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Tipologia:Legge
Numero emissione:251
Data emissione:28/07/1997
Ente emittente:Parlamento
Oggetto:"Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 1997
Testo:Art. 1.
1. Gli assegni agli Istituti italiani di cultura all'estero sono integrati di lire 3.000 milioni per il 1997, di lire 4.500 milioni per il 1998 e di lire 5.000 milioni per il 1999.

2. È autorizzata la maggiore spesa per la concessione di borse di studio, da iscrivere al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per la somma di lire 500 milioni per il 1997, lire 1.500 milioni per il 1998 e lire 2.000 milioni per il 1999.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.500 milioni per l'anno 1997, a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 7.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Art. 2.
1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, da ripartire in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2001, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi di Istituti italiani di cultura all'estero.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.


Art. 3.
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


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