normaTTiva - guida alla normativa utile in ambito scolastico
Norme su:   
Homepage
La redazione
 
Ricerca
infoNORMA
 
Area amministrativa
spazio web   la lista
 
Modulistica
Invia un modulo
 
Iscriviti alla news
 
DIDAweb

  SCHEDA

Tipologia:Documento
Numero emissione:
Data emissione:
Ente emittente:Altro...
Oggetto:Accesso ai ruoli del personale docente
Testo:ART. 401 - D. L.VO 16 APRILE 1994, N. 297



CONCORSI PER TITOLI



1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti: a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto; b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché' per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero è utile se effettuato con atto di nomina dell'amministrazione degli Affari Esteri.



2. La partecipazione ai concorsi per titoli è consentita per due province, e per tutti i concorsi per i quali gli aspiranti sono in possesso dei requisiti di ammissione.



3. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli sono compilate sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. La nomina a cattedre di scuola secondaria superiore è disposta per il contingente del ruolo provinciale a cui si riferisce la partecipazione al concorso.



4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti gi. compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi attività didattica ed educativa, nonché' culturale, professionale, scientifica e tecnica, purchè abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.



5. A parità di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente.



6. Il punteggio da attribuire al superamento di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi non può superare quello spettante per tre anni di servizio di insegnamento.



7. La collocazione nella graduatoria dei concorsi per titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami e in quelli per soli titoli.



8. Il servizio riferito ad insegnamento diverso da quello inerente al concorso non è valutato.



9. Nei concorsi per soli titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare è prevista l'attribuzione di un punteggio di specifica rilevanza per la laurea in lingue e letterature straniere, conseguita con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere oggetto di insegnamento.



10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.



11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonchè di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami.



12. Nel caso di istituzione o modifica di classi di concorso o di posti di insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado ed artistica, i concorsi per soli titoli per l'accesso alle relative cattedre e posti di insegnamento, da indire ai sensi del presente articolo, sono banditi prima della scadenza triennale di cui al comma 4 e, comunque, entro novanta giorni dalla predetta istituzione o modifica.



13. Il servizio in precedenza prestato per insegnamenti o attività che vengono compresi nella classe di concorso o nel posto di insegnamento di cui al comma 12 è valido sia ai fini dell'ammissione sia ai fini della valutazione del punteggio spettante nei relativi concorsi per soli titoli.



14. La nomina in ruolo è disposta dal provveditore agli studi per le cattedre ed i posti determinati ai sensi dell'articolo 399, comma 2.



15. Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di cui all'articolo 440 si applicano anche al personale docente immesso in ruolo mediante concorsi per titoli.



16. La rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per la quale la nomina stessa è stata conferita.



17. Ai docenti nominati in ruolo, qualora siano stati ammessi in base al servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero, si applica il disposto di cui all'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, circa la permanenza all'estero ed il compimento del periodo di prova, purchè essi siano in servizio presso le predette istituzioni all'atto del conferimento della nomina. Il presente comma si applica ai vincitori sia dei concorsi per titoli ed esami sia dei concorsi per soli titoli.



18. Le norme di cui al presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative.


è una iniziativa DIDAweb