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  SCHEDA

Tipologia:Circolare Ministeriale (altro Ministero)
Numero emissione:Prot. n.31787
Data emissione:05/04/1989
Ente emittente:Ministero della Funzione Pubblica
Oggetto:Permessi straordinari retribuiti di cui all'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, riguardante il diritto allo studio
Testo:L'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988/90", garantisce il diritto allo studio al personale ricompreso nei comparti di contrattazione collettiva determinati con il D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

La nuova disciplina relativa al diritto allo studio consente alle pubbliche amministrazioni di concedere al personale dipendente permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.

La normativa non riguarda i dirigenti dello Stato e categorie equiparate ed assimilate, i dirigenti degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, i magistrati, il personale della carriera diplomatica, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, i professori universitari, i militari il cui trattamento costituisce riserva di Legge nonché il personale della Polizia di Stato.

Per corrispondere alle sollecitazioni ed ai numerosi quesiti pervenuti, anche nelle vie brevi, ed al fine di favorire l'uniforme applicazione della sopra citata norma, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni in ordine alle modalità di esercizio del diritto in parola, formulate d'intesa con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

In primo luogo si evidenzia che l'istituto di cui trattasi, finalizzato all'accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente, ha il suo fondamento anche nell'interesse dell'amministrazione.

Peraltro, l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento dei servizi ha imposto di contenere in limiti predeterminati il numero dei dipendenti ammissibili contemporaneamente a fruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro e di definire alcune modalità procedurali che le amministrazioni debbono seguire nel concedere i permessi in questione.

In relazione alle suddette considerazioni, la concessione dei permessi e delle altre agevolazioni nella prestazione di lavoro, di cui ai commi 1 e 4 della norma in esame, non può che riferirsi all'unità amministrativa nell'ambito della quale dovranno essere effettuate le modifiche organizzative necessarie a sopperire al temporaneo minore apporto operativo e funzionale dei dipendenti ammessi al beneficio.

Si precisa che, comunque, non può essere superato complessivamente il numero di beneficiari corrispondente al tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno presso ciascuna amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del contingente è pertanto irrilevante la distribuzione del personale per età, sesso e qualifica.

Il limite di cui sopra va riferito esclusivamente al numero massimo dei dipendenti ammessi al godimento delle agevolazioni previste in quanto frequentanti corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

Le amministrazioni articolate territorialmente provvederanno a ripartire tra le varie unità amministrative il contingente del personale ammesso al beneficio, definendo le relative modalità procedurali da seguire al proprio interno.

L'effettuazione del raffronto tra le condizioni soggettive dei richiedenti il beneficio in parola impone che debbano essere preventivamente acquisiti tutti gli elementi cognitivi e di valutazione necessari.

Ogni dipendente interessato deve, pertanto, rappresentare in tempo utile il proprio intendimento ed avanzare richiesta specificando la durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno in relazione al prevedibile impegno di frequenza del corso prescelto.

La selezione, qualora le richieste siano in numero superiore al contingente, dovrà essere effettuata garantendo, in ogni caso, le pari opportunità ed il rispetto della modalità di rotazione per lo stesso corso, tenendo presenti le esigenze derivanti dalle attività formative programmate dall'Amministrazione e dando rilevanza al conseguibile accrescimento della formazione culturale e professionale del dipendente.

In tale contesto sono da valutare le situazioni indicate alle lettere b) e c) del terzo comma della norma di cui trattasi.

L'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di riferimento per la fruizione dei permessi la cui durata complessiva, si ripete, non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente in esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

In caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati sono considerati come aspettativa ai sensi, dell'art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - o giustificati in base ad analoghi istituti previsti dagli ordinamenti di appartenenza con l'implicazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere al recupero delle competenze fisse dalla stessa corrisposte per detti periodi.

Deve inoltre rappresentarsi che, per giustificare l'assenza dal servizio e per sanzionare la legittimità dei permessi utilizzati e delle agevolazioni fruite durante tutto il periodo di frequenza del corso, è necessario produrre idonea certificazione dalla quale risulti che il personale interessato abbia sostenuto l'esame finale di corso.

Per ultimo, si ritiene opportuno puntualizzare che la definizione di ulteriori discipline e modalità applicative e/o particolari relative all'esercizio del diritto allo studio demandata alla contrattazione di comparto e decentrata non ha carattere di essenzialità ma è riferibile alla eventuale necessità di soddisfare esigenze specifiche e peculiari dei singoli comparti di contrattazione collettiva finalizzate allo svolgimento del servizio pubblico.

I Ministeri, le amministrazioni e le associazioni di indirizzo sono pregati di portare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati o associati la presente circolare che, ad ogni buon fine, verrà resa pubblica anche attraverso la G.U. della Repubblica italiana.



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