro il 31.12.1999, apposite convenzioni che individuino le modalità di subentro nei contratti i quali, ferma la rispondenza ai requisiti di cui al comma

precedente, potranno essere frazionati in corrispondenza di singole istituzioni scolastiche.

Ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrerà nelle convenzioni stipulate dagli Enti Locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25.5.1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all’Ente Locale in sostituzione dello Stato.

Il subentro da parte dello Stato in dette convenzioni avviene ad ogni 1° gennaio successivo alla stabilizzazione dei lavori socialmente utili in imprese, anche cooperative.

Ai lavoratori di cui al III° e IV comma del presente articolo, si applicano le provvidenze previste dall’art.12 del D.L.vo 1/12/1997,n.468 e dall’art. 45, VIII° comma, della legge 17/5/1999,n.144 ,ai fini delle nomine a tempo indeterminato per posti ATA corrispondenti alla attività svolta.

Art. 10

Gli assistenti di cattedra e insegnanti tecnico-pratici sono inquadrati in ruolo, per la prosecuzione nelle funzioni già svolte negli istituti di servizio alla data del 25/5/1999.

Art. 11

Al fine di consentire alle autorità scolastiche locali l’adozione dei provvedimenti di trasferimento allo Stato delle funzioni ATA già assicurate dagli Enti Locali, viene effettuata d’intesa con gli Enti stessi una rilevazione delle posizioni individuali e convenzionali da acquisire.

La rilevazione riguarderà anche l’utilizzo di risorse umane in lavori socialmente utili e di pubblica utilità.

Al fine di monitorare le modalità del trasferimento previsto dal presente decreto, verrà costituita apposita commissione mista, con i rappresentanti dei Ministeri dell’Interno, del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, del Lavoro e del Dipartimento per la Funzione Pubblica, nonché dell’UPI, dell’ANCI e dell’UNCEM, coordinata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Tabella esemplificativa dei profili Stato - ATA Enti Locali

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