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Oggetto:FUNZIONI OBIETTIVO - Indicazioni pratiche
Testo:Le funzioni-obiettivo impongono una revisione dell’organigramma della scuola. Lo scopo che si vuole ottenere è estendere il numero delle persone che lavorano per la sua gestione. Come ogni novità vi sono discussioni. L’esperienza, non il pregiudizio, potrà consigliare le correzioni necessarie.

vicario e funzioni obiettivo

L’incarico di vicario è cumulabile con quello di funzione-obiettivo? Il contratto può esser letto in modo da dare risposte opposte. L’intenzione delle parti era quella di
- distinguere le funzioni organizzative dell’area didattica da quelle dell’area gestionale e
- affidare la scelta delle persone incaricate al collegio per la prima area e al dirigente scolastico per la seconda.

Nella stesura finale del contratto di lavoro le funzioni dell’area didattica sono state chiamate funzioni obiettivo e sono stati definiti compiti e procedura di scelta, le funzioni gestionali sono state ridotte ad una sola, quella di vicario, rinviando per il resto alle norme vigenti che dicono qualcosa sulla procedura ma nulla sulle funzioni.
Quindi l’incarico di vicario e quello di funzione-obiettivo sono del tutto distinti, tranne che per il compenso.
L’incarico di vicario è implicitamente incompatibile con quella della funzione-obiettivo, perché è equiparato ad esso, ma solo per il compenso.

Nella tabella che segue riassumiamo e mettiamo a confronto i due incarichi.

 

vicario

funzione-obiettivo

procedura di scelta

1. il collegio elegge a scrutinio segreto i collaboratori può essere eletto chiunque
la presentazione di candidature non è formalmente prevista
2. il dirigente scolastico designa il vicario tra i collaboratori
non è vincolato dal numero di voti o da altro

1. il collegio indica le funzioni da attivare e i requisiti per coprirle
2. gli interessati presentano domanda
3. il collegio, meglio se attraverso una commissione, compara i titoli e sceglie le persone

Compiti

delegati dal dirigente scolastico
non sono definiti da legge o contratto
il dirigente non è obbligato a farlo ma è opportuno che lo faccia per scritto

Indicati dal collegio quando decide le funzioni da attivare
non sono definiti da legge o contratto

Incompatibilità

di fatto con funzione-obiettivo

non valgono le incompatibilità della funzione-obiettivo

  • part-time
  • autorizzato alla libera professione
  • esonero totale dall’insegnamento per qualunque motivo

durata

annuale

Annuale o pluriennale, decisa dal collegio

verifica

nessuna esplicita
implicita del dirigente scolastico che può non rinnovare l’incarico

ogni anno al termine delle lezioni il collegio valuta la relazione dei docenti incaricati delle funzioni obiettivo;
se negativa può revocare un incarico pluriennale

conferma

non è prevista

ogni anno si procede alla elezione dei collaboratori

possibile in sede di valutazione, se è positiva non occorre ripetere la procedura di selezione se anche la funzione obiettivo è confermata

compenso

3 milioni

3 milioni

cumulabile con compensi del fondo

tutti, tranne quelli per attività di collaborazione con il dirigente scolastico

tutti, tranne quelli per attività di collaborazione con il dirigente scolastico



collaboratori e funzioni-obiettivo
Per i collaboratori non è prevista una incompatibilità con la funzione-obiettivo. Essa nasce se svolgono funzioni di effettiva collaborazione con il dirigente scolastico.
I collaboratori eletti dal collegio, ed il vicario è uno di loro, non possono cumulare un compenso per attività di collaborazione a carico del fondo con il compenso di 3 milioni (art.30.3 lettera e del contratto integrativo). Possono cumulare però compensi di altra natura, ad esempio per attività aggiuntive di insegnamento (lettera b dello stesso art.30.3) o di progettazione (lettera c).
Un esempio. La stesura dell'orario è compito del dirigente scolastico il quale può delegarlo ad un collaboratore o al vicario. Il vicario è già retribuito con il compenso di 3 milioni per tutte le attività di collaborazione con il dirigente scolastico, quindi non può ricevere altri compensi per questa attività di collaborazione. Il collaboratore invece può essere retribuito per le effettive attività di collaborazione con un compenso (orario o forfetario) a carico del fondo, stabilito dal consiglio di istituto, ma non può cumularlo con il compenso per la funzione-obiettivo.
Quindi o sceglie l’incarico di funzione-obiettivo o svolge la collaborazione proposta dal dirigente scolastico.

figure di sistema e funzioni-obiettivo
Le funzioni obiettivo non sono figure di sistema, sono incarichi di coordinamento, temporanei e variabili in base alle esigenze della scuola. Le figure di sistema (previste dall'art.21 L.59/97) sono (dovranno essere) un profilo professionale, con un organico, una retribuzione, un orario definiti. Sono indicate nell’art.15.7 del CCNL. Nel comma successivo è indicata la strada per arrivare alla loro definizione: creazione di un organico ad hoc da parte del ministero.
Vi è un aspetto retributivo. Il compenso di 3 milioni è stato previsto per docenti che, oltre ad insegnare, svolgono in più un’attività di coordinamento importante. Non è una indennità di funzione, data a chi fa un certo lavoro e negata a chi fa altre attività per cui ha l’esonero. Chi svolge una delle 4 funzioni (operatore tecnologico, psicopedagogista, addetto alla biblioteca, ….) può accedere al fondo se fa attività aggiuntive.
Si tratta anche in questo caso di distribuire le risorse (retribuzioni aggiuntive o esoneri) per chi svolge attività diverse dall’insegnamento ed utili per la scuola.

come si vota
La votazione per la scelta del docente che deve coprire la funzione-obiettivo non è come quella per la elezione dei collaboratori. Qui si tratta di scegliere tra persone uguali; tutti i docenti sono elettori ed eleggibili, tranne eccezioni, e si vota a scrutinio segreto. La scelta del docente per una funzione-obiettivo è invece una specie di procedura concorsuale: il collegio stabilisce le caratteristiche della funzione-obiettivo e i requisiti necessari per coprirla; gli interessati fanno una domanda; il collegio, o meglio una commissione, compara i titoli in base ai criteri decisi dal collegio. Alla fine si vota un dispositivo in cui vi è per ogni funzione-obiettivo il nome del docente scelto e la motivazione (art.37.5 del contratto integrativo).
La modalità di votazione può quindi essere per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto a seconda di quello che prevede il regolamento del collegio o, se non c’è, lo stesso collegio. Se la votazione fosse come quella per i collaboratori, perché tutto questo lavoro preliminare?

Immaginiamo due scenari.
1. Supponiamo che il collegio abbia designato una commissione per la istruttoria e che il collegio debba ratificare il lavoro. Il collegio vota, con una delle modalità precedenti, un dispositivo con il nome proposto dalla commissione e la motivazione della scelta. Il collegio respinge la proposta. Allora il collegio deve valutare se eleggere una nuova commissione o chiarire i criteri che la stessa commissione deve seguire per la comparazione dei titoli.

2. Un gruppo di docenti non è d’accordo con la proposta della commissione, perché ha usato male i criteri indicati dal collegio, e propone di assegnare l’incarico ad una altro docente che ha presentato la domanda e che è stato escluso dalla commissione. I proponenti non solo devono indicare per iscritto il nome, ma devono anche motivare la scelta in contrasto con la proposta della commissione. Il collegio vota, sempre con le una delle modalità precedenti, i due dispositivi.

a cura di Giorgio Sciotto

http://www.cgilscuola.it/





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